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Trattamento dei dati personali - Ministero dell'interno - Schema di regolamento concernente la tessera elettorale - 17 novembre 1999 [39644]

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 [doc. web n. 39644]

Trattamento dei dati personali - Ministero dell´interno - Schema di regolamento concernente la tessera elettorale - 17 novembre 1999

Lo schema di regolamento concernente la tessera elettorale (art. 13, l. 30 aprile 1999, n. 120) per garantire la riservatezza dei possessori dovrebbe prevedere soluzioni tecniche che consentano di separare nettamente i dati identificativi dell´elettore dalle certificazioni dell´avvenuta partecipazione al voto, anche attraverso la predisposizione di due distinti documenti associabili, ove necessario, tramite un codice identificativo.

Roma, 17 novembre 1999

On. le Ministro dell´interno
Viminale
ROMA

Oggetto: schema di regolamento concernente la tessera elettorale (art. 13, l. 30 aprile 1999, n. 120). Parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996 e dell´art. 3, comma 1, lett. f), d.lg. n. 29/1993).

Con riferimento allo schema trasmesso, si formulano le seguenti osservazioni.

PREMESSA
Con il regolamento in oggetto, deve essere istituita "la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale". In base ad uno dei principi e criteri direttivi indicati, la tessera, fra l´altro, deve essere "idonea a certificare l´avvenuta partecipazione al voto" (art. 13, l. n. 120/1999).

Il Governo riconnette notevole importanza al presente provvedimento normativo in quanto con l´adozione della tessera elettorale in luogo del certificato e, in particolare, con la certificazione su di essa dell´avvenuta votazione si propone:

  • di contenere sensibilmente la spesa per le operazioni di voto, dal momento che il costo della distribuzione su tutto il territorio nazionale dei certificati elettorali, da effettuarsi in occasione di ogni consultazione, è di gran lunga superiore a quello previsto per la distribuzione della tessera, che una volta assegnata deve essere conservata a cura dell´elettore ed è riutilizzabile per diciotto consultazioni;
  • di scongiurare il rischio, ineliminabile con il sistema attuale, che talune categorie di persone, abilitate in base alla legge a votare in sezioni diverse da quelle di iscrizione (rappresentanti di lista, forze di polizia, detenuti ecc), possano esprimere un doppio o plurimo voto.

RISERVATEZZA DELL´INTERESSATO
Il Garante condivide pienamente le finalità dell´intervento, ma non può che confermare la viva preoccupazione, già espressa a codesto ministero, che una tessera di carattere permanente con l´indicazione della partecipazione al voto o, quel che più conta, senza tale indicazione (in caso di mancato esercizio del voto stesso), rappresenti uno strumento idoneo a rivelare il comportamento elettorale del soggetto, che in alcuni casi può essere indicativo anche dell´orientamento politico dell´interessato. Si pensi, infatti, ai referendum che sono spesso proposti da un particolare schieramento politico, in relazione ai quali la partecipazione alla consultazione o, viceversa, l´astensione dal voto possono essere indicative della condivisione o meno dello specifico progetto politico.

Preme sottolineare che la riservatezza dell´elettore è messa a rischio da una circostanza meramente materiale, ossia dall´eventuale mancanza (ovvero anche dalla presenza, nel caso di referendum) dell´annotazione sulla tessera elettorale della partecipazione al voto, che di per sé può prestarsi a censure di ordine morale, e non da eventuali conseguenze di ordine giuridico collegate all´astensione dal voto.

Pertanto, la circostanza che nel nostro ordinamento non siano previste sanzioni giuridiche in caso di mancata espressione del voto non può essere assunta - come invece sostenuto nel recente dibattito parlamentare sull´argomento - come motivo per ritenere inutile la tutela della riservatezza, proprio perché quest´ultima, in questo caso, tende a scongiurare una sanzione di carattere politico o morale e non a "segretare" una sanzione di natura giuridica, peraltro inesistente.

Inoltre, non può non rilevarsi come la pur importante esigenza di assicurare la correttezza del voto da parte di talune categorie "a rischio" coinvolge circa un milione di persone, a fronte della probabile violazione della riservatezza di un numero ben maggiore di elettori.

Né appare tranquillizzante, come pure è stato ritenuto in Parlamento, la circostanza che la tessera deve essere custodita dal diretto interessato, il quale sarebbe, pertanto, l´unico responsabile della violazione della propria riservatezza ove smarrisca la tessera o la renda conoscibile a terzi.

Infatti, il contenuto del documento può essere conosciuto (legittimamente) quanto meno dal personale impiegato negli uffici comunali competenti in materia di elettorato o dalle persone impegnate presso i seggi nel corso delle consultazioni, ma soprattutto nulla può garantire del tutto contro forme anche indirette se non addirittura illecite di conoscenza del contenuto della tessera (ad es. sul luogo di lavoro, nell´ambito di associazioni, ecc), dal quale, considerata la durata della validità del documento, è agevole ricostruire il percorso politico del soggetto o comunque il suo impegno civico in un arco di tempo considerevole.

POSSIBILI PROSPETTIVE
Ciò premesso, non sono affatto condivisibili le conclusioni cui sembra pervenuto codesto ministero circa l´inevitabile prevalenza dell´esigenza di certificare l´avvenuta votazione rispetto a quella di tutelare la riservatezza. Anzi, le preoccupazioni espresse rendono necessaria un´ulteriore riflessione tendente:

  • ove possibile, a soprassedere sull´iniziativa che, peraltro, per ammissione stessa di codesto ministero, è destinata ad essere in breve superata dall´introduzione della tessera elettorale elettronica, accelerando, invece, le procedure per l´adozione di tale strumento informatico che, per sua natura, è in grado di garantire maggiormente la riservatezza dell´elettore. L´introduzione della tessera elettronica, peraltro, sembra richiedere tempi non eccessivamente lunghi in considerazione della fase ormai avanzata in cui si trova il procedimento per la applicazione della carta d´identità elettronica, nella quale la tessera elettorale è destinata a confluire (d´altra parte, la tessera elettorale cartacea non sembra scongiurare del tutto il rischio della duplicazione dei voti espressi dalle citate categorie, se è vero che resta comunque consentito - e non potrebbe essere diversamente - il rilascio del duplicato della tessera in caso di suo smarrimento o furto);
  • prevedere, in alternativa, soluzioni tecniche che consentano di separare nettamente i dati identificativi dell´elettore dalle certificazioni dell´avvenuta partecipazione al voto, anche attraverso la predisposizione di due distinti documenti associabili, ove necessario, tramite un codice identificativo.

DATI TRATTATI
In relazione alla legge n. 675/1996 risulta, comunque, indispensabile apportare alcuni correttivi al regolamento che non appare nel complesso conforme ai principi in essa contenuti.

Si richiama, innanzitutto, l´attenzione sulla necessità che i "dati relativi al titolare" della tessera siano individuati in base al criterio della loro pertinenza rispetto alle finalità da conseguire (art. 9, comma 1, lett. d), l n. 675/1996).

In tal senso desta perplessità la previsione fra tali dati del codice fiscale nonchè la mancanza dell´individuazione dei soggetti ai quali è demandata la scelta dell´inserimento o meno di esso nella tessera (art. 2, comma 3, dello schema).

Va inoltre ribadito quanto già rappresentato dal Garante in occasione del parere espresso sullo schema di regolamento concernente la carta d´identità elettronica, circa la necessità che l´attribuzione ed il trattamento dei dati connessi a numeri di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, siano accompagnati da precise garanzie sui presupposti e sulle condizioni per il loro utilizzo, garanzie che sono demandate a norme di carattere primario (art. 8, par. 7, dir. 46/95/CE). La disciplina potrebbe essere dettata dal Governo anche mediante la decretazione legislativa prevista dalla legge n. 676/1996 ove la delega venga rinnovata (art. 1, comma 1, lett. d), l n. 676/1996 e art. 1, l. n. 344/1998).

UTILIZZAZIONE DEI DATI
Risulta, infine, necessaria - preferibilmente all´interno dei singoli articoli dello schema piuttosto che attraverso un´unica norma generale - l´introduzione di puntuali disposizioni attinenti ai vari aspetti della protezione dei dati personali, con riferimento in particolare:

  • all´individuazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati personali presso gli uffici dell´amministrazione o nei seggi elettorali anche ove si tratti dell´aggiornamento dei dati contenuti nella tessera (art. 4 dello schema; artt. 8 e 19, l. n. 675);
  • alla custodia dei dati in modo da garantirne la sicurezza nel rispetto dell´articolo 15, commi 1 e 2, della legge n. 675 e del dPR 28 luglio 1999, n. 318, nonché, per quanto riguarda i dati sensibili, il trattamento conforme alle nuove disposizioni in materia di dati sensibili contenute nel decreto legislativo n. 135 del 1999 (v. in particolare, l´art. 4, comma 4, dello schema);
  • all´adozione di opportune cautele (plico chiuso) per garantire la riservatezza dell´elettore al momento della consegna della tessera a persona diversa dal diretto interessato (art. 3 dello schema).

Nel segnalare la necessità di menzionare nel preambolo l´avvenuta consultazione, il Garante confida nel recepimento delle osservazioni formulate e resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

IL PRESIDENTE