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Accesso ai dati - Richiesta dati relativi a denunce penali nei confronti di appartenenti ad una comunità nomade - 23 gennaio 1998 [39568]

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[doc. web n. 39568]

Accesso ai dati  - Richiesta dati relativi a denunce penali nei confronti di appartenenti ad una comunità nomade - 23 gennaio 1998

Il rilascio a privati di determinati dati di carattere penale da utilizzare per finalità di studio e ricerca, pur riguardando una finalità meritevole di tutela, non è previsto da una norma e non può quindi ritenersi legittimo, fermo restando l´assetto organico che deriverà dall´attuazione della legge n. 676/1996, in materia di trattamenti per fini storici.


Roma, 23 gennaio 1998

Al Sig. Prefetto
della Provincia di Rimini
e, p.c. - Al Sig. ..................


OGGETTO: Richiesta dati relativi a denunce penali nei confronti di appartenenti ad una comunità nomade


Con nota del 2 dicembre u.s. il sig. ..., studente dell´Università di Bologna, ha chiesto di poter acquisire alcuni dati statistici relativi alla comunità zingara di Via Portogallo, in Rimini. La richiesta è stata presentata al Comando dei carabinieri di Rimini, e, di seguito, a codesta Prefettura, ed è stata inviata per conoscenza a questa Autorità.

I dati richiesti per lo svolgimento di una tesi di laurea sono relativi alle denunce e ai procedimenti penali pendenti nei confronti di appartenenti alla comunità zingara e comprendono il numero degli interessati, la tipologia dei reati, l´indicazione della percentuale di ciascun reato sul totale degli illeciti, il numero di persone denunciate per una, due, tre o più volte, nonché la suddivisione di tali dati per sesso ed età.

Senza entrare nel merito dell´individuazione dell´amministrazione competente ad esaminare la richiesta, va constatato che il Sig. ... si riferisce a dati apparentemente anonimi, richiesti per una finalità scientifica.

Al fine di superare eventuali difficoltà nell´individuare gli appartenenti alla comunità, il richiedente si dichiara disponibile a produrre quanto già realizzato nel corso della sua ricerca e dimostra quindi di detenere dati utili per l´identificazione degli interessati.

Il campione di dati da analizzare, in quanto circoscritto, porta a ritenere che le informazioni richieste siano "dati personali" nonostante la mancanza delle generalità degli interessati.

Infatti, l´art.1, comma 2, della legge n. 675/1996 qualifica come "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificabili, anche indirettamente mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione, e considera quale dato anonimo quello non associabile ad un interessato in tal modo identificabile.

Deve perciò ritenersi che il genere di campione considerato, e la possibilità che i dati richiesti offrono di risalire agli interessati non permettono di considerare legittima, in base alle vigenti norme, la comunicazione dei dati stessi.

L´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, stabilisce infatti che la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a soggetti privati sono ammesse soltanto se previste da norme di legge o di regolamento che nella specie non si rinvengono.

Le ragioni di studio e di ricerca adottate dal richiedente, certamente meritevoli di considerazione, inducono peraltro a sottolineare che la legge 675 ha introdotto una serie di principi generali che saranno completati da alcune specifiche disposizioni riguardanti il trattamento dei dati per fini storici, di ricerca e di statistica, da emanarsi in attuazione della legge delega n. 676/96 entro il prossimo 23 luglio.

Il PRESIDENTE