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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati personali contenuti in una 'lista nera' di soggetti 'inaffidabili' - 27 giugno 2001 [39436]

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 [doc web n. 39436]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati personali contenuti in una ´lista nera´ di soggetti ´inaffidabili´

In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall´interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 31 maggio 2001 dal sig. Cosimo De Robertis, in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessato aveva chiesto alla soc. Europcar Italia S.p.a. di accedere ai propri dati personali, con specifico riferimento alla presunta inclusione del proprio nominativo in una "lista nera" di soggetti inaffidabili;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6358 del 4 giugno 2001, con la quale questa Autorità ha invitato Europcar Italia S.p.a. (soggetto di cui l´interessato aveva indicato gli estremi identificativi nella richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675), ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 11 giugno 2001, la memoria consegnata il 15 giugno successivo ed il verbale dell´audizione in data 19 giugno con la quale Europcar Italia S.p.a:

  • ha rappresentato l´inesistenza di dati personali del ricorrente nei propri archivi, precisando peraltro che, "nel corso di accertamenti…effettuati allo scopo di chiarire la vicenda" sarebbe emerso che il ricorrente sarebbe stato "vittima di uno spiacevole caso di omonimia";
  • ha peraltro ipotizzato una possibile carenza di legittimazione passiva della società stessa (cui pure era stata presentata l´istanza ex art. 13), essendo soggetto giuridico diverso da Europcar Lease S.r.l. (società nominata nel ricorso, che avrebbe avuto più direttamente relazioni con l´interessato e che sarebbe un soggetto distinto, pur avendo anch´essa sede in Roma, in via del Fiume Giallo, 196);

VISTE le note di replica del legale del ricorrente, rispettivamente in data 5 e 15 giugno 2001, con le quali lo stesso ha rilevato che l´istanza ex art. 13, pur essendo stata ricevuta dalla Europcar Lease s.r.l. (vedi ricevuta in atti), era indirizzata alla soc. Europcar Italia;

RITENUTA la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento in ragione del riscontro e dei chiarimenti forniti al ricorrente;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Roma, 27 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli