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Attività giornalistica - Conoscibilità degli stipendi corrisposti da parte dei concessionari di pubblici servizi - 16 settembre 1997 [39364]

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[doc. web n. 39364]

Attività giornalistica - Conoscibilità degli stipendi corrisposti da parte dei concessionari di pubblici servizi - 16 settembre 1997

Con questa decisione, il Garante ha risposto ad alcuni interrogativi posti anche tramite dichiarazioni alla stampa, concernenti la conoscibilità degli stipendi corrisposti da parte dei concessionari di pubblici servizi.

Roma, 16 settembre 1997

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visti gli atti d´ufficio in ordine alla pubblicità dei dati riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi;

OSSERVA:

In relazione ad alcuni interrogativi posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, a questa Autorità è stata richiesto di chiarire se, ed in quale misura, le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibili e possano essere oggetto di diffusione attraverso mezzi di comunicazione.

Giova premettere che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, considera anche tali informazioni come "dati personali" , qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili.

Tuttavia, l´applicabilità di tale legge non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

La legge n. 675 (art. 43) ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i relativi princìpi fondamentali.

Peraltro, tra le disposizioni non abrogate rientrano, certamente, quelle concernenti la pubblicità degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano il controllo da parte della Corte dei conti o il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In questo quadro, i dati personali concernenti le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio, le Ferrovie dello Stato S.p.a. e la Rai S.p.a.) sono da ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e di chiunque vi abbia interesse, attraverso:

a) la lettura degli atti parlamentari nei quali sono documentate le doverose risposte fornite ad interrogazioni e ad interpellanze parlamentari, ovvero in sede di riscontro a richieste di chiarimenti provenienti dalle commissioni di vigilanza o da autorità di controllo;

b) l´esame dei contratti collettivi, destinati per loro stessa natura ad un regime di diffusa conoscibilità;

c) l´accesso ai documenti amministrativi che la legge 7 agosto 1990, n. 241 rende accessibili da parte di chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, personale e concreto (art. 22 l. n. 241; art. 2 d.P.R. n. 352/1992), nonché da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (art. 9 d.P.R. n. 352/1992);

d) in sede di esercizio del diritto di cronaca da parte di chi esercita la professione di giornalista o collabora occasionalmente ai mezzi di informazione (artt. 12, 20 e 25 l. n. 675)

E´ necessario aggiungere che la legge n. 241/1990 garantisce l´accesso ai documenti amministrativi e la correlativa trasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere anche soggetti privati (Cons. St., sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649).

Inoltre, l´accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto anche con riferimento ad atti di diritto privato - quale ad esempio un contratto - utilizzati ai fini dell´attività amministrativa (Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82).

Con riferimento a ciascuna delle forme di pubblicità poc´anzi evidenziate, non può ritenersi prevalente l´eventuale interesse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo.

Parimenti, con riferimento al rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, deve ritenersi corretta l´esposizione di cifre e classi stipendiali che, benché accostate a determinate persone fisiche, soddisfano pur sempre l´interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che, pur operando, di regola, secondo norme privatistiche e in base a logiche di mercato, svolgono attività aventi una particolare connotazione.

Resta peraltro ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi e acquisiti correttamente (art. 9 l. n. 675), e che siano invece mantenuti riservati quei dati più specifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari, e che possono avere anche natura sensibile (es.: esistenza di determinate ritenute previdenziali e assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali).

IL GARANTE