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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta d'accesso e non luogo a provvedere - 19 dicembre 2001 [39312]

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 [doc. web n. 39312]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta d´accesso e non luogo a provvedere - 19 dicembre 2001

In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall´Associazione consumatori utenti della Regione Calabria, dall´avv. Francesco Carnevale Scalzo, dall´avv. Sergio Tomaino e dall´avv. Giuseppe D´Ippolito

nei confronti

del Comune di Lamezia Terme

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. I ricorrenti lamentano la circostanza che, sulla base di una deliberazione di giunta e di una convenzione, il Comune di Lamezia Terme abbia affidato ad uno studio associato di liberi professionisti l´incarico di collaborazione in relazione ad attività di gestione e riscossione di alcuni tributi locali e che, per tali attività (tra cui si prevede la costituzione di una banca dati), sia stata prevista la comunicazione allo stesso studio di taluni dati personali, anche sensibili, dei contribuenti.

In quanto soggetti residenti o aventi sede nel territorio comunale, e quindi tenuti a versare i predetti tributi, gli interessati hanno avanzato richiesta nei confronti del Comune, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, per opporsi alla comunicazione allo studio associato dei dati che li riguardano e, conseguentemente, chiederne il blocco, senza ottenere alcuna risposta. In particolare hanno evidenziato che nessuna norma di legge o di regolamento consentirebbe tale comunicazione dal soggetto pubblico ad un soggetto privato (art. 27, comma 3) e che né la deliberazione, né la convenzione prevedono alcunché in ordine alla designazione di responsabili o di incaricati al trattamento dei dati, come sarebbe invece necessario, in assenza di specifiche disposizioni normative, in relazione alle misure di sicurezza e alle altre cautele previste per effettuare il trattamento dei dati.

Per questi motivi i predetti hanno presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo la cessazione dei comportamenti ritenuti illegittimi ed, inoltre, l´intervento dell´Autorità ai sensi dei successivi articoli 31 e 32 a tutela di tutti i cittadini del Comune.

2. A seguito dell´invito di questa Autorità a fornire un riscontro, il Comune ha inviato una memoria nella quale, oltre a richiamare alcune normative di riferimento, ha sostenuto che la convenzione è stata stipulata con i titolari dello studio associato quali "incaricati" delle attività affidate e, quindi, del relativo trattamento dei dati, operanti sotto il controllo dei "responsabili amministrativi del settore tributi".

Dopo l´audizione delle parti svoltasi presso l´Ufficio del Garante il 13 dicembre 2001, il Comune ha poi inviato una nota con la quale ha comunicato di aver disposto, in accoglimento delle richieste dei ricorrenti, il blocco della comunicazione dei dati che li riguardano nei confronti del suddetto studio associato e ha inoltre chiesto all´Autorità di dichiarare non luogo a provvedere.


3. In relazione agli elementi acquisiti va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in quanto il riscontro fornito dal Comune di Lamezia Terme, anche se solo in sede di ricorso, rappresenta un sufficiente riscontro alle richieste formulate dagli interessati ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Considerata la richiesta di attribuzione delle spese del procedimento a carico del titolare del trattamento, formulata con nota pervenuta via fax in data 17 dicembre 2001, si ritiene congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfetaria di L. 200.000, di cui L. 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, posti a carico del titolare del trattamento.

Le circostanze segnalate riguardo alla designazione dei responsabili del trattamento e agli incaricati saranno comunque valutate da questa Autorità nell´ambito di un autonomo procedimento che verrà attivato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfetaria di L. 200.000, di cui L. 50.000 per diritti, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli