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Diritto di accesso - Differimento dell'accesso a pareri del medico legale sulla strategia difensiva in sede di consulenza tecnica - 8 maggio 2001 ...

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 [doc web n. 39284]

Diritto di accesso - Differimento dell´accesso a pareri del medico legale sulla strategia difensiva in sede di consulenza tecnica - 8 maggio 2001

L´esercizio del diritto di accesso può essere temporaneamente differito quando determina un effettivo pregiudizio al diritto di difesa. Nel caso in esame il differimento è stato disposto in ragione di una particolare fase precontenziosa che poteva preludere ad un imminente accertamento dei fatti in sede giudiziaria. Il diritto riconosciuto dalla legge n. 57/2001 ai contraenti ed ai danneggiati di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, non assorbe il diverso e concorrente diritto di accesso ai dati personali riconosciuto dall´art. 13 della legge n. 675/1996.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY;

nei confronti di

LIGURIA, Società di Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo alla richiesta di accesso formulata ai sensi della legge n. 675, relativa ai propri dati personali contenuti in una perizia redatta dal medico di fiducia di LIGURIA, Società di Assicurazioni S.p.A. La ricorrente chiede che l´Autorità intervenga nei confronti di tale società per ottenere la "consegna di copia della relazione medica" in oggetto.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 aprile 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, LIGURIA, Società di Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 20 aprile 2001, precisando che:

  • il "sinistro al quale la relazione medica si riferisce non solo non è stato ancora definito ma, con tutta probabilità, sfocierà in una vertenza giudiziale civile per l´impossibilità di raggiungere un accordo transattivo";
  • il documento è "essenziale per difendere i diritti…della società in sede giudiziaria e contiene pareri e indicazioni che attengono alla strategia difensiva da adottare in sede di CTU";
  • inoltre la recente legge n. 57/2001 ha disposto che le imprese di assicurazioni esercenti il ramo RCA debbano assicurare ai danneggiati il diritto di accesso agli atti "a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni".

L´interessato ha ribadito le proprie richieste con fax in data 26 aprile 2001.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul diritto di accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale.

Le valutazioni peritali (come già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69, nonché, da ultimo, nel provvedimento del 17 gennaio 2001 consultabile sul sito Internet del Garante: www.garanteprivacy.it), comprendono dati personali in quanto forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie e sul loro rapporto con altri eventi relativi all´interessato.

Si tratta quindi di dati di tipo sia oggettivo, sia valutativo, rispetto ai quali può essere legittimamente formulata un´istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede da parte dell´interessato l´enunciazione delle specifiche ragioni poste a base della richiesta.

L´odierno ricorso va accolto in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo od oggettivo o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento (dati che nel caso in esame non risultano essere stati ancora comunicati all´interessato).

Il ricorso non puo´ essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella parte valutativa della perizia.

In ordine ai dati di tipo valutativo va infatti esaminata, rispetto alla richiesta formulata dall´interessato, la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da LIGURIA, Società di Assicurazioni S.p.A. nella citata nota pervenuta il 20 aprile 2001) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie il titolare del trattamento, rilevata l´impossibilità di raggiungere un accordo transattivo con l´interessato in ordine al risarcimento dei danni, ha evidenziato la necessità di non portare immediatamente a conoscenza dell´interessato le valutazioni del medico legale in quanto le stesse conterrebbero "pareri e indicazioni" riferite alla strategia da adottare in sede di eventuale consulenza tecnica d´ufficio e la loro divulgazione arrecherebbe al momento un "grave pregiudizio" al titolare del trattamento.

In relazione a quanto prospettato sussiste la necessità di non pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa da parte del titolare del trattamento nell´odierna fase pre-contenziosa.

Tale situazione rende legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14, con riferimento ai giudizi espressi dal medico fiduciario di LIGURIA, Società di Assicurazioni S.p.A.

Tale limitazione è solo temporanea ed è collegata, come precisato, all´esercizio del diritto di difesa nel contesto indicato. Cessata la predetta situazione, il diritto di accesso può essere nuovamente esercitato e i dati relativi alle valutazioni peritali dovranno essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda. Tale accesso ai dati non è precluso dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha riconosciuto ai contraenti ed ai danneggiati "il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano" (v. art. 12 ter l. 24 dicembre 1969 n. 990), riconoscendo quindi un diverso diritto di accesso agli atti del procedimento di liquidazione che non assorbe il diverso e concorrente diritto di accesso ai dati personali, soggetto ai presupposti di cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 675.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali di tipo identificativo od oggettivo o comunque non incidenti sulla specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, contenuti nella perizia medico legale oggetto di ricorso, ed ordina a LIGURIA, Società di Assicurazioni S.p.A. di adempiere alle richieste dell´interessato entro il 9 giugno 2001, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) rigetta il ricorso, per i restanti profili, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 8 maggio 2001


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli