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Provvedimento del 22 gennaio 2015 [3816427]

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[doc. web n. 3816427]

Provvedimento del 22 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 41 del 22 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 23 ottobre 2014 nei confronti di Subito.it S.r.l., con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, riservandosi, all´esito del riscontro fornito dal titolare del trattamento, di chiedere un adeguamento (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, eventuale opposizione per motivi legittimi ecc.) dei dati in suo possesso , con specifico riferimento a quelli relativi ad una registrazione effettuata presso il sito www.subito.it ed alla successiva pubblicazione di un annuncio avvenuta nell´agosto 2014 a cura del ricorrente e immediatamente rimosso dalla società resistente per asserite precedenti violazioni delle regole del sito compiute in occasione della pubblicazione di altro annuncio risalente al 2011, in quanto proveniente da un indirizzo e-mail già bloccato in quello stesso anno e che risulta associato all´interessato; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 7 novembre 2014 con cui Subito.it S.r.l., nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha rappresentato che "in data 7 agosto 2014 l´utente con indirizzo email (…) creava attraverso il sito www.subito.it (…) la cosiddetta area privata (registrazione gratuita al sito) fornendo quale unico dato il succitato indirizzo di posta elettronica", tentando la pubblicazione di un annuncio "rifiutato dal customer service di Subito.it S.r.l. in quanto indirizzo incluso, a far data dal 2011, nella black list del database societario per evento in contrapposizione con regole e/o condizioni del Sito"; la resistente ha trasmesso un estratto dell´annuncio medesimo, dichiarando altresì che "Subito.it S.r.l. conserva, per finalità di giustizia, gli annunci, i file di log relativi al caricamento degli stessi e i dati degli inserzionisti per soli 12 mesi dalla loro pubblicazione" e che "per questo motivo non è dato sapere quale condotta avesse tenuto o quale annuncio l´utente avesse inserito nel 2011 tale da determinare l´esclusione dalla fruibilità del servizio" fornito dal titolare del trattamento, "esclusione che costituisce insindacabile facoltà della scrivente (…) evidenziata all´interno delle condizioni del Sito"; il titolare del trattamento ha inoltre precisato che "i dati forniti all´atto della registrazione al Sito, formano oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura del servizio di pubblicazione degli annunci (…), conservazione dei dati per 12 mesi per finalità di giustizia (…) e, ai sensi dell´art. 130 comma 4 del Codice, per l´invio da parte di Subito.it s.r.l. di e-mail relative a servizi analoghi a quelli forniti, alle quali è possibile opporsi in qualsiasi momento", indicando anche gli estremi identificativi dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati per lo svolgimento di funzioni "strumentali all´operatività del servizio e che erogano servizi finalizzati alla verifica che la pubblicazione degli annunci non sia volta alla violazione dei diritti di privativa appartenenti a soggetti terzi";

VISTA la nota del 10 novembre 2014 con cui il ricorrente ha eccepito la parzialità del riscontro ottenuto nel corso del procedimento da parte del titolare del trattamento, rilevando, in particolare, di non aver ricevuto informazioni dettagliate né in ordine al blocco operato nel 2011 "nei confronti di un utente che avrebbe utilizzato" l´indirizzo e-mail al medesimo riconducile, né in ordine alla "politica di gestione della cd. black list del database societario" la cui "costituzione, aggiornamento e tenuta è ignota agli utenti, di cui è ignoto l´inserimento e le cause di tale inserimento e l´identità del soggetto che ha provocato l´inserimento"; il ricorrente ha inoltre rilevato che non è stato chiarito se i dati contenuti nell´annuncio del 2014, che peraltro non è mai stato pubblicato, "sono e saranno conservati per finalità di giustizia per 12 mesi dall´inserimento (…) oppure solamente perché l´indirizzo di inserimento dell´annuncio era incluso nella c.d. black list" ed ha altresì contestato che "nell´informativa fornita da Subito.it nel sito della stessa non è indicata: - l´istituzione di una Black list nel database societario; - le modalità di tenuta della stessa (inclusa la condivisione con altri soggetti); - il mantenimento per finalità di giustizia per 12 mesi dei dati inseriti, anche in assenza di pubblicazione degli stessi; il mantenimento perpetuo del solo dato dell´indirizzo di posta elettronica, anche dopo la cancellazione degli altri dati connessi alla condotta bloccante"; l´interessato infine, nel precisare che la "mancata fornitura del Servizio dovrebbe aver già portato alla non legittima conservazione del dato", ha evidenziato la necessità di conoscere le finalità e le modalità di trattamento dei dati che lo riguardano contenuti all´interno della black list, con particolare riguardo al termine di conservazione degli stessi;

RILEVATO che il titolare del trattamento risulta aver fornito, nel corso del procedimento, un riscontro parziale alle richieste dell´interessato mediante la comunicazione dei dati personali che lo riguardano con particolare riferimento all´annuncio pubblicato dallo stesso nel 2014 , nonché all´origine, alle finalità e alle modalità del relativo trattamento, senza tuttavia precisare, con riguardo al suo indirizzo di posta elettronica registrato, a partire dal 2011, in una black list utilizzata dalla resistente, con quali mezzi e in quale forma sia stato conservato, con particolare riguardo al termine previsto per la conservazione, nonché ai soggetti abilitati ad accedervi e quelli ai quali tali dati siano stati eventualmente comunicati;

RITENUTO pertanto di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Subito.it S.r.l. di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le finalità e le modalità del trattamento dei dati allo stesso riferiti contenuti nella black list utilizzata dalla società resistente, precisando in particolare il termine eventualmente previsto per la conservazione dei predetti, i soggetti abilitati ad accedervi, nonché i soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Subito.it S.r.l. nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Subito.it S.r.l. di comunicare al ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento le finalità e le modalità del trattamento dei dati allo stesso riferiti contenuti nella black list utilizzata dalla società resistente, precisando in particolare il termine eventualmente previsto per la conservazione dei predetti, i soggetti abilitati ad accedervi, nonché i soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Subito.it S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Subito.it S.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento ed a fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3816427
Data
22/01/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)