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Provvedimento del 4 dicembre 2014 [3723820]

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[doc. web n. 3723820]

Provvedimento del 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 577 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 luglio 2014 dall´avv. Benedetto Monastra, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio De Vita, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con cui il ricorrente, nel lamentare l´avvenuta ricezione, sin dal 2012, di numerose comunicazioni promozionali indesiderate al proprio numero di utenza fissa (iscritta al registro pubblico delle opposizioni dal 24/08/2011), ha ribadito l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con la quale si era opposto al trattamento dei propri dati personali per finalità di carattere commerciale lamentandone l´illiceità; in particolare, il ricorrente ha precisato che tali telefonate provenivano per lo più da "numero privato" o "fuori area"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 settembre 2014 con la quale il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro da parte di Telecom Italia S.p.A., ha fatto presente di aver ricevuto ulteriori telefonate a carattere promozionale dalla controparte nel periodo luglio-settembre 2014;

VISTA la nota del 16 settembre 2014 in cui Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Panetta e Lorenzo Cristofaro, ha sostenuto che non vi è alcuna prova che le telefonate indesiderate in questione siano state effettuate da Telecom posto che, come dallo stesso ricorrente affermato, le stesse provenivano in larga parte da "numero privato" o "fuori area", ossia non identificabili né tantomeno attribuibili a Telecom stessa; inoltre, il titolare del trattamento ha dichiarato che, dopo verifiche effettuate dalla società, sarebbe emerso che l´unica numerazione "in chiaro" individuata dal ricorrente "non sia mai stata utilizzata, né sia mai appartenuta a Telecom Italia, o fornitori e società esterne operanti per conto o su incarico di quest´ultima"; infine, la resistente ha affermato che da verifiche interne è risultato che l´utenza sulla quale sarebbero state ricevute le telefonate in questione, successivamente all´iscrizione della stessa nel Registro delle opposizioni in data 24 agosto 2011, "non sia mai stata inserita in alcuna lista di numeri contattabili per finalità pubblicitarie" di talché nessuna telefonata promozionale è mai stata effettuata al ricorrente da parte della resistente o di società o agenti per suo conto; la resistente ha infine sostenuto come, a proprio parere, la circostanza rappresentata dal ricorrente "secondo cui, al momento del ricevimento delle chiamate "l´interlocutore telefonico si presenta come "Telecom Italia" non sia una prova idonea "a definire ed attestare la responsabilità dell´odierno resistente per violazione dell´art. 130 del Codice", ben potendo le telefonate in questione essere state compiute "da società terze o da agenzia di marketing, purtroppo sempre più diffuse sul territorio italiano che, per carpire il maggior numero possibile di clienti, utilizzano del tutto abusivamente il nome dei più noti operatori nazionali di telecomunicazioni, così da sfruttare la credibilità che gli stessi, con anni di investimenti e di fatica, sono riusciti ad ottenere sul mercato";

VISTE le note del 22 settembre e del  17 ottobre 2014 con le quali il ricorrente ha ritenuto il riscontro della controparte assolutamente insoddisfacente; in particolare, in ordine alla riconducibilità a Telecom delle telefonate indesiderate in questione, il ricorrente ha ribadito di aver fornito informazioni precise sulla data e l´ora in cui tali telefonate sono state ricevute sottolineando che un semplice riscontro sui tabulati telefonici Telecom fornirebbe la prova della veridicità delle proprie affermazioni; inoltre, lo stesso ha sostenuto di aver ricevuto quasi quotidianamente nel mese di ottobre ulteriori telefonate promozionali aventi ad oggetto "offerte Telecom" e che, a partire dal 6 ottobre 2014, sarebbero iniziate a pervenire presso l´utenza in questione anche "telefonate mute" che avrebbero causato al ricorrente e ai propri familiari "reiterate molestie" e un "grave stato di ansia";

VISTE le note datate 11 e 12 novembre 2014 con le quali il ricorrente ha inviato le registrazioni vocali di tre telefonate pubblicitarie indesiderate ricevute da Telecom in data 10 novembre 2014 alle ore 12.19, in data 11 novembre 2014 alle ore 12.48 e in data 12 novembre 2014 alle ore 10.57;

VISTA la nota del 14 novembre 2014 con la quale la società resistente, a seguito delle nuove allegazioni presentate da controparte, ha chiesto di poter effettuare "un supplemento di indagine ed un´ulteriore escalation interna all´azienda" allo scopo di fornire ogni utile informazione in ordine alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 28 novembre 2014 con la quale la resistente, nel riportarsi alle considerazioni già svolte nella precedente memoria, ha confermato che "l´utenza oggetto di ricorso non è inserita in alcuna delle liste funzionali allo svolgimento di attività di marketing (…) da parte di Telecom"; inoltre, nel sottolineare come a nulla rilevino a livello probatorio le registrazioni vocali delle telefonate fornite dal ricorrente posto che la genuinità e la reale provenienza di tali riproduzioni meccaniche, che Telecom disconosce in toto, "sono tutte da dimostrare", la resistente ha sostenuto che la circostanza che l´operatore del call center si sia presentato come agente in nome e per conto di Telecom non implica che tali telefonate siano state effettuate "da parte, su istruzione o con l´autorizzazione della Società", giacché per i call center esterni, designati responsabili del trattamento per lo svolgimento delle chiamate promozionali, vige "un vero e proprio divieto implicitamente posto da parte di Telecom di telefonare a chiunque non sia specificamente inserito in tali liste, peraltro costantemente aggiornate"; rilevato, infine, che, "ad ulteriore e definitiva conferma della buona fede e correttezza di Telecom e sottolineando come sia di primario e diretto interesse della Società identificare i veri autori delle chiamate di disturbo, la stessa  si rende (…) disponibile ad attivare in maniera del tutto gratuita in favore dell´Avv. Monastra, per un periodo di 2 mesi, il servizio –normalmente a pagamento- c.d. "Override" che (…) consente di rendere "temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell´identificazione della linea chiamante" e quindi conservare "i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta"; "ciò consentirebbe al Ricorrente di ottenere legittimamente da Telecom i tabulati di traffico al fine di individuare una volta per tutte i reali autori delle telefonate indesiderate, ottenendo un risultato che (…) è auspicato in primo luogo dalla stessa Società a tutela della propria immagine e del proprio business";  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, e per quanto attiene esclusivamente ai diritti che possono essere legittimamente esercitati con lo strumento del ricorso, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, in merito alle richieste specificamente avanzate dal ricorrente con lo stesso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che l´utenza fissa in questione non è inserita in alcuna lista di numeri contattabili da Telecom per finalità pubblicitarie;

RILEVATO, tuttavia, che nelle registrazioni vocali delle telefonate del 10, 11 e 12 novembre 2014 fornite dal ricorrente nel corso del procedimento le operatrici telefoniche ribadiscono più volte di chiamare per conto di Telecom (nonostante la dicitura "fuori area" o "numero privato" comparsa sul display del telefono) dichiarandosi addirittura disponibili a fornire il proprio codice matricola; rilevato anche che, sempre nel corso di una di tali telefonate, l´operatrice ha dichiarato, in risposta alle rimostranze del ricorrente, che l´utenza telefonica in questione risultava presente nella propria lista di numeri contattabili per scopi pubblicitari dalla quale lo avrebbe comunque eliminato pur non potendo però garantire che lo stesso potesse essere in futuro contattato da altro operatore di call center;

RILEVATO, alla luce di ciò, che risultando controversa la riconducibilità alla resistente delle comunicazioni telefoniche indesiderate di carattere promozionale ricevute dal ricorrente, l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento al fine di verificare la liceità del trattamento, dando seguito altresì, nel caso in cui se ne ravvisino i presupposti, al corrispondente procedimento sanzionatorio;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 350 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia