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Provvedimento del 10 luglio 2014 [3352396]

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[doc. web n. 3352396]

Provvedimento del 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 364 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), inviata inizialmente in data 17 ottobre 2013 e successivamente rinnovata in data 9 dicembre 2013 da XY nei confronti di R.T.I.-Reti televisive italiane S.p.A. (di seguito R.T.I.), in qualità di titolare della concessione per l´esercizio della radiodiffusione per l´emittente televisiva "Italia Uno", con la quale l´interessato, in relazione al servizio andato in onda durante la trasmissione televisiva "Le Iene Show" del ZQ dal titolo "KK" e successivamente pubblicato sul relativo sito Internet, nel corso del quale venivano trasmesse "immagini in chiaro" che lo raffiguravano, ha chiesto alla resistente la cancellazione ed il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel servizio opponendosi anche al loro ulteriore trattamento in quanto avvenuto in violazione delle norme del Codice; rilevato che l´interessato ha anche chiesto di conoscere gli estremi del titolare del trattamento e del responsabile ove designato; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota del 5 novembre 2013 con la quale la citata società, nel sostenere come il servizio in questione fosse stato girato nel legittimo esercizio del diritto/dovere di cronaca, documentando "in maniera veridica e fedele – fatti e comportamenti illeciti di particolare gravità e di ampio interesse sociale", ha informato l´interessato che il servizio era stato rimosso "per ragioni redazionali" dai siti Internet gestiti da R.T.I.;

VISTA la successiva istanza del 24 marzo 2014 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale l´interessato ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nel servizio e in tutto il materiale ad esso relativo (registrazioni sonore e video integrali);

VISTO il ricorso presentato in data 4 aprile 2014 nei confronti di R.T.I. con il quale l´interessato, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeriano Migliorati e Massimo Guercioni, ha ribadito le proprie richieste; in particolare, il ricorrente ha sostenuto di non ritenersi soddisfatto del riscontro della resistente in quanto la rimozione del video da parte di quest´ultima era stata motivata "da ragioni redazionali, ossia da una scelta di mera opportunità, che un giorno avrebbe potuto essere rivista"; al contrario, il ricorrente ha sostenuto la illiceità del trattamento effettuato nell´ambito del servizio in questione (strutturato mediante l´unione di più riprese audio-visive); ciò, considerato che nella ripresa girata con telecamera nascosta all´interno del proprio studio professionale (di cui venivano filmati anche gli esterni compresa la palazzina in cui è ubicato), la raccolta dei dati sarebbe avvenuta a sua insaputa mediante  "tecniche invasive e subdole", in quanto  l´inviato de "Le Iene Show" si sarebbe presentato come un sedicente imprenditore insieme a due cittadini di nazionalità cinese chiedendogli informazioni circa le modalità di apertura di un´attività commerciale e ponendogli numerose domande sull´evasione fiscale alle quali il ricorrente, dopo ripetute sollecitazioni, aveva dato risposta; anche l´intervista, filmata nelle ulteriori riprese, sarebbe stata rilasciata da quest´ultimo soltanto per effetto delle pressioni esercitate dall´inviato del programma ed in ogni caso solo a condizione che venissero adottati accorgimenti tecnici idonei a celare la sua identità personale, sennonché il servizio era invece andato in onda il ZQ con tutte le immagini "in chiaro" raffiguranti il ricorrente, ripreso con "lunghi primi piani" e indicato come "JJ italiano con tanto di studio al centro di HH;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 30 maggio 2014 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 18 aprile 2014 con la quale la resistente ha trasmesso al ricorrente il supporto informatico contenente il servizio andato in onda il ZQ in cui sono contenuti i soli dati personali trattati in relazione allo stesso, avendo la società precisato di non detenere "né il girato né le registrazioni richieste"; con riferimento agli ulteriori profili, nel ribadire come già espresso nella nota del 5 novembre 2013, la liceità dei dati trattati nell´ambito di un´attività di tipo giornalistico e informativo nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 136 e ss. del Codice, la resistente ha ribadito di aver provveduto alla rimozione del servizio in questione già prima del ricorso e lo ha informato di aver disposto contestualmente il blocco dei dati ivi contenuti giacché "il servizio (…) non sarà più pubblicato dalle reti televisive della società"; rilevato, infine, che la resistente ha fornito anche gli estremi del titolare e del responsabile del trattamento;

VISTA la nota del 1° luglio 2014 con la quale il ricorrente, preso atto del riscontro della controparte, che ha ritenuto comunque tardivo, ha ribadito la illiceità del trattamento e della diffusione dei dati personali svolto dal titolare del trattamento, riservandosi di far valere le proprie pretese di tipo risarcitorio dinanzi al Giudice ordinario competente in materia;

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e ss.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici; rilevato che, in virtù degli artt. 136 e 137 comma 3 del Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO inoltre che la specifica disciplina dettata per l´attività giornalistica non esonera chi tratta dati personali per questa finalità dall´obbligo di rispettare alcune garanzie di correttezza e trasparenza, cosicché, "il giornalista che raccoglie notizie (…) rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta (…) evita artifici e pressioni indebite"; rilevato tuttavia che tale obbligo non si configura qualora "ciò (…) renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa" (art. 2 comma 1, del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica) e che la sussistenza di tale presupposto deve essere valutata caso per caso, verificando se i dati personali e le modalità della loro raccolta e diffusione siano proporzionati e realmente giustificati rispetto allo scopo informativo altrimenti non conseguibile;

RITENUTO, nel caso di specie, sussistente tale presupposto in considerazione della finalità del servizio, volto ad informare il pubblico in merito ad un´attività illecita di sfruttamento da parte di organizzazioni cinesi di connazionali, immigrati clandestinamente in Italia, cui intestare società fittizie al fine di evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato, con la connivenza di professionisti italiani, il cui effetto sarebbe stato inevitabilmente compromesso dalla presenza di strumenti di ripresa visibili; rilevato pertanto che non appare violato il principio di essenzialità dell´informazione rispetto ad un fatto di interesse pubblico (art. 136 ss. del Codice e art. 6 del citato codice deontologico);

RILEVATO tuttavia, che in ordine alle modalità di diffusione del servizio in questione, non risultano effettivamente essere state adottate nei confronti del ricorrente misure idonee a rendere non identificabile la sua persona (oscuramento del volto, mascheramento della voce, inquadrature limitate), tenuto conto della non notorietà dello stesso e della irrilevanza della sua diretta identificazione con riferimento alle finalità informative del servizio; rilevato che l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento per verificare la liceità del trattamento con particolare riferimento alla diffusione dei dati in questione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice dal momento che la resistente, ha confermato, ad integrazione delle assicurazioni già fornite prima del ricorso circa la rimozione del servizio dai propri siti Internet, che il servizio in questione non formerà più oggetto di diffusione, ed ha inviato al ricorrente anche copia del servizio televisivo contenente i dati personali in questione che ha dichiarato essere i soli detenuti dalla società;

RILEVATO che resta fermo il diritto dell´interessato di far valere nelle competenti sedi giudiziarie le eventuali richieste di risarcimento del danno per le quali questa Autorità non ha competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte, in ragione del parziale riscontro già fornito prima del ricorso; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di R.T.I. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia