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Provvedimento del 17 aprile 2014 [3259487]

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[doc. web n. 3259487]

Provvedimento del 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 214 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 11 dicembre 2013, con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica XX@ucpe.eu di una comunicazione promozionale indesiderata, ha esercitato i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ed ha chiesto a Gruppo Lactalis Italia S.p.A. di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento,  del responsabile eventualmente designato, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale;

VISTA l´e-mail, datata 20 dicembre 2013, con cui Gruppo Lactalis Italia S.p.A., nel fornire riscontro all´interpello preventivo, ha dichiarato di aver verificato che il nominativo del ricorrente non risulta fra quelli registrati al sito Galbani; la società ha inoltre chiesto all´interessato di comunicare alla società "la url di destinazione con inclusi i parametri di monitoraggio e tracciamento" al fine di rintracciare l´editore che aveva trasmesso l´e-mail promozionale ricevuta dal ricorrente ed indirizzarla allo stesso , posto che tali editori per le campagne promozionali utilizzano propri data base; rilevato che l´interessato, con e-mail del 20 dicembre 2013, ha trasmesso a Gruppo Lactalis Italia S.p.A. l´header relativo al messaggio e-mail in questione;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 gennaio 2014 nei confronti di Gruppo Lactalis Italia S.p.A., con cui Andrea Segato ha ribadito le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 marzo 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note, datate 10 febbraio 2014, 21 febbraio 2014 e 24 febbraio 2014, nonché il verbale dell´audizione del 25 febbraio 2014, con cui la società resistente ha comunicato di aver dato riscontro all´istanza ex art. 7 dichiarando, già prima del ricorso, che né Gruppo Lactalis né altre società facenti capo allo stesso detengono, in qualità di titolari del trattamento, l´indirizzo e-mail andrea@ucpe.eu o altro dato personale del ricorrente; rilevato che poiché "la comunicazione di quest´ultimo con la quale venivano resi noti gli estremi (l´indirizzo url del mittente) del messaggio promozionale pervenutogli è stata bloccata dal sistema di sicurezza informatica dell´Azienda medesima" e, dopo essere stata classificata come spam, è stata automaticamente eliminata , la resistente ha potuto accertare solo nel corso del procedimento che la comunicazione oggetto di ricorso, pur promuovendo un concorso a premi volto a pubblicizzare i prodotti a marchio "President" distribuiti da biG s.r.l., società facente parte del Gruppo Lactalis Italia S.p.A., non è stata diffusa direttamente da biG s.r.l., bensì da un´agenzia terza incaricata di pianificare le campagne promozionali del Gruppo, la quale, a sua volta, si è affidata, per la diffusione del messaggio in questione, alla Axonsystem S.L., "indipendente proprietario di banca dati dichiaratamente formata con il consenso degli interessati" che opera quale autonomo titolare del trattamento; rilevato che dalle informazioni ricevute da tale società è emerso che il ricorrente "risulta essersi inserito volontariamente nella citata banca dati di Axonsystem S.L., registrandosi al sito internet www.voyageoffer.com, in data 5.12.2013 (…) inserendo l´indirizzo XX@ucpe.com e rilasciando l´autorizzazione per l´utilizzo dei dati ai fini della ricezione di comunicazioni promozionali"; rilevato, peraltro, che nella stessa comunicazione promozionale ricevuta dal ricorrente in data 10 dicembre 2013, "erano espressamente indicati il soggetto che stava operando la comunicazione –vale a dire Axonsystem-, le modalità di richiesta informazioni sul trattamento (…) e il sistema automatico di eliminazione del dato dalla banca dati utilizzata (…) per negare ed evitare successivi invii"; rilevato, infine, che il ricorrente ha ritenuto, ciò nonostante, di inoltrare il ricorso nei confronti della resistente allegando al ricorso il documento "Privacy Policy President", "evidentemente scaricato dal sito www.presidentformaggi.it ed arbitrariamente associato dal Signor Segato al Trattamento dati in contestazione (…)" che "non è mai stato associato da alcuna società del Gruppo o dai loro fornitori al messaggio pubblicitario e/o al trattamento di dati in questione";

VISTE le note inviate in data 24 febbraio 2014 e 14 marzo 2014 con le quali il ricorrente ha dichiarato di non aver rilasciato alcun consenso al trattamento alla società terza indicata dalla resistente, la quale gli avrebbe illecitamente inviato la comunicazione promozionale in questione;

RILEVATO che il Gruppo Lactalis Italia S.p.A. ha dichiarato, sia in epoca anteriore alla proposizione del ricorso che nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere alcun dato personale dell´interessato; rilevato che già prima del ricorso la resistente aveva informato il ricorrente che la comunicazione in questione poteva essere stata diffusa da una delle società esterne alle quali la resistente si affida per la promozione dei propri prodotti, le quali utilizzano nelle campagne pubblicitarie banche dati di propria titolarità; rilevato che la resistente ha sottolineato che nella stessa comunicazione promozionale ricevuta dal ricorrente ed allegata al ricorso era presente una sintetica informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice dalla quale desumere gli estremi identificativi della società esterna che aveva inviato la comunicazione promozionale in questione e contenente altresì le modalità con le quali esercitare i diritti di cui all´art. 7; rilevato che, ciò nonostante, il ricorrente ha comunque ritenuto di inoltrare il ricorso nei confronti della resistente, anziché nei confronti di tale società quale legittimo titolare del trattamento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Andrea Segato nella misura di euro 150 che dovrà liquidarli in favore di Gruppo Lactalis Italia S.p.A. in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di Andrea Segato che dovrà liquidarli in favore di Gruppo Lactalis Italia S.p.A. in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia