g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Paolo Zanini - 13 marzo 2014 [3250448]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3250448]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Paolo Zanini - 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 125 del
13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che è pervenuto a questa Autorità, in data 29 marzo 2011, un ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") da parte del sig. Paolo Zucconi, il quale lamentava la ricezione di una comunicazione promozionale via fax da parte di Consul Services di Paolo Zanini, avvenuta in data 22 febbraio 2011;

VISTA la nota inviata dall´Unità Ricorsi in data 1° aprile 2011 (prot. n. 6205/72998), ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, con cui si invitava il titolare a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato e la successiva nota, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui veniva reiterata la richiesta istruttoria disponendo, altresì, la proroga dei termini del procedimento, ex art. 149, comma 7, del medesimo Codice;

RILEVATO che la suddetta richiesta di informazioni è stata regolarmente notificata dalla Guardia di finanza di Trento in data 31 maggio 2011, come da relata di notifica agli atti, e che nessun riscontro è stato fornito;

CONSIDERATO che il ricorso è stato definito con provvedimento del Garante in data 30 giugno 2011;

RILEVATO che con la nota del 22 luglio 2011 l´Unità Ricorsi ha accertato il mancato riscontro alla richiesta di informazioni;

VISTO il verbale n. 15810/72998 del 28 luglio 2011, notificato in data 19 agosto 2011, con cui è stata contestata a Consul Services di Zanini Paolo, P.I. 01469360224, con sede legale in Trento, Via Verdi n. 15, ora cancellata dal Registro delle imprese, nella persona del titolare, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda oggetto di ricorso;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

RILEVATO, inoltre, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE  la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. Paolo Zanini, C.F. ZNNPLA41R10A952W, residente a Trento, Via Verdi n. 15, in qualità di titolare della Consul Services di Zanini Paolo, ora cancellata, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia