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Provvedimento del 3 aprile 2014 [3239907]

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[doc. web n. 3239907]

Provvedimento del 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 181 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,  della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 4 febbraio 2014, nei confronti di Veneto Banca S.c.p.a., con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Tedoldi, Marianna E. Gurrado e Daniela Parisi, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), "l´aggiornamento e/o la rettificazione e/o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (nome, cognome, qualifiche professionali, pensiero)", nonché l´attestazione che tali operazioni siano "state portate a conoscenza anche, per quanto riguarda il loro contenuto, de L´Espresso, imponendo alla banca uguale diffusione e pubblicazione"; il ricorrente, al quale l´odierna resistente aveva affidato l´incarico di rendere un parere "sull´adeguatezza di una proposta", avanzata dalla Banca medesima, "di determinazione dell´importo che avrebbe dovuto essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni  azione, per l´ipotesi in cui si fosse deciso di emettere nuove azioni", ha, in particolare, lamentato l´avvenuta violazione del vincolo di riservatezza che l´interessato aveva "imposto al CdA nell´accettare l´incarico conferito e la conseguente pubblicazione non autorizzata del contenuto del suo parere" effettuata dal settimanale L´Espresso "senza alcuna contestualizzazione e solo per finalità denigratorie", danneggiando "in modo deprecabile la sua onorabilità e professionalità";  il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la parte  resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 5 marzo 2014, con cui Veneto Banca S.c.p.a., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha, in primo luogo, respinto la richiesta di cancellazione dei dati personali del medesimo "raccolti in relazione  all´incarico professionale" conferito "per la formulazione del parere dell´aprile 2012", dichiarando che tali dati sono stati raccolti al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali assunti, nonché agli obblighi di legge (contabili e fiscali) connessi al rapporto instaurato a tal fine tra le parti e in ragione dei quali i predetti dati "dovranno di necessità rimanere conservati presso" gli archivi della banca; il titolare del trattamento ha inoltre eccepito, con riguardo alla richiesta di rettificazione e/o aggiornamento, di non potervi dar seguito in ragione della genericità e della vaghezza delle stesse, precisando altresì di non essere tenuta ad alcuna comunicazione nei confronti di L´Espresso "non avendo mai comunicato o diffuso al settimanale i dati personali del ricorrente"; la resistente ha infine assicurato di "aver sempre scrupolosamente rispettato tutti gli impegni assunti" nei confronti del ricorrente, respingendo "qualsivoglia responsabilità rispetto alle modalità con le quali il suo nome e le sue cariche e qualifiche sono state divulgate nell´articolo" indicato nell´atto di ricorso;

VISTA la nota, datata 7 marzo 2014, con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha confutato le argomentazioni addotte dalla controparte, eccependo come la stessa abbia del tutto omesso di fornire "una logica spiegazione all´unico punto oggetto dell´odierna vicenda, e cioè  di come L´Espresso sia potuto venire in possesso di un parere reso dal Prof. XY al CdA della Banca in via riservata" e rilevando altresì che "gli unici che potevano diffondere il contenuto del parere stesso non potevano che essere il CdA della Banca, in qualità di destinatario dell´elaborato, e il Prof. XY, che quell´elaborato ha redatto", ipotesi quest´ultima da escludere anche in virtù del contenuto denigratorio dell´articolo; 

RILEVATO che le richieste avanzate dall´interessato con l´atto di ricorso  riguardano dati personali del medesimo trattati in occasione della pubblicazione di un articolo giornalistico da parte del settimanale "L´Espresso" e dunque di un titolare del trattamento diverso rispetto a quello nei confronti del quale è stato instaurato l´odierno procedimento; rilevato che l´oggetto di quest´ultimo deve essere pertanto limitato al trattamento dei dati posto in essere da Veneto Banca S.c.p.a. in relazione al rapporto di consulenza intervenuto con il ricorrente, tenuto conto comunque del fatto che eventuali rilievi attinenti agli aspetti contrattuali del citato rapporto (quali ad esempio la violazione degli obblighi reciprocamente assunti) possono essere fatti eventualmente valere innanzi l´Autorità giudiziaria ordinaria, non avendo il Garante competenza in materia;

RILEVATO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente, raccolti dal titolare del trattamento in occasione del conferimento dell´incarico di consulenza, non risultando, allo stato, trattati in violazione di legge, tenuto altresì conto della sussistenza in capo all´odierna resistente dell´obbligo di conservazione degli stessi a fini contabili e fiscali;

RILEVATO, in ordine all´istanza di aggiornamento e/o rettificazione dei dati personali del ricorrente, di dover dichiarare il ricorso inammissibile tenuto conto che la richiesta stessa non risulta sufficientemente articolata con riguardo al trattamento posto in essere dall´odierna resistente non essendo state eccepite specifiche ragioni di doglianza in relazione allo stesso; l´interessato, infatti, ha più precisamente lamentato l´avvenuto travisamento, all´interno dell´articolo pubblicato da "L´Espresso", delle conclusioni cui il medesimo era pervenuto con il parere reso al CdA della Veneto Banca, contestando, più in generale, le modalità, ritenute denigratorie, con cui è stata descritta la vicenda relativa al conferimento dell´incarico di consulenza all´odierno ricorrente; rilevato pertanto che, qualora il ricorrente ritenga leso, nell´ambito del citato articolo, il suo diritto alla protezione dei dati personali potrà, se del caso, far valere le proprie istanze nei confronti dell´editore del settimanale, tenuto comunque conto del fatto che il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche soggiace ad una disciplina particolare contenuta, oltreché negli artt. 137 ss. del Codice, anche nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato in G. U. n.179 del 3 agosto 1998);

RILEVATO infine che, alla luce delle conclusioni di cui sopra, resta conseguentemente assorbita anche l´ulteriore richiesta avanzata dall´interessato di dare comunicazione al settimanale "L´Espresso" delle operazioni di cancellazione e/o aggiornamento eventualmente poste in essere riguardo ai dati personali del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

2) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia