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Provvedimento del 27 marzo 2014 [3223530]

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[doc. web n. 3223530]

Provvedimento del 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 165 del 27 marz0 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 20 dicembre 2013 nei confronti di Fastweb S.p.A. con cui Francesco Perrone, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bucciero, facendo seguito ad una controversia insorta tra le parti in ordine ad un contratto di abbonamento relativo a servizi televisivi e ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti ai quali i dati siano stati o possano essere comunicati, opponendosi infine al trattamento dei propri dati per fini di comunicazione commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, inviata via pec il 13 marzo 2014, con cui Fastweb S.p.A., nel rilevare di non aver mai ricevuto la previa istanza di cui all´art. 7 del Codice, ha fornito riscontro alle richieste avanzate dall´interessato comunicando, tra l´altro, i dati del medesimo detenuti dalla società e dichiarando che gli stessi risultano acquisiti in occasione della "stipula del contratto di abbonamento del 2012", come da relativa proposta di ordine vocale trasmessa in allegato; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato di aver provveduto a registrare la richiesta di opposizione a seguito della quale "i dati del signor Perrone sono stati cancellati dai database aziendali utilizzati dalla scrivente per le attività promozionali";

VISTA la nota, inviata via e.mail il 13 marzo 2014, con cui il ricorrente ha contestato quanto affermato dalla società resistente in ordine alla mancata ricezione dell´interpello preventivo, avendo lo stesso "rivolto la propria richiesta alla sede legale del soggetto titolare del trattamento dei dati", come comprovato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata a suo tempo inviata dall´interessato e trasmessa in allegato; il ricorrente ha preso comunque atto del riscontro ottenuto, pur lamentandone il ritardo, ribadendo altresì la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A., nella misura di euro 200, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200 a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia