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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Langella Alessandro - 5 dicembre 2013 [2999859]

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[doc. web n. 2999859]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Langella Alessandro - 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 552 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 28377/53969 del 20 dicembre 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 21 febbraio 2012 nei confronti dell´impresa Oro First di Langella Alessandro, con sede legale in Fiumicino (RM), via degli Scampi n. 11, P.I. 11135561006, dai quali è risultato che l´impresa individuale effettua una raccolta di dati personali tramite il sito internet www.orofirst.it in cui sono presenti due form di raccolta dati, a fronte dei quali non viene resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 8 del 21 febbraio 2012 con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale, in persona del titolare, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´omessa informativa, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 5 marzo 2012, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha rilevato che i campi relativi ai dati anagrafici non erano obbligatori, ma potevano essere facoltativamente compilati dagli utenti che, accedendo al sito, chiedevano una valutazione dei propri preziosi. Ha, quindi, chiesto l´archiviazione della contestazione, in considerazione della propria buona fede in quanto il sito era stato predisposto da terzi ed egli "aveva unicamente appurato l´esistenza del flag (…) che attestava la sottoscrizione al d. lgs. 196/2003 senza accorgersi che era carente dello specifico art. 13 (…)". Inoltre, è stato evidenziato che si è prontamente attivato per l´inserimento della predetta informativa;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per non aver rilasciato l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, in quanto gli utenti devo essere sempre "previamente" informati delle modalità con cui i dati personali conferiti vengono trattati e, quindi anche quali dati sono obbligatori e quali facoltativi. Inoltre, non è applicabile al caso di specie l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, non essendo ravvisabili gli elementi costitutivi, ovvero la mancanza di un elemento positivo, estraneo all´autore dell´infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della condotta, e la condizione che l´autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. civ. sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16320);

RILEVATO che è stato effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, in ordine alle condizioni economiche, si rileva che l´impresa risulta cancellata dal Registro delle imprese per cessazione dell´attività in data 4 ottobre 2012;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Langella Alessandro, in qualità di titolare dell´impresa Oro First, già con sede in Fiumicino (RM), via degli Scampi n. 11, CF: LNGLSN88D20H501V, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

a Langella Alessandro di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia