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Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di cancellazione dei dati da una 'centrale rischi' privata e declaratoria di non luogo a provvedere...

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[doc. web n. 29944]


Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di cancellazione dei dati da una"centrale rischi" privata e declaratoria di non luogo a provvedere

Nel caso di adempimento, da parte del titolare del trattamento, all´istanza dell´interessato, con contestuale cancellazione dei dati detenuti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie relativa alla richiesta di cancellazione di dati personali ormai ingiustificatamente detenuti da una "centrale rischi" privata).
  

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Domenico Maltoni nei confronti di:

DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A.;

Crif S.p.A.;

Experian Information Services S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO:

1. Il ricorrente aveva stipulato un contratto di leasing con DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A i cui effetti si sono esauriti. Lamenta che tale società non abbia chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati di Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A., alle stesse precedentemente comunicato. Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha inoltre precisato di aver invano inviato a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. una istanza di cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996. Ha chiesto quindi al Garante di ordinare a tali due società la cancellazione dei dati, oppure di ordinare a DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A di richiedere ad esse la cancellazione medesima.


A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità:

  • DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A, con nota pervenuta il 26 marzo 2002, ha comunciato di aver richiesto a Crif S.p.A., nonchè e ad Experian Information Services S.p.A., la cancellazione del dato personale dell’interessato. Ha inviato quindi copia delle richieste di cancellazione inoltrate in pari data a tali società ;
  • Experian Information Services S.p.A., con nota pervenuta il 26 marzo 2002 ha precisato di aver fornito riscontro in data 16 novembre 2001 alle richieste dell’interessato volte ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali e la loro comunicazione. Ha inoltre precisato di aver rimosso dalla banca dati, dopo il ricorso, i dati personali dell’interessato forniti da DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A, pur ritenendo legittimo il trattamento di dati effettuato anche in relazione al profilo temporale;
  • Crif S.p.A. ha inviato in data 27 marzo 2002 una nota con la quale ha dichiarato di adeguarsi spontaneamente alle richieste dell’interessato, provvedendo a cancellare "la segnalazione relativa all’operazione di leasing con DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A.".

Nell’audizione delle parti tenutasi il 3 aprile u.s., il legale che assiste Experian Information Services S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati dell’interessato è comunque avvenuto in conformità ai principi della legge n. 675/1996 ed ha confermato di aver provveduto alla "rimozione dalla sua banca dati dei dati personali forniti dalla DaimlerChrysler S.p.A.".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da alcune società operanti nel settore del credito (c.d. centrali rischi), con particolare riferimento alla permanenza delle generalità del ricorrente nelle relative banche dati.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in quanto DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A., Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. hanno fornito un idoneo riscontro alle richieste dell’interessato, e che la seconda e la terza società (cui, peraltro, le richieste ex art. 13 erano state inviate solo per conoscenza) hanno cancellato dalle proprie banche dati il nominativo dell’interessato, secondo quanto sollecitato da DaimlerChrysler Servizi Fiannziari S.p.A.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.


Roma, 10 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli