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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Nonzero s.r.l - 21 novembre 2013 [2987963]

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[doc. web n. 2987963]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Nonzero s.r.l - 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 524 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni (prot. n. 4380/53969 del 3 marzo 2011) formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha svolto accertamenti presso Nonzero s.r.l., con sede in Milano, Viale Sondrio n. 7, P.I. 04806680965, redigendo apposito verbale di operazioni compiute, datato 31 marzo 2011, dal quale risulta che la società effettua un trattamento di dati personali per mezzo di quattro form di raccolta dati presenti sul proprio sito internet www.tuangon.it; nel corso delle operazioni è stato accertato che "per gli utenti che si iscrivono alla newsletter e che effettuano la registrazione al sito, l´informativa viene resa cliccando l´apposito link "Privacy" posto in calce ai due form di acquisizione dati personali. Per gli altri due form di acquisizione dati personali [il form "Scrivici" e il form "Scrivici: promuovi la tua attività"] non è presente l´informativa";

VISTO il verbale n. 20 del 31 marzo 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´omessa informativa, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha dichiarato che "i due form oggetto di contestazione non sono destinati alla raccolta ovvero alla conservazione di dati relativi all´utente, bensì sono in tutto e per tutto equiparabili a delle semplici e-mail (…). Quanto inviato tramite detti form confluisce direttamente in due separate caselle di posta elettronica del sito tuangon (…) senza che ciò comporti: né l´invio di dati personali (ulteriori rispetto alle semplici generalità del soggetto che ha inviato la e-mail), né la conservazione di tali dati da parte di Nonzero" che, una volta dato riscontro alle richieste pervenute, provvede alla cancellazione delle e-mail;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Si osserva, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, i form di raccolta dati oggetto della contestazione sono predisposti in modo tale da consentire agli utenti l´inserimento di una serie di informazioni, tra cui nome, cognome, città, numero di telefono e indirizzo e-mail, che rientrano nella definizione di dato personale di cui all´art. 4, comma 1, lett. b) del Codice, in base al quale è "dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Non rileva, pertanto, la circostanza che le richieste degli utenti pervengono sotto forma di e-mail, in quanto la società utilizza i dati raccolti ed effettua un trattamento di dati personali che, come tale, deve essere sottoposto all´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza fornire l´informativa di cui all´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Nonzero s.r.l., con sede in Milano, Viale Sondrio n. 7, P.I. 04806680965, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione, i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia