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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa Individuale Oriana Grandi Eventi - 19 settembre 2013 [2967366]

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[doc. web n. 2967366]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa Individuale Oriana Grandi Eventi - 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 410 del 19 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia della Guardia di finanza di San Benedetto del Tronto, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 4382/U del 3 marzo 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 12 maggio 2011 nei confronti dell´Impresa Individuale Oriana Grandi Eventi di Simonetti Oriana, con sede legale in Offida (Ap), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 5 e sede operativa in San Benedetto del Tronto (Ap), via Pontidan. 6, P.IVA: 0205422044, in persona del titolare, dai quali è risultato, tra l´altro, che l´Impresa effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono) tramite un apposito form  di raccolta presente nel sito Internet www.orianagrandieventi.it, a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 16 maggio 2011 con cui è stata contestata, alla predetta Impresa quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto della predetta Tenenza, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale è stato evidenziato che "(…) nel realizzare il prefato sito web, (l´Impresa) ha indicato al potenziale richiedente : "acconsenti o non acconsenti al trattamento dei dati". Con ciò riteneva che tale dizione fosse sufficiente (…)".Pertanto "La scrivente ritiene di aver agito in perfetta buona fede e di non aver violato la normativa";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Il trasgressore ha erroneamente ritenuto che la dizione "acconsenti o non acconsenti al trattamento dei dati" fosse idonea a fornire agli interessati gli elementi richiesti dall´art. 13, comma 1 del Codice. Tale erronea convinzione, di per se, non è sufficiente a qualificare l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che l´Impresa ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un apposito form di raccolta dati presente sul sito web www.orianagrandieventi.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, considerata l´esiguità dei dati raccolti con il form in questione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´Impresa Individuale Oriana Grandi Eventi di Simonetti Oriana, con sede legale in Offida (Ap), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 5 e sede operativa in San Benedetto del Tronto (Ap), via Pontidan. 6, P.IVA: 0205422044, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia