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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Perini Gianfranco - 5 settembre 2013 [2965147]

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[doc. web n. 2965147]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Perini Gianfranco - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 389 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Carabinieri per la tutela della salute, N.A.S. di Padova, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 20 giugno 2011 presso l´esercizio commerciale all´insegna SIDAL ubicato in Vestenanova (VR), via Monte Grappa n. 11, gestito dalla società "Terrazzo Market S.a.s di Perini Gianfranco e C.", con sede legale in Masi (PD), via G. Matteotti n. 22, riscontrando la presenza di videocamere che trasmettevano le immagini su un monitor ubicato presso la cassa, senza eseguire registrazione. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 30 agosto 2011 con cui è stata contestata al Sig. Perini Gianfranco, nato a Verona l´11.04.1960, ivi residente in via Marconi n. 23/7, in qualità di legale rappresentante della "Terrazzo Market S.a.s. di Perini Gianfranco e C.", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13 (inidonea informativa agli interessati), informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto del predetto comando, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha affermato che "erano presenti più cartelli a stampa di avviso della presenza di telecamere, dirette alla prevenzione di furti nel negozio (…) il fatto è che I CARTELLI ESPOSTI RISALGONO A BEN PRIMA CHE LA S.V. FISSASSE UN MODELLO PER GLI STESSI, ed infatti sono in quella posizione dall´apertura del negozio tre anni fa da parte di altra ditta, che poi lo scorso anno ci ha ceduto l´azienda; ovviamente tutta la nostra mancanza non sta tanto nel non aver esposto i cartelli, ma solo di non averli sostituiti nel momento in cui la S.V.  ha fissato un modello per i medesimi nell´aprile 2010". Inoltre ha tenuto a sottolineare la buona fede che ha contraddistinto la loro condotta;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte, rilevato che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680]. Inoltre, da quanto dedotto in ordine alla buona fede del trasgressore, non sono rilevabili gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Tale disciplina non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

RITENUTO, pertanto, che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito l´informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Perini Gianfranco, nato a Verona l´11.04.1960, ivi residente in via Marconi n. 23/7, in qualità di legale rappresentante della "Terrazzo Market S.a.s. di Perini Gianfranco e C.", di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2965147
Data
05/09/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca