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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di dr. Attilio Vincenzo Pignatelli - 21 marzo 2013 [2922669]

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[doc. web n. 2922669]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di dr. Attilio Vincenzo Pignatelli - 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 146 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia della Guardia di finanza di Martina Franca, nell´ambito dello svolgimento dell´attività istituzionale svolta, ai sensi dell´art. 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. 68/2001 al fine di controllare la corretta applicazione della normativa da parte dei medici specialisti che operano in regime di "intramoenia pura o allargata", ha accertato, nel verbale di operazioni compiute redatto in data 3 novembre 2010 e integrato con gli ulteriori verbali di operazioni compiute datati 8 novembre e 11 novembre 2010, che il dr. Attilio Vincenzo Pignatelli, nato a Taranto il 2 gennaio 1948, nella sua qualità di libero professionista - medico specialista in regime di intramoenia allargata con studio professionale sito in Grottaglie (Ta), via Virgilio s.n.c. ha effettuato, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza esterno (composto da 2 telecamere, 1 videoregistratore digitale e 1 apparato hard disk di registrazione delle immagini) con finalità di sicurezza dello studio, omettendo di rendere l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, disapplicando altresì quanto disciplinato al punto 3.4 del medesimo provvedimento circa i tempi di conservazione dei dati trattati mediante il descritto impianto di videosorveglianza, in violazione dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice;

VISTO il verbale datato 11 novembre 2010 con il quale sono state contestate al dr. Attilio Vincenzo Pignatelli due distinte violazioni amministrative previste dall´art. 161, in relazione all´art. 13, e dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione al punto 3.4 del provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto della predetta Compagnia della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e relativo al citato verbale di contestazione, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, inviato il 6 dicembre 2010 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale lo studio legale Chiaia Noya & associati, in rappresentanza del dr. Attilio Vincenzo Pignatelli, oltre a sottolineare come "quale migliore informativa di una telecamera ben in vista che, di per sé, avvisa della presenza del sistema di videosorveglianza?", ha evidenziato, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, che "il sistema di videosorveglianza (…) è stato installato dal professionista unicamente quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici, per cui vale la specifica esimente, come prevista dal punto 6.1 della deliberazione del Garante della privacy del 08/04/2010, nonché dell´art. 5 d.lgs. 196/2003", richiamando, sul punto, quanto statuito dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese nella decisione del 2 aprile 2009. Ha rilevato, altresì, che i verbalizzanti non hanno "proceduto alla verifica della effettiva visuale delle telecamere istallate. Ove l´avessero fatto, avrebbero constatato che l´angolo visuale è tale da non interferire con estranei". Inoltre, ha osservato come, in relazione alla violazione dell´art. 13 del Codice, "deve approfondirsi la tematica relativa alla prestazione del consenso da parte dei soggetti <<trattati>>", atteso che, nel caso di specie, sarebbe applicabile l´esimente di cui all´art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, secondo quanto previsto dal punto 6.2.2. del citato provvedimento del Garante sulla videosorveglianza. Riguardo alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice, oltre a ribadire l´inapplicabilità della disciplina di cui all´art. 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice, la parte ha evidenziato come "(…) lo studio medico è aperto per soli tre pomeriggi a settimana (…) ed è chiuso nel restante periodo; siamo, dunque in presenza della condizione relativa a esigenza di ulteriore conservazione in relazione a chiusura di uffici, come specificato al punto 6.2.2 della deliberazione del Garante (che prevede che la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura di esercizi…)" datata 8 aprile 2010;

CONSIDERATO che il dr. Attilio Vincenzo Pignatelli, tramite lo studio legale Chiaia Noya & associati, con nota datata 21 novembre 2011, ha comunicato di rinunciare alla facoltà di essere sentito ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte consentono solo parzialmente di escludere la responsabilità del dr. Pignatelli in ordine a quanto contestato. Preliminarmente, si osserva come, diversamente da quanto ritenuto dalla parte, in caso di effettuazione di trattamenti di dati personali per mezzo di sistemi di videosorveglianza, è necessario fornire all´interessato almeno le informazioni previste dal modello semplificato di informativa "minima" di cui al punto 3 del provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010; si evidenzia, poi, che il trattamento di dati personali tramite l´impianto di videosorveglianza in argomento non viene effettuato, quale titolare, da una persona fisica per finalità esclusivamente personali, bensì, come accertato dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 e confermato dal trasgressore negli scritti difensivi, da un libero professionista nell´ambito della sua attività. Tale evidenza non consente di applicare né il disposto dell´art. 5, comma 3, del Codice, né quanto disciplinato al punto 6.1 del provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010. Non risulta neanche determinante quanto asserito nella citata decisione del G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese, atteso che, come ribadito in innumerevoli provvedimenti (ex multis provvedimento del Garante. n. 446 del 24 novembre 2011 in www.gpdp.it doc. web n. 1906722 e provvedimento n. 53 del 9 febbraio 2012 doc. web n. 1901698), l´Autorità non può prescindere dal fatto che quello effettuato tramite un impianto di videosorveglianza sostanzi un trattamento di dati personali così come definito e qualificato dall´art. 4, comma 1 lett. a) e b) del Codice. Sul punto, peraltro si deve rilevare come l´interpretazione dell´A.G. di Termini Imerese non possa essere condivisa dal Garante che, anche alla luce del Considerato 12 della Direttiva comunitaria del 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE, ha sempre interpretato il disposto dell´art. 5, comma 3, del Codice ritenendo applicabile il Codice medesimo "quando il trattamento è risultato effettuato nell´ambito di un´attività professionale ed economica" (v., al riguardo, la Relazione annuale del 2005, pag. 117), e ha pertanto ritenuto perfezionati i requisiti dell´illecito amministrativo in trattazione nei confronti delle persone fisiche nell´ambito della rispettiva attività libero professionale, ovvero nell´ambito della propria attività economica (cfr. fra le altre, ordinanze ingiunzioni nn. 38/2006, 69/2011, 57/2012 e 32/2013). Inoltre, quanto argomentato circa il fatto che "(…) l´angolo visuale è tale da non interferire con estranei", risulta inconferente rispetto alla violazione contestata. Ciò che rileva sotto il profilo dell´elemento oggettivo dell´illecito contestato è il fatto che le immagini riprese dall´impianto di videosorveglianza, così come accertato dalla Guardia di finanza nel questionario allegato al verbale di operazioni compiute del 3 novembre 2010, consentono di identificare gli interessati che accedono allo studio professionale del dott. Pignatelli, ragione per la quale tale impianto, come detto, consente un trattamento di dati personali ai sensi del citato art. 4, comma 1, del Codice, a fronte del quale è obbligatorio rendere agli interessati l´informativa semplificata di cui al provvedimento del Garante. Risultano inconferenti anche le argomentazioni inerenti al consenso al trattamento dei dati, atteso che tale disciplina, scandita dall´art. 23 del Codice, nulla ha a che fare con quella distinta relativa all´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Nel caso di specie, quindi, il richiamato art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, che regola uno dei casi nei quali il trattamento risulta lecito anche in assenza del consenso di cui all´art. 23 del Codice, non produce alcun effetto sulla distinta disciplina dell´informativa agli interessati che, nel caso di specie, è regolata dalle diverse norme già più volte richiamate;

CONDIDERATO, invece, che, relativamente alla violazione dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, nel verbale di operazioni compiute datato 11 novembre 2010, così come nel verbale di contestazione, risulta accertato sia che l´impianto di videosorveglianza utilizzato nello studio professionale del dott. Pignatelli ha una "(…) capacità di registrazione (…) di circa una settimana", sia che, come si evince dalle dichiarazioni rese nel verbale di contestazione, l´attività professionale "(…) viene svolta nei pomeriggi di – lunedì, mercoledì e venerdì". Tali evidenze risultano rilevanti rispetto a quanto disposto al punto 3.4 del provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010, atteso che la conservazione dei dati oltre il limite generale delle 24 ore successive alla rilevazione risulta lecita, a fronte di esigenze particolari di conservazione in relazione a festività o, come nel caso di specie, chiusura di uffici o esercizi. Nel caso in esame, quindi, si ritiene ammissibile una conservazione delle immagini superiore a quella ordinaria (24 h), non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per l´applicazione della sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione prevista dall´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per la violazione contestata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

RILEVATO, altresì, che ricorrono i presupposti per rilevare uno dei casi di minore gravità previsti dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo della sanzione di cui al punto precedente può essere ridotto in misura pari a due quinti, per una somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla violazione di cui all´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice;

ORDINA

al dr. Attilio Vincenzo Pignatelli, nato a Taranto il 2 gennaio 1948, C.F.: PGNTLV48A02L049D, nella sua qualità di libero professionista - medico specialista in regime di intramoenia allargata con studio professionale sito in Grottaglie (Ta), via Virgilio s.n.c., di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo professionista di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannin
i

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2922669
Data
21/03/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca