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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di CURTIPETRIZZILANDIA S.a.s - 5 settembre 2013 [2745434]

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[doc. web n. 2745434]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di CURTIPETRIZZILANDIA S.a.s - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 394 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza San Pietro Vernotico, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la "CURTIPETRIZZILANDIA S.a.s. di Carrisi Francesco & C.", con sede legale in Cellino San Marco (BR), via Berlinguer n. 14 e sede operativa in Cellino San Marco (BR), C/da Curtipetrizzi snc, partita IVA 01991990764, come riportato nel verbale di operazioni compiute dell´1 luglio 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail) tramite un form denominato "Come prenotare" presente sul sito Internet www.curtipetrizzilandia.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 13 luglio 2011 con cui è stata contestata alla "CURTIPETRIZZILANDIA S.a.s. di Carrisi Francesco & C.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite il form presente sulla pagina Internet, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla predetta Tenenza, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha tenuto a precisare che "non si può negare che l´informativa presente nella pagina web esaminata in sede di accertamento è sicuramente perfettibile; tuttavia, per le modalità e le finalità del trattamento non sembra ci sia stata una effettiva mancanza di informazioni (…) nella specifica pagina oggetto d´ispezione sono state riportate in maniera chiara e specifica, informazioni ed elementi previsti dall´art. 13 del d.lgs. 196/2003 quali: - l´indicazione di un responsabile commerciale ( dott. Marco Carrisi); - i numeri di telefono, fax e cellulare per contattare lo stesso; - l´indicazione, nella parte alta della pagine web, del nominativo del titolare del trattamento (Curtipetrizzilandia); - le finalità del trattamento (ovvero, come riportato nei primi scritti presenti in tale pagina "Come prenotare", un trattamento finalizzato a riscontrare la richiesta informazioni da parte dell´utente o fornire chiarimenti circa le modalità di prenotazione); - una generica informativa, contenente anche un´autorizzazione al trattamento (anche se non dovuta ai sensi della normativa vigente). Pertanto già dall´esame della pagina contenente il form elettronico di richiesta dati, si potevano evincere buona parte degli elementi utili (…)";

LETTO il verbale di audizioni, svoltasi il 9 luglio 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha sottolineato che "a seguito della contestazione il form è stato prontamente modificato, integrandolo con un´informativa maggiormente dettagliata";

CONSIDERATO che non è possibile escludere la responsabilità della società in ordine a quanto contestato, in quanto il form di contatto, utile a richiedere informazioni, presente sul sito www.curtipetrizzilandia.it aveva la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome e cognome, città ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) definisce quale "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Premesso ciò, si deve rilevare che la ricorrente ha erroneamente ritenuto di aver adempiuto, anche solo in parte, all´obbligo dell´informativa la cui disciplina, fissata nell´art. 13 del Codice, detta una serie di elementi di cui l´interessato deve avere conoscenza al momento del conferimento dei propri dati. Tali elementi, nella formula posta in calce al form di raccolta dati, risultano quasi del tutto assenti per cui l´informativa deve considerarsi non completa e quindi inidonea. In particolare, dal predetto testo non si rilevano: le finalità ( art. 13, comma 1, lett. a ); la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati ( lett. b); i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l´ambito di diffusione dei dati medesimi ( lett. c);  i diritti di cui all´art. 7 ( lett. e ) e gli estremi identificativi del titolare ( lett. f ), non essendo sufficiente il nome del parco acquatico. Infine il fatto che la società abbia prontamente provveduto ad integrare l´informativa presente sul sito non esplica effetti sulla sussistenza della violazione oggetto del presente procedimento sanzionatorio, non può essere valutato ai fini della quantificazione della sanzione;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo del form presente sul sito Internet, avvenuto senza rendere idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a "CURTIPETRIZZILANDIA S.a.s. di Carrisi Francesco & C.", con sede legale in Cellino San Marco (BR), via Berlinguer n. 14 e sede operativa in Cellino San Marco (BR), C/da Curtipetrizzi snc, partita IVA 01991990764, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia