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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iniziative Commerciali S.r.l. - 5 settembre 2013 [2740814]

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[doc. web n. 2740814]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iniziative Commerciali S.r.l. - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 393 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza Porto Torres, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la Iniziative Commerciali S.r.l., denominata "Water Paradise", con sede legale in Sorso (SS), Località Bellimpiazza snc, partita IVA 01515560900, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 12 luglio 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome ed e-mail) tramite un form di contatto presente sul sito Internet www.waterparadise.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 16 luglio 2011 con cui è stato contestato alla Iniziative Commerciali S.r.l., denominata "Water Paradise", in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite il form di contatto, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla predetta Tenenza, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato in primo luogo che "non vi è stata alcuna violazione delle disposizioni del Codice Privacy in quanto non è stato effettuato alcun trattamento di dati dei propri clienti (…) il detto form è infatti configurato in modo tale da inviare il messaggio di testo contenuto nei campi preposti (qualsiasi cosa ci si scriva, es.: nome Pippo cognome Pippo, email pippo@pippo.it) senza effettuare la raccolta, l´elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione dei dati che vengono scritti nei detti campi (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate. Per quanto concerne la violazione di cui all´art. 161 del Codice, si osserva che il form ha la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, cognome ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e che anche la semplice raccolta dell´indirizzo e-mail configura un trattamento di dati personali. Inoltre l´art. 4,comma 1, lett. a), del Codice, considera "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni (…), concernenti la raccolta, la registrazione, l´organizzazione (…) di dati (…);

RILEVATO, pertanto, che la Iniziative Commerciali S.r.l.. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo del form presente sul sito internet, avvenuto in assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che, come risulta dagli atti, la società non ha provveduto in maniera idonea a rimuovere la violazione di cui all´art. 13 del Codice con riferimento al form presente sul sito www.waterparadise.it;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Iniziative Commerciali S.r.l., denominata "Water Paradise", con sede legale in Sorso (SS), Località Bellimpiazza snc, partita IVA 01515560900, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia