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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Chen Jing, nato a Zhejiang - 15 maggio 2013 [2720236]

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[doc. web n. 2720236]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Chen Jing, nato a Zhejiang - 15 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 244 del 15 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, la Polizia Municipale di Padova, reparto contravvenzioni, ha effettuato degli accertamenti presso Ottimoda S.a.s., corrente in Padova, Via Tommaseo n. 8, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da n. 4 telecamere, collegate a un monitor posto su una parete all´interno del locale, le quali permettevano l´identificazione delle persone inquadrate. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata la presenza di n. 2 cartelli applicati sulla porta d´ingresso del locale, riportanti la dicitura "Area Videosorvegliata – la registrazione è effettuata da… per fini di ….. art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.Lgs 196/2003)", e mancanti dei dati relativi alle finalità del trattamento e agli estremi del titolare, rendendo così inidonea l´informativa di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 27 maggio 2011 con cui è stata contestata al sig. Chen Jing, nato a Zhejiang (Cina) il 6.07.1983, residente a Vigonza (PD), via Regia n. 83, in qualità di legale rappresentante della Ottimoda S.a.s., la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in correlato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´inidonea informativa agli interessati;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dalla Polizia Municipale di Padova, reparto contravvenzioni, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che, la parte, avvalendosi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha richiesto di essere ascoltata dall´Autorità, ma successivamente alla prima convocazione alla quali non si è presentata, ha rinunciato a tale sua richiesta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha fatto presente che non ha potuto comprendere il verbale in quanto redatto in lingua italiana e pertanto non si è permessa "la conoscibilità dell´atto, condizione unica a che lo stesso produca efficacia nella sfera del destinatario". Inoltre la parte, per quanto attiene alla cartellonistica, ha tenuto a precisare come il pubblico fosse perfettamente edotto di essere sottoposto a videosorveglianza e pertanto, anche se il cartello risultava incompleto, era sufficiente a garantire il rispetto dell´esigenza informativa prevista dalla normativa;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa in quanto la stessa ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito un´idonea informativa necessaria, ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, in considerazione del fatto che la conoscibilità del titolare del trattamento e delle finalità per le quali vengono effettuate le riprese, è essenziale per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice da parte degli interessati. Inoltre, per quanto attiene l´obbligo di presentazione degli atti amministrativi in lingua originaria dello straniero, tale obbligo è attualmente sancito esclusivamente per alcuni atti (art. 2 comma 6 del D.Lgs. 286/98 TU Immigrazione, applicabile ai cittadini di Stati non appartenenti all´Unione Europea e agli apolidi) e stabilisce che "Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l´ingresso, il soggiorno e l´espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall´interessato" tra i quali non rientra il verbale in questione. La copiosa giurisprudenza citata nelle memorie difensive sul punto riguarda invece gli orientamenti della giurisprudenza circa l´attuazione del diritto di comprendere gli atti processuali nella propria lingua così come disciplinato, in sede di procedura penale, dagli artt. 143 – 147 del c.p.p.. Ad ogni buon conto la partecipazione della parte al procedimento mediante l´invio nei termini delle memorie difensive ha consentito la piena esplicazione del diritto di difesa, tenuto anche conto della natura obiettiva dell´incompletezza dell´informativa presente nella sede della società non contestata dalla parte;

RILEVATO, pertanto, che il sig. Chen Jing, nato a Zhejiang (Cina) il 6.07.1983, residente a Vigonza (PD), via Regia n. 83, già in qualità di legale rappresentante della Ottimoda S.a.s., ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito idonea informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Chen Jing, nato a Zhejiang (Cina) il 6.07.1983, residente a Vigonza (PD), via Regia n. 83, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Ottimoda S.a.s., di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 12 rate mensili dell´importo di 200,00 euro (duecento) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2720236
Data
15/05/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca