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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Slots R Us srl - 11 luglio 2013 [2705601]

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[doc. web n. 2705601]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Slots R Us srl - 11 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 350 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia Martina Franca, ha svolto in data 18 marzo 2011 degli accertamenti presso la sede operativa della società Slots R Us srl sita in via Martina Franca (TA), Via Leone XIII, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza, composto da 17 telecamere "di cui sette erano installate all´esterno dei locali e puntate sulle due pubbliche vie (…), mentre le altre erano installate all´interno dei locali e riprendevano il banco del bar nonché le varie postazioni di videopoker", rilevando che all´esterno del locale non erano presenti i cartelli riportanti l´informativa, come richiesto dall´art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il verbale del 5 aprile 2011, con cui è stata contestata alla Slots R Us srl, con sede legale in Francavilla Fontana (BR), via per Grottaglie km 2, P.I. 02271820744, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dalla Guardia di finanza non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha fatto presente che al momento dell´accertamento della Guardia di finanza, gli stessi militari hanno verificato la presenza di cartelli recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice posti all´interno del locale. Le videocamere, tra l´altro, sono state installate sulla base di un preciso obbligo di legge (art. 9, comma 4, del decreto direttoriale del 22 gennaio 2010, in materia di installazione di giochi VLT) e previa verifica da parte sia della AAMS sia della Questura, necessarie ai fini del rilascio della licenza, come provato dai documenti presentati. Pertanto, secondo la parte, "l´impianto di videosorveglianza (…) è pienamente conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento e, dunque, era opportunamente segnalato sia all´esterno sia all´interno del locale". Inoltre, pur ammettendo l´assenza di cartelli all´esterno del locale, si tratterebbe di una circostanza non dipendente da una propria volontà ma da cause accidentali. Infine, la parte ha rilevato che il provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 prescrive ai titolari del trattamento di adottare tutte le misure e gli accorgimenti, tra cui quello relativo all´obbligo di rendere l´informativa, entro il termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento in Gazzetta ufficiale. Pertanto, la società aveva tempo fino al 29 aprile 2011 per adeguarsi agli obblighi prescritti con il provvedimento e, considerato che l´accertamento è avvenuto il 18 marzo 2011, il verbale deve considerarsi illegittimo;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 15 aprile 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Si deve, preliminarmente, precisare che la contestazione ha avuto ad oggetto l´assenza dell´informativa relativamente alle telecamere poste all´esterno del locale idonee a riprendere la strada pubblica. Pertanto, non è rilevante l´argomentazione della parte secondo cui i cartelli recanti l´informativa fossero presenti all´interno del locale (circostanza che comunque non trova riscontro nei verbali di accertamento redatti dalla Guardia di finanza), né quella relativa alla presenza di precisi obblighi di legge alla base dell´installazione delle videocamere. Va, comunque, osservato che la circostanza che l´impianto in questione fosse imposto per legge e che fossero stati positivamente conclusi tutti i controlli e le verifiche preliminari, non fa venir meno l´obbligo, anch´esso stabilito da norma di legge, di rendere l´informativa agli interessati. Tra l´altro, dall´esame della documentazione prodotta si evince che all´interno del locale fossero affisse la licenza all´esercizio dell´attività di gioco e il certificato di avvenuto collaudo delle VLT, che certamente non integrano l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. In ogni caso, la riscontrata assenza dell´informativa all´esterno del locale assume notevole rilevanza in considerazione di maggiori difficoltà per gli interessati di ricondurre l´impianto all´effettivo titolare del trattamento, in assenza di ogni altra esplicita indicazione al riguardo. In ultimo, si rileva che l´obbligo di rendere l´informativa in relazione a un trattamento di dati personali effettuato anche per mezzo di un sistema di videosorveglianza è un adempimento che era già previsto dal provvedimento generale del 29 aprile 2004, integralmente ripreso dall´attuale provvedimento. I termini a cui si fa riferimento in quest´ultimo testo si riferiscono ad adempimenti ulteriori e diversi da quelli che sono stati oggetto di contestazione, riferendosi in particolare alla predisposizione di informative visibili in presenza di videocamere attive in orario notturno;

RILEVATO, pertanto, che la Slots R Us srl  ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Slots R Us srl, con sede legale in Francavilla Fontana (BR), via per Grottaglie km 2, P.I. 02271820744,  di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia