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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mediaservizi di Enzo Zaronni - 30 maggio 2013 [2645211]

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[doc. web n. 2645211]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mediaservizi di Enzo Zaronni - 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 265 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta il 24 febbraio 2010 da parte dell´avv. Carla Corsetti, con cui veniva lamentata la ricezione di una comunicazione promozionale via fax da parte di Mediaservizi di Enzo Zaronni (di seguito "Mediaservizi"), datata 23 febbraio 2010, l´Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni, datata 8 aprile 2010 (prot. n. 8036/67888), diretta a conoscere le modalità con cui sono stati raccolti i dati del segnalante, nonché le modalità con cui è stata resa l´informativa e acquisito il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali, ai sensi degli artt. 13 e 130 del d. lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro da parte di Mediaservizi, veniva formulata una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, datata 2 luglio 2010 (prot. n. 15375/67888), con cui si invitava nuovamente Mediaservizi a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

RILEVATO che con la nota del 3 settembre 2010 il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche ha accertato il mancato riscontro alla richiesta di informazioni;

VISTO il verbale n. 21714/67888 del 30 settembre 2010, notificato in data 25 ottobre 2010, con cui è stata contestata a Mediaservizi di Enzo Zaronni, P.I. 03675870400, con sede in Boville Ernica (FR), Via Colle Piscioso Case Zaronni n. 73, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

RILEVATO, inoltre, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso di specie:

a) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la ditta risulta cancellata per cessazione dell´attività in data 30 aprile 2012;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva che la società ha fornito i chiarimenti richiesti solo a seguito della notifica della nuova richiesta di informazioni da parte del Nucleo privacy della Guardia di finanza;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione sanzionata dall´art. 164 del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Mediaservizi di Enzo Zaronni, P.I. 03675870400, con sede in Boville Ernica (FR), Via Colle Piscioso Case Zaronni n. 73, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2645211
Data
30/05/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca