g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Romulus Popescu - 22 maggio 2013 [2645079]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2645079]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Romulus Popescu - 22 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 260 del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dal Sig. Gianfranco Bellin e dalla Sig.ra Eleonora Montagna con la quale si lamentava la ricezione, da parte del figlio adottivo minorenne, di una missiva indesiderata di carattere promozionale, scritta in romeno, inviata dall´Associazione romeni in Italia;

VISTO il verbale n. 12040/68135 del 10 giugno 2011 con cui sono state contestate all´Ing. Romulus Popescu, nato in Romania il 4 aprile 1954 e residente in Milano, via Pascarelli n. 33, in persona di presidente pro-tempore dell´Associazione romeni in Italia, con sede in Milano, via Giovanola n. 15/B, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), in relazione agli artt. 13 e 23 del Codice, per aver effettuato un trattamento dei dati personali del minorenne finalizzato all´invio di comunicazioni promozionali, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha sottolineato in primo luogo che "non c´è alcuna prova che la missiva di cui si discute, spedita a tale sig. Nicolò Bellin, che non fa parte degli associati e che è sconosciuto all´ing. Popescu, sia stata spedita da quest´ultimo o da qualche associato di cui egli debba rispondere" sostenendo che "è possibile che uno degli associati che hanno ricevuto la missiva l´abbia a sua volta inoltrata, facendone copia";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità dell´Ing. Popescu in relazione a quanto contestato in quanto la lettera inviata al minorenne risultava essere sottoscritta dallo stesso e inoltre, in risposta al verbale di accertamento del 20 gennaio 2011, lo stesso aveva affermato, nella missiva datata 28 gennaio 2011, che qualcuno aveva "fornito anche il nominativo del Sign. Nicolò Bellin (…) al quale è stato inviato, come a tutti gli altri destinatari, un plico con la lettera in romeno di presentazione dei corsi sulla Costituzione italiana(…)" e, per quanto concerne la presenza di volantini elettorali in tale missiva, si affermava inoltre che "molto probabilmente solo per errore qualcuno dei collaboratori (…) nel mettere l´invito nella busta avrà messo anche questo "santino" che in realtà non doveva essere inserito", presupponendo così che la lettera inviata al figlio minorenne dei segnalanti, sia stata imbustata proprio in tale occasione. Nel caso di specie non si può far ricorso alla buona fede della parte, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

RILEVATO, pertanto, che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, inviando una comunicazione promozionale, senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover l´importo della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´importo della sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Romulus Popescu, nato in Romania il 4 aprile 1954 e residente in Milano, via Pascarelli n. 33, in persona di presidente pro-tempore dell´Associazione romeni in Italia, con sede in Milano, via Giovanola n. 15/B, di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

alla medesima persona di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia