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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cala Park s.r.l. - 30 maggio 2013 [2642366]

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[doc. web n. 2642366]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cala Park s.r.l. - 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 264 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Tenenza della Guardia di finanza di Scalea, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 5702/53969 del 28 marzo 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 22 giugno 2011 nei confronti di Ruggerini Maurizio, nato a Rubiera (Re) il 3 gennaio 1953 quale "titolare del trattamento" della Cala Park s.r.l. P.I.: 02222750784, con sede in Praia a Mare, località Fiuzzi n. 40 (attualmente in fallimento con provvedimento del 18 gennaio 2013), dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) tramite due distinti form  di raccolta denominati "Contatti" e "newsletter", presenti nel sito Internet www.Acquafans.it, a fronte dei quali è stata riscontrata l´assenza di informative di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 28 giugno 2011 con cui sono state contestate, al sig. Ruggerini Maurizio quale "titolare del trattamento" della Cala Park s.r.l., due violazioni amministrative, entrambe previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle due omesse informative;

RILEVATO dal rapporto della predetta Tenenza, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo sottoscritto anche dal legale rappresentante pro-tempore della società (sig. Giuseppe Bruzzese) in data 20 luglio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale è stato evidenziato che "(…) quello indicato (www.acquafans.it) (nel verbale di contestazione) non corrisponde affatto al sito della società Cala Park, il cui sito invece è www.aquafans.it (manca dunque la lettera c) (…)", ove, sul punto, evidenzia altresì che l´individuazione del sito Internet nel verbale di contestazione, oltre a non poter essere giustificata come errore materiale, individua un distinto sito web attribuito ad altra società. Rileva, inoltre, come, per effetto dell´art. 24 del Codice, non sia necessario il consenso al trattamento dei dati personali degli interessati, mentre i medesimi interessati "(…) erano adeguatamente informati in quanto il sito della società (…) nella parte privacy policy conteneva tutte le informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento di dati degli utenti";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. La Guardia di finanza ha puntualmente accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, tutti gli elementi costituivi dell´illecito contestato, atteso che, con particolare riferimento all´individuazione del sito internet del trasgressore, si rileva come tale sito sia precisamente individuato nel verbale di operazioni compiute, oltre che per mezzo dell´indicazione della URL (http://www.aquafans.it), anche con riferimento alle allegate "Nr. 02  pagine estrapolate dal sito Internet AQUAFANS –contatti e newsletter". Riguardo le informazioni rese agli interessati "(…) nella parte privacy policy (…)" si osserva come i militari verbalizzanti abbiano puntualmente accertato l´illecito contestato, atteso che, a fronte della domanda inequivoca formulata nel verbale di operazioni compiute, il sig. Ruggerini ha risposto, in maniera altrettanto inequivoca, come "Ribadisco che via web non viene chiesto alcun dato personale ai clienti, per cui non è stata fatta alcuna informativa  (…)"; peraltro, il link afferente la privacy policy del sito Internet della società (www.aquafans.it), diversamente da quanto asserito, è stato inserito solo in data 14 luglio del 2011 ovvero dopo gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute e dopo la notifica della contestazione in argomento, così come verificato attraverso la consultazione del sito Internet Web.archive.org dal quale possono essere controllate le modifiche effettuate in uno specifico sito nonché la data in cui tale modifica è avvenuta, i cui esiti sono documentati in atti. Inoltre, si evidenzia l´inconferenza delle argomentazioni relative alla disciplina di cui all´art. 24 del Codice, atteso che la fattispecie contestata inerisce la disciplina dell´informativa agli interessati scandita dall´art. 13 del Codice, la cui inosservanza comporta la contestazione della violazione di cui all´art. 161 del Codice e non l´omessa acquisizione del consenso sanzionata dall´art. 162, comma 2-bis del Codice la cui disciplina è prevista dagli artt. 23 e 24 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato due distinti trattamenti di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere le rispettive informative agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso due distinti form di raccolta dati pubblicati sul sito web www.aquafans.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce entrambe le violazioni delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano, per entrambe i rilievi, le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare delle due sanzioni pecuniarie per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuno dei due rilievi per un importo complessivo pari a 4.800,00 (quattromilaottocento) euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Cala Park s.r.l. P.I.: 02222750784, con sede in Praia a Mare, località Fiuzzi n. 40 (attualmente in fallimento), in persona del legale rappresentante pro-tempore Giuseppe Bruzzese nato a Praia a Mare (Cs) il 25 gennaio 1959, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento)  a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2642366
Data
30/05/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca