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Ordinanza ingiunzione - 22 maggio 2013 [2616611]

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 [doc. web n. 2616611]

Ordinanza ingiunzione - 22 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n.  255 del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dalla Sig.ra XY con la quale lamentava l´invio al proprio datore di lavoro, da parte dell´avvocato KW, di una lettera raccomandata ai sensi dell´art. 139 c.p.c., nella quale si ingiungeva "di provvedere al pagamento della parcella, che allego, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente";

VISTA la nota n. 4423/71432 con la quale l´Unità affari legali e giustizia ha definito l´istruttoria riscontrando il mancato rispetto, da parte dell´Avvocato KW, delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 23 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), in quanto sono stati comunicati dati della Sig.ra XY ad un soggetto estraneo, ossia al legale rappresentante della Regione ZZ a Roma, per mezzo di una lettera espressamente indirizzata a quest´ultimo;

VISTO il verbale n. 8587/71432 del 27 aprile 2011 con cui sono state contestate all´Avvocato KW, con studio in Roma, XX, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13 e 23 del Codice, per aver effettuato un trattamento dei dati personali attraverso la comunicazione a terzi di dati della segnalante, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha sottolineato in primo luogo che il caso di specie dovrebbe rientrare tra quelli previsti dall´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice e che pertanto la stessa non era tenuta a richiedere il preventivo consenso al trattamento dei dati in quanto tale trattamento era necessario a perseguire un legittimo interesse del titolare; aggiungendo che nel caso di specie sarebbe applicabile l´art. 5 comma 3, del Codice, secondo il quale "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all´applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione" e infatti nella specie tale lettera è stata inviata al datore di lavoro per fini esclusivamente personali e non è stata effettuata una comunicazione sistematica;

LETTO il verbale di audizione, svoltasi l´11 giugno 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale la parte oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha precisato che il comportamento della stessa "difetta di elementi di illiceità poiché si è reso necessario dalla circostanza che la segnalante si era resa irreperibile e ciò impediva un corretto espletamento del suo mandato professionale";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità dell´avvocato. Nel caso di specie non opera l´esclusione del consenso prevista dall´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, in quanto tale disposizione prevede che il consenso non è richiesto "nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgono i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell´interessato"; per l´operatività di questa disposizione è necessario un provvedimento espresso del Garante che, sulla base dei principi stabiliti dalla legge, individui, attraverso un bilanciamento di interessi, i casi nei quali il trattamento è consentito anche senza il consenso dell´interessato. Il caso di trattazione non rientra in alcuno dei provvedimenti di bilanciamento di interessi adottato dall´Autorità. Il riferimento all´art. 5, comma 3, del Codice, non risulta essere conferente in quanto il trattamento effettuato da un libero professionista (anche se persona fisica) nell´esercizio dell´attività professionale, non rientra nelle ipotesi di trattamento di dati per fini esclusivamente personali. Per quanto concerne la necessità di effettuare tale comunicazione al datore di lavoro, si precisa che l´omissione della informativa e del consenso, nel caso di specie, non risultano giustificate dalla necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (artt. 13, comma 5; 24, comma 1, lett. f); Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2008, n. 275), in quanto erano esclusivamente finalizzate alla rivendica del pagamento degli onorari professionali spettanti. Ciò anche tenuto conto che l´ordinamento prevede specifici rimedi per ottenere il pagamento degli onorari professionali insoluti (art. 633 e 636 c.p.c.; legge 13 giugno 1942, n. 794), rispetto ai quali l´avviso inviato al terzo estraneo risulta ultroneo ed ingiustificato;

RILEVATO, pertanto, che l´Avv. KW ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, inviando una comunicazione di dati personali a soggetti terzi, senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 23 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, per le sanzioni amministrative di cui, tra gli altri, agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, i limiti minimi possono essere applicati in misura pari a due quinti se la violazione è di minore gravità ovvero in ragione della natura economica e sociale dell´attività svolta;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover l´importo della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a KW, con studio in Roma, XX, di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

alla parte come sopra individuata di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2616611
Data
22/05/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca