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Sistema di videosorveglianza in un esercizio commerciale - 4 luglio 2013 [2578071]

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[doc. web n. 2578071]

Sistema di videosorveglianza in un esercizio commerciale - 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 336 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice")

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale di accertamento ispettivo del 1° agosto 2012 redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, avente ad oggetto il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale "Simply" di Barta s.r.l. di Bari (di seguito, la società), dal quale emerge che:

- il menzionato sistema di videosorveglianza, installato "per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale", comprende "nove telecamere collegate ad un apparecchio di videoregistrazione […]. Due delle nove telecamere sono ubicate all´esterno dei locali, una a protezione del parcheggio e una in corrispondenza dell´uscita dallo stesso; le restanti sette sono dislocate, internamente ai locali, in modo da poter riprendere l´area vendita [ed] una di queste […] è rivolta all´area antistante le quattro casse del supermercato. Il videoregistratore è ubicato nel box office" (cfr. verbale cit., p. 2);

- secondo quanto inizialmente dichiarato dal legale rappresentante, il sistema non sarebbe funzionante, posto che "nell´anno 2010, con la variazione del marchio, è stato deciso di spegnere l´impianto" (cfr. verbale cit., p. 2);

- nel corso della ricognizione dei locali gli ispettori hanno invece verificato che "il videoregistratore […] presentava la spia di accensione e quella della registrazione attive", rilevando altresì la presenza di un altro apparecchio dotato di due tasti; azionando uno di questi ultimi "il monitor per PC, posto al di sopra del videoregistratore, proiettava la videata relativa al software di gestione […] del sistema di videosorveglianza" (cfr. verbale cit., p. 3);

- a seguito di tali ulteriori verifiche il legale rappresentante, rettificando quanto dichiarato in precedenza, ha confermato che "l´impianto è attivo, le immagini sono a colori e nitide ed in grado di rendere riconoscibili le persone. [Inoltre] il sistema di videosorveglianza permette la visualizzazione in diretta delle immagini e la registrazione delle stesse" (cfr. verbale cit., p. 3);

- quanto ai tempi di conservazione delle immagini, in sede ispettiva si è accertato che "il sistema è stato impostato in modo da effettuare un´eliminazione automatica dopo 365 giorni […] benché, considerata la capacità dell´hard disk […], il sistema sovrascrive le immagini dopo circa 15 giorni" (cfr. verbale cit., p. 4);

- in sede ispettiva è stata altresì rilevata la presenza di cartelli informativi (dal contenuto sintetico) collocati presso il parcheggio, sulle vetrate di ingresso ai locali e all´interno degli stessi (cfr. verbale cit., p. 4);

VISTA la successiva comunicazione (e l´allegata documentazione) inviata al "Nucleo Speciale Privacy" il 17 settembre 2012 con la quale il legale rappresentante della società ha dichiarato che:

- "subito dopo l´attività di verifica" ispettiva, è stato conferito incarico ad apposita società "di sistemare ogni questione relativa all´impianto di videosorveglianza […] a dimostrazione della buona fede della Società" (nota 17 settembre 2012, p. 2); in questa prospettiva la società ha dichiarato di aver affisso una nuova informativa sintetica ai sensi dell´art. 13 del Codice e di aver predisposto in data 3 settembre 2012 un "Regolamento per l´utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati presso il punto vendita Supermercato Simply" di Bari (cfr. All. 1, nota cit.);

- a partire dal 27 agosto 2009 il responsabile del punto vendita è stato designato per iscritto dalla società "incaricato per l´accesso al sistema di videosorveglianza" (cfr. All. 2, nota cit.);

- il sistema di videosorveglianza è installato per finalità di tutela dei beni e della sicurezza di dipendenti e utenti nonché per l´eventuale tutela in giudizio dei diritti da parte della società (cfr. Regolamento cit., par. 2.4);

- le immagini registrate attraverso il menzionato sistema sono cancellate automaticamente mediante sovrascrittura dopo 24 ore, "fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, mediante sovrascrittura" e le stesse potranno essere visionate "in caso di eventi criminosi o su richiesta delle Forze dell´ordine o dell´autorità giudiziaria" (cfr. Regolamento cit., par. 3.2, lett. k e 8, lett. f);

- nel menzionato esercizio commerciale "non vi è alcuna rappresentanza sindacale e […] tutti i dipendenti sono stati, fin dal momento della loro assunzione, compiutamente informati della presenza del sistema di videosorveglianza che avrebbe potuto, accidentalmente, riprenderli mentre effettuano la loro prestazione di lavoro";

VISTO che, a seguito degli accertamenti, la società è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi dell´art. 28 del Codice;

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che in atti risultano le informative rese ai dipendenti contenenti una manifestazione del consenso degli stessi al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza; ma che, comunque, il sistema di videosorveglianza risulta idoneo a riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree interessate e che non risultano essere state attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come richiesto dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (richiamato dall´art. 114 del Codice) nonché in conformità con quanto stabilito dal Garante nel menzionato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, con particolare riferimento, nel caso in esame, alla richiesta all´ufficio provinciale del lavoro;

RITENUTO pertanto che il descritto trattamento risulta effettuato dalla società in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della rilevante disciplina di settore (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto, impregiudicati gli esiti del procedimento avviato con verbale di contestazione di violazione amministrativa dell´11 ottobre 2012, di dover prescrivere alla società, quale misura necessaria al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, di attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla presentazione della necessaria richiesta di autorizzazione al competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Barta s.r.l. con riguardo al trattamento effettuato presso l´esercizio commerciale Simply di Bari:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza prescrivendo altresì, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice di attivare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le procedure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970;

2. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia