Newsletter del 12 agosto 2013
Newsletter del 12 agosto 2013
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Cittadini italiani all´estero più sicuri in caso di emergenze o calamità. L´Unità di crisi del Ministero degli affari esteri può dare incarico agli operatori telefonici di inviare, anche senza consenso, sms ai clienti italiani all´estero con informazioni utili in situazioni di emergenza (indicazione del numero unico dell´Ambasciata del Paese in cui si trovano, eventuali aree da evitare o punti di raccolta, comportamenti a rischio ecc.). Il Garante privacy ha detto sì alla procedura che il Ministero degli affari esteri (Mae) intende adottare per affrontare le emergenze in cui potrebbero essere coinvolti cittadini italiani e che prevede anche l´invio di informazioni via sms. Le modalità di intervento individuate dal Mae rientrano nell´ambito delle iniziative adottabili per l´invio di sms di pubblica utilità, già disciplinate con provvedimento generale del Garante nel 2003 [doc. web n. 29844]. In quella sede l´Autorità aveva stabilito che gli operatori telefonici possono, in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati, inviare sms istituzionali senza il consenso degli utenti solo in caso di disastri e calamità naturali o altre emergenze (ad es. inondazioni, terremoti, epidemie etc.) quando disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti un provvedimento d´urgenza. Condizioni che ricorrono nella procedura individuata dal Mae. La procedura verrebbe infatti attivata caso per caso, sulla base di un provvedimento del capo dell´Ufficio consolare del Paese in cui si siano verificate le circostanze eccezionali, redatto secondo le istruzioni fornite dal Mae o di propria iniziativa nelle situazioni più gravi. Il Garante ha comunque ribadito che le istruzioni impartite dal Ministero e il provvedimento consolare prevedano espressamente la deroga all´acquisizione del consenso degli interessati al trattamento dei dati necessari per l´invio degli sms e individuino nel dettaglio le "circostanze eccezionali" che autorizzano tale invio, in modo da circoscrivere il più possibile l´ambito emergenziale e la conseguente deroga alla disciplina in materia di protezione dei dati. |
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Viola le norme sulla protezione dei dati personali la Pubblica amministrazione che comunica indebitamente informazioni sullo stato di salute di un proprio dipendente a terzi. Lo ha affermato il Garante privacy [doc. web n. 2576686] il quale, intervenuto a seguito della segnalazione di una professoressa universitaria, ha ritenuto illecita la comunicazione ad altri docenti di un decreto rettorale contenente informazioni sensibili che la riguardavano e ha prescritto all´amministrazione di conformare la gestione del trattamento dei dati personali alla disciplina del Codice privacy. In particolare, la segnalante lamentava il fatto che copia integrale del decreto rettorale che la collocava in "interdizione dal lavoro" e quindi in "congedo per maternità" fosse stata inviata a un docente in servizio presso un´altra Facoltà, diffondendo informazioni molto delicate sulla sua salute. Tale documento, inoltre, era stato allegato dalla segreteria amministrativa al modulo di richiesta di affidamento dell´insegnamento che si sarebbe reso vacante, rendendo note le condizioni di salute della professoressa anche a tutti i docenti membri del Consiglio di Facoltà tenuti a deliberare sull´assegnazione della cattedra. Nel dichiarare illecito il trattamento, il Garante ha rilevato la presenza di dati sensibili nel decreto rettorale, poiché le informazioni relative alla "interdizione dal lavoro" ai sensi della legge 151/2001, espressamente richiamata nel decreto, fanno riferimento a "gravi complicanze della gravidanza o a persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza", in base alle quali la Direzione provinciale del Lavoro e la Asl dispongono l´interdizione. Il Garante ha ribadito inoltre che, nel caso di specie, gli stessi dati sensibili potevano essere trattati soltanto dagli organismi espressamente indicati nel regolamento di Ateneo per le finalità di gestione del rapporto di lavoro, mentre non dovevano essere comunicati a terzi. L´inclusione di dati sensibili nel decreto, infine, è avvenuta anche in violazione del principio di necessità, poiché non era indispensabile, ai fini dell´assegnazione dell´incarico resosi vacante, mettere a conoscenza i docenti dei motivi dell´assenza della professoressa. |
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Parere favorevole del Garante privacy [doc. web n. 2576306] al Ministero della giustizia sullo schema di regolamento che individua le regole per l´iscrizione, la sospensione e la cancellazione nell´albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati. Lo schema tiene conto delle indicazioni suggerite dall´ Ufficio dell´Autorità per perfezionare il testo e rendere effettivo il diritto alla protezione dei dati personali. Le osservazioni dell´Autorità hanno riguardato, in particolare, la pertinenza delle informazioni raccolte dall´Amministrazione per l´iscrizione nell´Albo; le modalità di pubblicazione e di accesso selettivo alle informazioni in esso contenute; l´utilizzo delle informazioni per esclusive finalità correlate alla tenuta dell´Albo; la previsione espressa del parere del Garante sui provvedimenti di attuazione del regolamento; il trattamento dei dati giudiziari. L´Albo, il cui accesso è solo telematico, è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia ed è suddiviso in due parti, una parte pubblica ed una riservata. La parte pubblica contiene i dati identificativi, la PEC dell´amministratore giudiziario, la sezione dell´Albo nella quale è iscritto e l´ordine professionale di appartenenza; la parte riservata, a cui possono accedere solo magistrati, dirigenti delle cancellerie e delle segreterie competenti, nonché il direttore dell´Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, contiene invece l´indicazione degli incarichi ricevuti dall´amministratore giudiziario, l´autorità che ha attribuito l´incarico, nonché la relativa data di conferimento e cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti. |
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