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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gustavo Capizzi - 4 aprile 2013 [2574682]

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[doc. web n. 2574682]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gustavo Capizzi - 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 169 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza Gubbio, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute dell´1 novembre 2010 nei confronti dell´ Associazione "La Petit Nuit", già con sede legale in Gualdo Tadino (PG), località Case Fabrizi n. 4, partita IVA n. 03110540543, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da n. 3 telecamere, di cui due poste all´ingresso del locale e l´altra collocata posteriormente all´immobile diretta sull´area adibita a parcheggio, collegate a n. 4 monitor dislocati all´interno del locale che permettevano la visione delle immagini da parte dei clienti/soci. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il verbale del 25 gennaio 2011 con cui è stata contestata all´Associazione "Le Petit Nuit", in persona del legale rappresentante sig. Gustavo Capizzi, nato a Napoli il 16.06.1936 e residente in Gualdo Tadino (PG), frazione Crocicchio n. 44, e in persona del "gestore di fatto" del circolo associativo sig. Mario Capizzi, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal rapporto della predetta tenenza, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO che la parte non si è avvalsa della facoltà prevista dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTO che il sig. Gustavo Capizzi, in qualità di legale rappresentante dell´associazione, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [in www.gpdp.it, doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Gustavo Capizzi, nato a Napoli il 16.06.1936 e residente in Gualdo Tadino (PG), frazione Crocicchio n. 44, in qualità di legale rappresentante dell´Associazione "Le Petit Nuit", di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia