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Ordinanza diinglunzione nei confronti di Saverio Procopio - 24 gennaio 2013 [2551859]

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[doc. web n. 2551859]

Ordinanza diinglunzione nei confronti di Saverio Procopio - 24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 26 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione del sig. Luca Bosi, pervenuta all´Autorità in data 24 novembre 2009 e inerente alla ricezione di un messaggio di posta elettronica indesiderato proveniente dall´indirizzo info@leconomico.it, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni al sig. Saverio Procopio, intestatario del sito internet www.leconomico.it, il quale, con la nota pervenuta in data 29 gennaio 2010, ha fornito riscontro consentendo di accertare che, seppure in risposta ad una richiesta che il segnalante aveva pubblicato sul sito www.axnet.it/forum, egli aveva inviato una e-mail di natura promozionale al sig. Bosi, in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e senza aver reso la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione di Scala Reale s.r.l., pervenuta all´Autorità in data 24 marzo 2010 e inerente alla ricezione di email provenienti da info@leconomico.com, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in data 4 maggio 2010 al sig. Saverio Procopio, intestatario del sito internet www.leconomico.com, il quale, con la nota pervenuta in data 17 maggio 2010, ha fornito riscontro consentendo di verificare che il messaggio oggetto di segnalazione era stato inviato senza aver fornito una previa informativa alla società e senza aver acquisito il consenso per l´invio di comunicazioni promozionali;

VISTO il verbale n. 10993/66260 del 7 maggio 2010 con cui sono state contestate al sig. Procopio, nato a Rho (MI) il 30.10.1962, (CF: PRCSVR62R30H264W) residente a Garbagnate Milanese (MI), via Valera n. 1, le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, e dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 130, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 24688/68374 del 9 novembre 2010 con cui sono state contestate al sig. Procopio le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, e dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 130, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dai rapporti predisposti dall´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO il verbale di audizione del 12 maggio 2011, relativo alla contestazione di violazione amministrativa del 7 maggio 2010, nel quale il sig. Procopio ha affermato che "la mail inviata al sig. Bosi non prevedeva a monte un trattamento organizzato di dati personali. La stessa deve intendersi come comunicazione interpersonale fatta da una persona fisica ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice". In ragione di tale assunto, ha chiesto l´archiviazione della contestazione ovvero l´applicazione del minimo edittale e la rateizzazione dell´importo;

VISTO il verbale di audizione del 28 novembre 2011, relativo alla contestazione di violazione amministrativa del 9 novembre 2010, nel quale la parte ha rilevato di possedere il sito internet dal quale provenivano le e-mail oggetto della segnalazione di Scala Reale e che la società "si è iscritta al mio sito utilizzando il form che allego in atti. Tuttavia non ho la possibilità di risalire alla data di iscrizione in quanto non è un elemento desumibile dallo script. Nella procedura di iscrizione al sito è precisato che leconomico è autorizzato all´invio di email promozionali". In virtù di quanto dichiarato, ha chiesto che il procedimento sanzionatorio venga archiviato ovvero che la sanzione venga applicata nella misura del minimo previsto;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del sig. Procopio in ordine a quanto contestato. Relativamente alle violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, oggetto del verbale prot. n. 10993/66260, si fa presente che l´email oggetto di segnalazione è di natura promozionale e che non si configura l´ipotesi prevista dall´art. 5, comma 3, del Codice: infatti, quello in esame non è un "trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali". Pertanto, il sig. Procopio avrebbe dovuto attenersi a quanto riportato nel provvedimento del 29 maggio 2003 del Garante  [doc. web n. 29840], ove, "l´utilizzazione (degli indirizzi di posta elettronica) per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui riferiscono i dati ha espresso un consenso libero, specifico e informato" e "la circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possono essere reperiti con una certa facilità in internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi promozionali". Riguardo alle violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, oggetto del verbale prot. n. 24688/68374, si fa presente che, anche qualora la società avesse ricevuto l´e-mail del sig. Procopio in seguito all´iscrizione sul sito web di quest´ultimo, l´invio di messaggi con contenuto promozionale può essere effettuato solo nel caso in cui, ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice, sia stato prestato un consenso libero e documentato per iscritto, e dopo che siano state rese all´interessato le informazioni di cui all´art. 13 del Codice. Tali adempimenti non risultano posti in essere dal titolare del trattamento;

RILEVATO che il sig. Procopio ha effettuato i trattamenti dei dati dei segnalanti omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, con riferimento ad entrambi i verbali in argomento, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna contestazione;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce, con riferimento alla contestazione di cui al verbale n. 10993/66260 del 7 maggio 2010, la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, così come modificato dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce, con riferimento alla contestazione di cui al verbale n. 24688/68374 del 9 novembre 2010, la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, con specifico riferimento alla contestazione di cui al verbale n. 10993/66260 del 7 maggio 2010, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all´art. 161 del Codice, e di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per un importo complessivo di euro 26.000,00 (ventiseimila); riguardo alla contestazione di cui al verbale n. 24688/68374 del 9 novembre 2010 nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all´art. 161 del Codice, e di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per un importo complessivo di euro 16.000,00 (sedicimila). Quanto illustrato per un importo complessivo relativo a entrambe le contestazioni di euro 42.000,00 (quarantaduemila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti nei medesimi articoli possono essere applicati in misura pari ai due quinti;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano, relativamente a tutte le violazioni contestate, le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice determinandosi così complessivamente la sanzione nella misura di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Saverio Procopio, nato a Rho il 30 ottobre 1962, residente in Garbagnate Milanese (MI), via Valera n. 1, di pagare la somma di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni oggetto dei verbali di contestazione del 7 maggio 2010, prot. n. 10993/66260, e del 9 novembre 2010, prot. n. 24688/68374, frazionandola, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 24 rate mensili dell´importo di 700,00 euro (settecento) i cui i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare l´importo di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) da ogni versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Cleric

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia