g-docweb-display Portlet

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2550092]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Discotape di Filippin Angelo & C. snc - 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 165 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che Discotape di Filippin Angelo & C. snc, in qualità di dealer della società Telecom, ha provveduto, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007, all´intestazione di numerose schede telefoniche nei confronti di una persona, del tutto ignara di tali attribuzioni. In particolare, dalle perquisizioni svolte è stata individuata una pratica di "innalzamento soglia" attribuita a una persona a cui, a sua insaputa, sono state intestate 150 schede telefoniche. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "il soggetto, sentito in atti, ha confermato l´indebito trattamento dei suoi dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede a lui fittiziamente attribuite";

VISTO il verbale n. 247675 del 9 giugno 2010, con cui è stata contestata a Discotape di Filippin Angelo & C. snc, con sede in Marostica (VI), Via Mazzini n. 86, P.I. 02083490249, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), per aver effettuato un trattamento di dati personali di un soggetto, intestando a sua insaputa schede telefoniche, senza adempiere all´obbligo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Vicenza, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società, presa visione dei documenti posti a presupposto della contestazione di violazione amministrativa, ha rilevato che "i due fogli (modulo richieste varie e richiesta di innalzamento soglia per anagrafica multipla) recano in calce due timbri diversi (…); nel primo foglio mancano la data e la firma del cliente: circostanza che avrebbe dovuto immediatamente comportare il rigetto di una tale richiesta da parte dell´ufficio a ciò preposto; (…) D´altro canto, va sottolineato che nessuna verifica è stata effettuata in merito alle modalità con cui la Discotape sarebbe entrata in possesso del documento di identità del Ponticello, (…), atteso che lo stesso non ha mai avuto alcun contatto commerciale con la scrivente società";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si osserva preliminarmente che l´attivazione multipla di schede telefoniche non è una condotta di per sé illecita, se effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006 in materia di servizi telefonici non richiesti (in www.gpdp.it doc. web n. 1242592), ovvero assolvendo all´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e acquisendo una idonea dichiarazione di conferma che accerti l´effettiva volontà dell´intestatario delle schede telefoniche. Il citato provvedimento stabilisce, altresì, che "i comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (cd. dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito operatori) sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante". Partendo dai descritti presupposti, dunque, si rileva come l´attivazione di una pluralità di schede telefoniche nei confronti di un singolo interessato, senza avergli reso un´informativa nella quale tale tipologia di trattamento sia esplicitamente specificata, configura, considerata l´accertata inconsapevolezza di tali attivazioni, la violazione dell´art. 13 del Codice ed è altresì alla base di condotte rilevanti anche sotto il profilo penale, così come rilevato dalla Guardia di finanza. Pertanto, le circostanze relative alle modalità con cui le richieste di innalzamento soglia siano state inviate e quelle relative alla modalità con cui è stato acquisito il documento dell´interessato, risultato intestatario delle multiple schede, non rilevano in questa sede, dove, invece, risulta provata in atti, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, l´attivazione nei confronti di una persona, del tutto inconsapevole, di 150 schede telefoniche. D´altra parte, il codice utilizzato per l´invio delle richieste è indiscutibilmente associato al dealer Discotape. La società, dunque, in qualità di responsabile del trattamento, è venuta meno alle istruzioni specificamente impartite al punto 12) della designazione da parte del titolare del trattamento (Telecom Italia Mobile);

RILEVATO, pertanto, che Discotape di Filippin Angelo & C. snc ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dell´interessato, omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con il d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico devono essere considerati di notevole rilievo posto che, per mero fine di lucro, sono stati trattati dati di una persona per l´attivazione di numerose schede telefoniche, omettendo di rendere l´informativa;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini ;

ORDINA

a Discotape di Filippin Angelo & C. snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Marostica (VI), Via Mazzini n. 86, di pagare la somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia