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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Service s.r.l. - 8 novembre 2012 [2509706]

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[doc. web n. 2509706]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Service s.r.l. - 8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 332 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione del sig. Dipace Luigi Cassio Telesforo, pervenuta all´Autorità in data 23 marzo 2009 e inerente all´invio di numerosi fax promozionali indesiderati nel corso dell´anno 2008, l´Ufficio del Garante ha formulato una richiesta di informazioni alla società Enterprise Service srl (di seguito la "società"), con sede in Ariano Irpino (AV), Via Torana n. 152, risultata intestataria dell´utenza da cui sono stati inviati i fax, la quale ha fornito riscontro con la nota datata 10 febbraio 2010;

RILEVATO che, sulla base degli atti acquisiti e dei riscontri effettuati nell´ambito dell´istruttoria, è emerso che la società ha inviato fax indesiderati di natura commerciale al segnalante in carenza di un esplicito consenso e senza aver reso la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito il "Codice");

VISTO il verbale n. 12733/63384 del 26 maggio 2010 con cui è stata contestata alla società , la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e pervenuti il 27 luglio 2010, con i quali la società ha osservato che il numero di fax 06/91594452, dal quale sono stati inviati i messaggi promozionali contestati dal segnalante, non è mai stato utilizzato dalla stessa;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società  in ordine a quanto contestato. Infatti, si fa presente che nell´ambito dell´istruttoria è stato accertato che il trattamento dei dati personali del segnalante è stato posto in essere dalla società, la quale, nella citata nota del 10 febbraio 2010, nel premettere che il numero di fax 06/91594452 non le è mai stato assegnato, ha dichiarato che "i dati utilizzati per inviare i messaggi ricevuti dal segnalante sono stati raccolti da elenchi categorici e liste pubbliche…", riconoscendo, anche se implicitamente, di aver inviato i messaggi oggetto di segnalazione. In ogni caso, si evidenzia che il numero di fax dal quale è stata inviata la comunicazione pubblicitaria, diversamente da quanto dichiarato, risulta attribuito proprio alla Enterprise service srl, sulla base di istruttorie svolte da questo Ufficio a seguito di numerose segnalazioni ricevute, come risulta anche dal provvedimento adottato dal Garante nei confronti della medesima società in data 22 maggio 2009 [doc. web n. 1621364], che non è stato impugnato dalla parte;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali del segnalante per mezzo dell´invio di comunicazioni promozionali via fax, omettendo di rendere previamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione antecedente all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, si rileva che la società è stata oggetto di numerose segnalazioni che hanno portato all´adozione di un provvedimento di divieto del Garante datato 22 maggio 2009 (doc. web n. 1621364); gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e delle modalità concrete della condotta devono valutarsi in termini negativi considerato che la società ha inviato numerosi fax promozionali indesiderati al medesimo interessato provocandogli un rilevante pregiudizio;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società non ha dimostrato né dichiarato di aver rimosso e/o di essersi adoperata per eliminare le conseguenze della violazione e deve essere considerata in termini di aumento della sanzione la circostanza che, nei numerosi procedimenti instaurati nei suoi confronti, abbia continuato ad eccepire la non titolarità dei numeri telefonici nonostante questa sia stata correttamente accertata;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, si rileva come nei confronti della società, oltre al citato provvedimento del 22 maggio 2009, siano stati già adottati tre provvedimenti sanzionatori per analoghe violazioni;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 18.000,00 (diciottomila) per la violazione sanzionata dall´art. 161 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Enterprise Service s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV), via Torana n. 152, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 18.000,00 (diciottomila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 13 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare l´importo di euro 18.000,00 (diciottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia