g-docweb-display Portlet

Impianto di videosorveglianza presso una sala giochi - 8 maggio 2013 [2499485]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2499485]

Impianto di videosorveglianza presso una sala giochi - 8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 231 dell´8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTI la comunicazione della Questura di Roma – Commissariato di P.S. Sezionale "Sant´Ippolito" del 4 marzo 2013 nonché il verbale di accertamento ispettivo del 21 gennaio 2013 redatto a seguito delle verifiche effettuate in Roma presso la sala giochi "Las Vegas", gestita da Las Vegas s.r.l., aventi ad oggetto un impianto di videosorveglianza funzionante presso l´esercizio commerciale, dai quali emerge che:

- il menzionato sistema di videosorveglianza è composto di due telecamere esterne e "numerose altre interne, poste nelle varie sale, non segnalate adeguatamente"; quelle esterne in grado di riprendere quanto avviene "sul piazzale antistante l´accesso alla sala, sulla pubblica via […] nonché tutta l´area interna alla sala da gioco e relativi ambienti (saletta privé posta al piano superiore) [nonché di] una ulteriore telecamera nell´ambiente adibito a cucina per il confezionamento dei cibi da somministrare agli avventori, ove operavano addetti alla cucina";

- quanto all´informativa da rendere agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, veniva rinvenuta "esclusivamente una scritta indicante che l´area era videosorvegliata [collocata] in un totem illuminato elettricamente, posto tra le vetrate che delimitavano l´ingresso della sala". Avviso che:

non era presente nei locali interni dell´esercizio commerciale;

con riguardo all´area esterna, non è stato ritenuto conforme rispetto alle prescrizioni impartite dal Garante ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice nel menzionato provvedimento generale dell´8 aprile 2010 in relazione:

al contenuto del medesimo;

al posizionamento dello stesso, essendo distante rispetto alle aree oggetto di ripresa, sì da non consentire agli interessati di venire a conoscenza del trattamento effettuato;

- non sono risultati attuati gli adempimenti previsti dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

VISTA la copia dell´informativa diretta ai dipendenti (datata 15 novembre 2012 ed acquisita in atti quale allegato alla nota del C Commissariato del 5 febbraio 2013), ove si specifica che "è stato realizzato ed installato un sistema di videosorveglianza tramite telecamere a colori […] con 38 telecamere, tutte visibili e provviste di segnalazione cartellonistica relativa";

RILEVATO che nella menzionata comunicazione del Commissariato del 5 febbraio 2013 si attesta che quanto affermato in relazione alle modalità di adempimento dell´obbligo di rendere l´informativa non ha invece trovato riscontro effettivo in sede di verifica;

VISTA la successiva comunicazione del 18 febbraio 2013 del menzionato Commissariato nella quale si rappresenta che, nonostante la contestazione amministrativa "con diffida ad ottemperare a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, [l´esercizio commerciale] risulta attualmente munit[o] di telecamere [sulla pubblica via] non segnalate in alcun modo";

RILEVATO inoltre che le telecamere installate in aree interne, ed in particolare nell´ambiente adibito a cucina, consente il controllo a distanza dell´attività dei lavoratori;

RITENUTO che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, il descritto trattamento risulta effettuato dalla società sotto più profili in violazione della disciplina di protezione dei dati personali (artt. 11, comma 1, lett. a), 13 e 114 del Codice) nonché dell´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (cfr. Provv.ti 17 gennaio 2013, n. 16, doc. web n. 2291893; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il Garante ha il compito di disporre il blocco in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, in attesa dell´adozione di idonee misure volte a rendere conforme al quadro normativo vigente il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza esistente presso l´esercizio commerciale, di dover disporre il blocco di detto trattamento;

CONSIDERATO, inoltre, che l´informativa agli interessati è resa mediante un unico avviso sintetico affisso prima di accedere all´esercizio commerciale, diversamente da quanto indicato al punto 3.1. del menzionato provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l´adozione di misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, e segnatamente di integrare gli avvisi recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in forma "semplificata", con informazioni, formato e posizionamento tali da risultare chiaramente visibili (punto 3.1.);

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Las Vegas s.r.l.:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice e, in attesa dell´adozione di idonee misure ai sensi dell´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 volte a rendere conforme al quadro normativo vigente il trattamento effettuato, dispone il blocco del trattamento dei dati personali effettuato mediante lo stesso ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice;

2. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, senza ritardo, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, di integrare gli avvisi recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in forma "semplificata", con informazioni, formato e posizionamento tali da risultare chiaramente visibili, in conformità al provvedimento generale dell´8 aprile 2010;

3. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2499485
Data
08/05/13

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante