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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di United Music s.r.l. - 24 gennaio 2013 [2353237]

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[doc. web n. 2353237]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di United Music s.r.l. - 24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 29 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Saro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di un´attività di controllo posta in essere dalla Guardia di finanza in data 23 dicembre 2008 e 16 febbraio 2010, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento datato 22 luglio 2010, ha accertato che United Music s.r.l. con sede in Milano, via Turati n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha cessato il trattamento di dati personali trattati con strumenti elettronici volti a definire il profilo e la personalità dell´interessato di cui all´art. 37,comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e raccolti tramite i siti Internet www.105.net (anche al fine di partecipare al concorso "Summer Compilation"), www.radiomontecarlo.net, www.unitedmusic.it, senza aver provveduto alla notificazione della cessazione di tale trattamento ai sensi dell´art. 38, comma 4, del Codice;

VISTO il verbale (che qui si intende integralmente richiamato) nr. 19650/67650 del 2 settembre 2010 con il quale è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 in relazione agli artt. 37, comma 1, lett. d), e 38, comma 4, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 11 novembre 2010 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la United Music s.r.l., pur non producendo alcun elemento di valutazione in ordine alla contestazione in argomento, ha ribadito di essere una società a socio unico detenuta al cento per cento del suo capitale sociale da Gruppo Finelco s.p.a.. A fronte della centralizzazione operata da Gruppo Finelco s.p.a. di alcuni servizi dedicati alle società appartenenti al Gruppo e in considerazione del fatto che il legale rappresentante delle due società è sempre stato il medesimo ovvero il rag. Claudio Fabbri, non è stato ritenuto necessario effettuare una nuova notificazione al Garante inerente al mutamento del titolare del trattamento;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 in data 9 febbraio 2011 in cui la società, ribadendo che "(…) il Gruppo ha affrontato nei primi mesi del 2009 una riorganizzazione sotto il profilo della gestione dei servizi informatici, facendo confluire nella capo-gruppo le funzioni precedentemente affidate a United Music s.r.l.", ha precisato, tra l´altro, che "A seguito di tali attività, per una mera dimenticanza, entrambe le società (Gruppo Finelco s.p.a. e United Music s.r.l.) non hanno provveduto ad effettuare le conseguenti notificazioni al Garante, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato per le motivazioni di seguito riportate. Si evidenzia come la società, anche in base a quanto ammesso in occasione dell´audizione del 9 febbraio 2011, abbia ritenuto erroneamente di non dover notificare la cessazione del trattamento dei dati degli interessati ai sensi dell´art. 38, comma 4, in relazione ai trattamenti di cui all´art.37, comma 1, lett. d), del Codice. Nell´ambito delle vicende societarie descritte, acquista autonomo rilievo la sola persona giuridica (United Music s.r.l.) e non anche il legale rappresentante della stessa che solo temporaneamente la rappresenta e che non acquisisce rilevanza esterna (Trib. Catania, sent. n. 3241/11). Pertanto, nel caso che ci occupa, i titolari del trattamento dei dati in questione erano la United Music s.r.l. e successivamente il Gruppo Finelco, a nulla rilevando che il loro legale rappresentante pro-tempore fosse la stessa persona (rag. Claudio Fabbri). Per tali ragioni United Music s.r.l. doveva notificare al Garante, per effetto di quanto previsto dall´art. 38, comma 4, del Codice, la cessazione del trattamento dei dati di cui al citato art. 37, comma 1, lett. d);

RILEVATO, quindi, che la United Music s.r.l. non ha provveduto ai sensi dell´art. 38, comma 4, del Codice, a notificare al Garante la cessazione del trattamento dei dati previsti dall´art. 37, comma 1, lett. d), del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice deve essere quantificato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a United Music s.r.l. con sede in Milano, via Turati n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia