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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso un centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione - 17 novembre 2011 [1859546]

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[doc. web n. 1859546]
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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso un centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione  - 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 433 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTA la segnalazione con cui si lamentava il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso "Salus Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di Silvio Papa & C. S.r.l." (di seguito denominato "Centro"), ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300), nonché della disciplina di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il Centro opera in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale per l´erogazione di prestazioni di assistenza e riabilitazione fisica, psichica e sensoriale, nella forma ambulatoriale, domiciliare e semi-residenziale, a pazienti disabili;

VISTE le informazioni acquisite in loco il 12 maggio 2011, su delega di questa Autorità, dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di Finanza – che ha altresì provveduto a notificare la contestazione della violazione amministrativa per inosservanza dell´art. 157 del Codice, rispetto alla quale il procedimento sanzionatorio si è concluso per intervenuto pagamento in misura ridotta – dalle quali è emerso che:

- il sistema di videosorveglianza – sempre attivo – è composto complessivamente di 12 telecamere non brandeggiabili (installate in periodi diversi), delle quali:

o cinque collocate all´interno dell´edificio: una è posizionata in modo da controllare l´accesso pedonale e le restanti sono collocate, in corrispondenza del vano ascensore, per riprendere i corridoi ai piani;

o le restanti, collocate all´esterno dell´edificio, sono "atte a controllare gli accessi e le aree esterne";

- il sistema è stato istallato al fine di salvaguardare la sicurezza dei pazienti, quasi tutti minori con problemi di disabilità, anche considerato che "negli anni passati presso il centro ci sono stati vari tentativi di furto e danneggiamenti alle cose e alle strutture, regolarmente denunciati alle autorità di polizia" (cfr. verbale del 12 maggio 2011, p. 2);

- le immagini – registrate con sistemi distinti e con tempi diversi di conservazione pari a, rispettivamente,   24 e 48 ore per il sistema interno e per quello esterno – confluiscono su uno stesso hard disk e sono visualizzate su due monitor collocati nell´ufficio dell´amministratore del Centro;

VISTE le dichiarazioni rese, dalle quali emerge che, in relazione alle misure di sicurezza, "i dati relativi al sistema di videosorveglianza sono conservati in un hard disk chiuso in un´apposita cassetta di metallo chiusa a chiave" e conservata nell´ufficio dell´amministratore, al quale lo stesso può accedere unitamente "ai collaboratori [dal medesimo] autorizzati" (cfr. verbale del 12 maggio 2011, p. 4);

CONSIDERATO che in vari punti della struttura – in prossimità delle telecamere e sulla porta a vetro dell´ingresso principale – sono stati affissi appositi avvisi che avvertono del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza (cfr. verbale del 12 maggio 2011, p. 3);

RILEVATO che alcune telecamere risultano posizionate in aree – quali gli accessi all´edificio e i corridoi dei piani del Centro – suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l´attività, ancorché, a detta del direttore amministrativo, "i sistemi di videosorveglianza non sono utilizzati per fini di controllo a distanza dei lavoratori/dipendenti [che] sono stati informati tramite una riunione […] nella quale erano tutti d´accordo circa l´installazione delle telecamere interne alla struttura in aree di passaggio e non presso postazioni fisse di lavoro" (cfr. verbale del 12 maggio 2011, p. 2);

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RITENUTO che il controllo a distanza dell´attività lavorativa non è escluso dalla circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né dal fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice), trattandosi di aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di riprendere e registrare la loro attività (cfr. Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;
RITENUTO, nelle more dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti del Centro il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in grado di riprendere l´attività dei lavoratori nelle aree interne all´edificio nonché in corrispondenza degli accessi al luogo di lavoro, invitando lo stesso ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità dei pazienti ospitati nella struttura (cfr. Provv. 24 giugno 2010, cit.);

CONSIDERATO, inoltre, quanto dichiarato dal legale rappresentante del Centro in relazione alle immagini registrate circa la possibilità che collaboratori del direttore amministrativo dallo stesso autorizzati possono accedere alle stesse (cfr. verbale di operazioni compiute del 12 maggio 2011 pag. 4) e tenuto conto del fatto che detti collaboratori, benché regolarmente designati quali "incaricati" in relazione ad altri diversi trattamenti di dati personali svolti presso la struttura, non sono stati però designati tali anche con specifico riferimento al trattamento delle immagini rilevate mediante il sistema di videosorveglianza;

RITENUTO, pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di dover prescrivere al Centro, una volta espletate le procedure previste dall´art. 4, l. n. 300/1970, di designare quali "incaricati" del trattamento connesso al funzionamento del sistema di videosorveglianza (art. 30 del Codice) i dipendenti che risulteranno legittimati a trattare le immagini rilevate  (cfr. Provv. 8 aprile 2010, cit., punto 3.2.2; v. altresì Provv. 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522), salve le misure che potranno essere prescritte ai sensi dell´art. 169 del Codice;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di "Salus Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di Silvio Papa & C. s.r.l.":

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, vieta il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza nelle aree interne della struttura e in relazione agli accessi al luogo di lavoro, invitando la società ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità dei pazienti ospitati nella struttura;

3. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive di designare quali "incaricati" del trattamento connesso al sistema di videosorveglianza i soggetti abilitati a trattare le immagini riprese dalle telecamere;

4. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

5. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione avverso il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua notificazione, avanti al tribunale ordinario del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli