g-docweb-display Portlet

Giustizia: il Garante privacy fissa le regole per la mediazione civile - 4 maggio 2011

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Provvedimento del 21 aprile 2011

Autorizzazione al trattamento
dei dati sensibili nell’attività
di mediazione civile

Autorizzazione al trattamento
dei dati a carattere giudiziario
correlato all’attività
di mediazione civile

Giustizia: il Garante privacy fissa le regole per la mediazione civile
Procedure semplificate per i mediatori, elevate garanzie per i dati sensibili e giudiziari delle parti

Con un provvedimento e due autorizzazioni "ad hoc" il Garante privacy ha semplificato procedure e  adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.

La mediazione delle controversie civili è una procedura resa obbligatoria di recente e affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un´azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.

L´intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l´uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno  da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).

Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall´Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l´interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.). Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.

Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.

La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.

Roma, 4 maggio 2011

Scheda

Doc-Web
1808879
Data
04/05/11

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa