Fax promozionali: illeciti senza consenso - 3 febbraio 2011 [1792588]
Fax promozionali: illeciti senza consenso - 3 febbraio 2011 [1792588]
[doc. web n. 1792588]
Fax promozionali: illeciti senza consenso - 3 febbraio 2011
Registro dei provvedimenti
n. 046 del 3 febbraio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTA la segnalazione di Agenzia Traslochi Express del 12 gennaio 2010 con la quale è stata lamentata la ricezione di un fax indesiderato, contenente un´offerta promozionale in ambito commerciale, inviato dalla società Global Research S.p.A. (di seguito indicata come "la società"), nonostante questa avesse comunicato alla medesima il diniego al trattamento dei propri dati;
RILEVATO che la società - nella nota di riscontro del 27 settembre 2010, a seguito della notifica, in data 9 settembre 2010, da parte del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, di una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice - ha rappresentato che il numero di fax della segnalante "è stato estratto dal database acquistato on line nel luglio del 2008 dal sig. Nick Bossoli – contattato a mezzo mail all´indirizzo XY@gmail.com a seguito di suo messaggio promozionale";
RILEVATO, peraltro, che, secondo quanto riferito dalla società nella medesima nota, il suindicato cedente, sig. Nick Bossoli, avrebbe reperito i dati contenuti nel database in questione "da siti pubblici o con l´approvazione dell´interessato" e che i recapiti della segnalante risulterebbero pubblicati sul sito www.paginegialle.it;
RILEVATO, altresì, che la società - come risulta dal verbale relativo alla notifica della suindicata richiesta ex art. 157 del Codice - ha dichiarato di non aver rilasciato alla segnalante alcuna informativa per il trattamento dei dati personali e di non aver acquisito il consenso della stessa avendo inviato "un unico fax di una pagina";
CONSIDERATO che il Garante ha chiarito che i soggetti che acquisiscono banche dati devono accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito all´utilizzo dei propri dati ai fini di invio di materiale pubblicitario (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);
VISTE le peculiari garanzie operanti per le comunicazioni promozionali di tipo automatizzato, ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 2 del Codice, secondo cui l´invio di messaggi mediante telefax necessita del presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato, anche nell´ambito degli elenchi categorici (cfr. Provv. 14 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640);
CONSIDERATO che le garanzie sopra menzionate operano a prescindere dal numero di invii effettuati e dal numero di pagine trasmesse;
RILEVATO inoltre che l´art. 13, comma 4 del Codice prevede che: "se i dati personali non sono raccolti presso l´interessato, l´informativa (….), comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all´atto della registrazione dei dati ….";
RILEVATO altresì che la società ha dichiarato che "il fax inviato al segnalante è stato inviato a decine di migliaia di imprese, tre delle quali hanno fatto richiesta di cancellazione dalla banca dati", e che pertanto il trattamento in questione presenta carattere sistematico e configura un trattamento illecito di dati;
CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati trattati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RILEVATA la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all´invio di comunicazioni promozionali per mezzo del telefax;
RILEVATA altresì la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, per indicare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;
RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice; 130, comma 2 e 162, comma 2-bis del Codice);
RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara illecito il trattamento di dati personali posto in essere da Global Research S.p.A., con sede legale in via Emilio Lepido, 283/bis San Prospero P.se (PR), tramite l´invio di fax promozionali a terzi senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;
b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Global Research S.p.A. il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;
c) qualora la società suindicata intenda continuare a perseguire la finalità di invio di fax promozionali, prescrive - ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice - a Global Research S.p.A. di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento Global Research S.p.A., ai sensi dell´art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all´autorità giudiziaria ordinaria, innanzi al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento. Si ricorda che l´opposizione non sospende l´esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5, del Codice).
Roma, 3 febbraio 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
Documenti citati
Vedi anche (10)
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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eco Education s.r.l. - 29 novembre 2012 [2311866]
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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Tetto srl - 19 dicembre 2012 [2343481]
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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Service s.r.l. - 29 settembre 2011
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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Dario Flaccovio Editore s.r.l. - 25 ottobre 2012 [2272364]
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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Verzeri Maurizio -18 ottobre 2012 [2272339]
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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Work s.r.l. - 29 novembre 2012 [2313218]
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mediabusiness Int. s.r.l.
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Invio di fax pubblicitari e consenso dell'interessato - 3 maggio 2007 [1410276]
-
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di S.I.G.A.T. s.r.l. - 1° agosto 2012