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Fax promozionali: illeciti senza consenso - 3 febbraio 2011 [1792588]

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[doc. web n. 1792588]

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 3 febbraio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 046 del 3 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione di Agenzia Traslochi Express del 12 gennaio 2010 con la quale è stata lamentata la ricezione di un fax indesiderato, contenente un´offerta promozionale in ambito commerciale, inviato dalla società Global Research S.p.A. (di seguito indicata come "la società"), nonostante questa avesse comunicato alla medesima il diniego al trattamento dei propri dati;

RILEVATO che la società - nella nota di riscontro del 27 settembre 2010, a seguito della notifica, in data 9 settembre 2010, da parte del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, di una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice - ha rappresentato che il numero di fax della segnalante "è stato estratto dal database acquistato on line nel luglio del 2008 dal sig. Nick Bossoli – contattato a mezzo mail all´indirizzo XY@gmail.com a seguito di suo messaggio promozionale";

RILEVATO, peraltro, che, secondo quanto riferito dalla società nella medesima nota, il suindicato cedente, sig. Nick Bossoli, avrebbe reperito i dati contenuti nel database in questione "da siti pubblici o con l´approvazione dell´interessato" e che i recapiti della segnalante risulterebbero pubblicati sul sito www.paginegialle.it;

RILEVATO, altresì, che la società - come risulta dal verbale relativo alla notifica della suindicata richiesta ex art. 157 del Codice - ha dichiarato di non aver rilasciato alla segnalante alcuna informativa per il trattamento dei dati personali e di non aver acquisito il consenso della stessa avendo inviato "un unico fax di una pagina";

CONSIDERATO che il Garante ha chiarito  che i soggetti che acquisiscono banche dati devono accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito all´utilizzo dei propri dati ai fini di invio di materiale pubblicitario (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);

VISTE le peculiari garanzie operanti per le comunicazioni promozionali  di tipo automatizzato, ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 2 del Codice, secondo cui l´invio di messaggi mediante telefax necessita del presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato, anche nell´ambito degli elenchi categorici (cfr. Provv. 14 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640);

CONSIDERATO che le garanzie sopra menzionate operano a prescindere dal numero di invii effettuati e dal numero di pagine trasmesse;

RILEVATO inoltre che l´art. 13, comma 4 del Codice prevede che: "se i dati personali non sono raccolti presso l´interessato, l´informativa (….), comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all´atto della registrazione dei dati  ….";

RILEVATO altresì che la società ha dichiarato che "il fax inviato al segnalante è stato inviato a decine di migliaia di imprese, tre delle quali hanno fatto richiesta di cancellazione dalla banca dati", e che pertanto il trattamento in questione presenta carattere sistematico e configura un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati trattati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all´invio di comunicazioni promozionali per mezzo del telefax;

RILEVATA altresì la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, per indicare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti;

TENUTO  CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice; 130, comma 2 e 162, comma 2-bis del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento di dati personali posto in essere da Global Research S.p.A., con sede legale in via Emilio Lepido, 283/bis San Prospero P.se (PR), tramite l´invio di fax promozionali a terzi senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Global Research S.p.A. il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice e che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

c) qualora la società suindicata intenda continuare a perseguire la finalità di invio di fax promozionali, prescrive - ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice - a Global Research S.p.A. di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento Global Research S.p.A., ai sensi dell´art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all´autorità giudiziaria ordinaria, innanzi al  tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento. Si ricorda che l´opposizione non sospende l´esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5, del Codice).

Roma, 3 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli