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Prescrizioni per la videosorveglianza in un centro per la riabilitazione: revoca del provvedimento di blocco - 15 ottobre 2010 [1763475]

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[doc. web n. 1763475]

vedi anche
[
Provvedimento in materia di videosorveglianza]
[provv 24 giugno 2010]

Prescrizioni per la videosorveglianza in un centro per la riabilitazione: revoca del provvedimento di blocco - 15 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione del 23 marzo 2009, con cui i lavoratori dell´Associazione Istituto Regina Virginum -centro convenzionato con la Regione Sicilia per la riabilitazione di pazienti insufficienti mentali di lieve, medio e grave grado- avevano lamentato l´avvenuta istallazione, presso lo stesso Istituto, di un impianto di videosorveglianza in violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della normativa di settore in materia di controllo a distanza sull´attività dei dipendenti (art. 4 della legge n. 300/1970);

VISTO il provvedimento del 24 giugno 2010, con cui questa Autorità, ritenendo fondata la segnalazione, ha disposto il blocco dell´ulteriore trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza nelle aree interne alla struttura, nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, invitando l´Associazione Istituto Regina Virginum ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità dei pazienti, degli operatori sanitari e dei dipendenti impiegati presso la struttura; inoltre, l´Autorità ha altresì ordinato alla predetta Associazione, una volta concluse le procedure previste dall´art. 4 dello Statuto dei lavoratori, di designare, quali "incaricati" del trattamento connesso al sistema di videosorveglianza, i dipendenti che fossero risultati legittimati a prendere visione delle immagini trasmesse dai suddetti monitor;

VISTA la nota del 15 settembre 2010, con cui l´Associazione Istituto Regina Virginum ha informato questa Autorità che la Direzione provinciale del Lavoro di Catania, in data 16 febbraio 2010, al termine della procedura di cui sopra, ha autorizzato l´utilizzo dell´impianto in questione, circostanza, questa, in precedenza mai riferita nel corso del procedimento dinanzi al Garante;

RILEVATO che, con la predetta nota, l´Associazione, assumendo ogni responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice, ha dichiarato anche di aver "provveduto a regolamentare l´impianto e le modalità di utilizzo secondo le specifiche indicazioni degli Uffici" della Direzione Provinciale del Lavoro, una delle quali ha espressamente riguardato la nomina dell´ "incaricato alla video sorveglianza";

RILEVATO che l´Associazione, con il conseguimento e l´attuazione del citato provvedimento della Direzione provinciale del lavoro, ha sostanzialmente adempiuto anche alle prescrizioni dettate dall´Autorità il 24 giugno 2010;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dispone la revoca del provvedimento di blocco adottato il 24 giugno 2010 nei confronti dell´Associazione Istituto Regina Virginum.

Roma, 15 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

Il SEGRETARIO GENERALE
De Paoli