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9 - Associazioni e partiti politici

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[doc. web n. 1637973] 

Relazione 2008 

Relazione 2008 - 2 luglio 2009
Parte II - L´attività svolta dal Garante

  
 

Indice generale 

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Nel corso dell´anno l´Autorità ha avuto modo di approfondire la tematica del trattamento dei dati personali all´interno delle realtà associative, nelle quali si esplicano i diritti fondamentali della persona e più intensa può essere la circolazione di informazioni personali, talora assai delicate (in quanto riferite a scelte, opinioni o condizioni individuali spesso riconducibili al novero dei dati sensibili).

Una reclamante ha lamentato che dati personali contenuti in provvedimenti disciplinari emanati nei suoi confronti da una federazione sportiva erano stati affissi in spazi liberamente accessibili ai soci di un circolo sportivo (affiliata alla medesima federazione). La pubblicazione dei provvedimenti disciplinari non sarebbe risultata consentita dallo statuto del circolo, né doverosa in attuazione di specifiche norme federali.

 


Affissione
nella bacheca associativa
di provvedimenti
disciplinari

Dagli elementi acquisiti si è ritenuto che l´affissione non trovasse giustificazione nelle norme statutarie vigenti e che l´interessata non avesse ricevuto idonea informativa in ordine a tale eventualità.

In termini generali, il Codice rimette alle determinazioni adottate da organismi senza scopo di lucro le modalità ed i limiti nella divulgazione di dati personali relativi agli iscritti; ciò per consentire agli stessi iscritti di valutare in concreto – al di là delle necessarie misure organizzative da predisporre a livello associativo – le possibili "ricadute" individuali legate ad una più ampia circolazione delle informazioni anche nei confronti di tutti gli altri associati (talvolta di numero assai elevato) oltre che la natura (più o meno sensibile) delle informazioni suscettibili di comunicazione.

Peraltro, tenuto conto che i provvedimenti disciplinari emanati erano stati rimossi dalla bacheca e che il trattamento dei dati ivi contenuti era comunque cessato prima ancora che l´associazione avesse notizia del reclamo, non si sono ravvisati i presupposti per l´adozione di provvedimenti da parte dell´Autorità (art. 11, comma 1, lett. d), Reg. Garante n. 1/2007), fermi restando gli eventuali danni derivati all´interessata dall´avvenuta divulgazione di dati personali a sé riferiti (Note 19 agosto 2008 - 9 ottobre 2008).

L´iscritto ad una federazione ha posto un quesito in tema di accesso ai dati personali degli altri associati (in forma di elenco, comprensivo di nominativi ed indirizzi) per l´esercizio di prerogative legate all´appartenenza all´associazione.

 
 Comunicazione
ad un socio
di dati personali
riferiti agli associati

Al riguardo l´associazione, in base all´art. 26, comma 4, lett. a), del Codice, può determinare "il se e il come" della conoscibilità, all´interno della realtà associativa, dei dati personali degli aderenti, anche in difetto del consenso dei singoli associati, a condizione che la comunicazione avvenga nel rispetto di "idonee garanzie" determinate dalla stessa associazione in relazione ai trattamenti effettuati e che l´associazione medesima abbia reso note agli interessati, all´atto dell´informativa rilasciata ai sensi dell´art. 13 del Codice, le determinazioni in merito adottate, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati (che dovranno essere comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità sottese alla richiesta: art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

Resta comunque salva la possibilità per ciascuna associazione di individuare modalità diverse per veicolare messaggi o comunicazioni di singoli associati all´interno della compagine associativa (facendo così da tramite dei singoli iscritti), nelle forme ritenute più opportune senza che ciò comporti la comunicazione di indirizzari di tutti gli iscritti a taluni di essi (Nota del 24 giugno 2008).

Alcuni segnalanti hanno lamentato di aver ricevuto una tessera di iscrizione ad un Movimento politico senza averla mai richiesta (né aver pagato la relativa quota) ed in assenza della prescritta informativa.

 


Movimenti politici

In riscontro a quanto al riguardo richiesto dall´Autorità, il Movimento ha dichiarato di aver cancellato immediatamente i dati personali dei segnalanti a seguito di alcune comunicazioni ricevute da parte degli stessi. In ogni caso, uno dei segnalanti sarebbe stato in continuo contatto con l´organizzazione, in qualità diverse, con costante frequentazione dei relativi uffici; in occasione del Congresso nazionale del Movimento, uno dei segnalanti avrebbe richiesto il rinnovo della tessera anche per l´altro; le tessere "scadute" non sarebbero state ricusate dagli interessati. Inoltre il consenso dei segnalanti alla consegna della tessera dell´organizzazione sarebbe stato acquisito (verbalmente) da due addette alla segreteria, senza compilazione del relativo modulo di adesione (data anche la conoscenza personale degli interessati).

A conclusione dell´attività istruttoria espletata, non risultando comprovata l´avvenuta ricezione, da parte dell´organizzazione, di una domanda corredata dai dati anagrafici degli interessati (come richiesto dallo statuto), né che tale formalità potesse rientrare tra le garanzie previste ai fini dell´esonero dall´acquisizione del consenso scritto degli interessati (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice), l´Autorità ha prescritto al Movimento di accertare l´effettiva cancellazione dei dati dei segnalanti da parte delle strutture locali, nonché di prevedere idonee garanzie in caso di trattamenti effettuati prescindendo dal consenso scritto degli interessati. Non è risultata invece comprovata, diversamente da quanto lamentato dai segnalanti, la violazione della disciplina di protezione dei dati avente ad oggetto l´abusiva utilizzazione di informazioni per finalità di rilascio di una tessera di iscrizione al Movimento, tenuto conto delle dichiarazioni univocamente rese in proposito dalle addette alla segreteria dell´organizzazione (Provv. 15 febbraio 2008 [doc. web n. 1523069]).

Anche nel 2008, come in analoghe occasioni, il Garante – in vista delle consultazioni elettorali europee, amministrative e referendarie di giugno 2009 – ha adottato un provvedimento generale (Provv. 2 aprile 2009, in G.U. 11 aprile 2009, n. 85 [doc. web n. 1603863]) recante misure in materia di propaganda elettorale.

 


Propaganda politica ed elettorale

In tale documento sono state richiamate integralmente le prescrizioni contenute nel provvedimento generale del 7 settembre 2005 (G.U. 12 settembre 2005, n. 212 [doc. web n. 1165613]) sul trattamento dei dati senza rendere l´informativa agli interessati.

In particolare, è stato previsto che, decorsa la data del 30 settembre 2009, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono continuare a trattare temporaneamente (anche mediante mera conservazione) i dati personali lecitamente raccolti secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, informando gli interessati entro il 31 dicembre 2009, nei modi previsti dal Codice.

Dai predetti provvedimenti emergono ulteriori princìpi che devono essere osservati da partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che intraprendono iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale.

In particolare, senza il preventivo consenso degli interessati, possono essere utilizzati solo i dati contenuti nelle fonti documentali detenute da soggetti pubblici, liberamente accessibili a chiunque in base a una specifica norma (ad es., le liste elettorali e gli altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori senza il preventivo consenso degli interessati; tuttavia, non sono legittimati ad ottenere dagli uffici dell´amministrazione o dell´ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di propaganda elettorale, così come non sono utilizzabili i dati raccolti nell´esercizio di attività professionali e di impresa.

Nell´ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, si possono utilizzare, senza apposito consenso, dati personali relativi a iscritti e aderenti, nonché ad altri soggetti con cui si intrattengono regolari contatti. Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere tra i propri scopi anche le finalità di propaganda elettorale che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso.

I dati estratti dagli elenchi telefonici possono essere invece trattati a fini di propaganda elettorale per l´invio di posta ordinaria o di chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a seconda dei simboli apposti sull´elenco. Qualora si ricorra all´invio di fax, di messaggi Sms e Mms, o di e-mail, nonché a chiamate telefoniche senza l´intervento di un operatore oppure a chiamate a terminali di telefonia mobile, non è possibile svolgere attività di propaganda politica senza il consenso preventivo e specifico dell´interessato, basato su un´informativa che evidenzi chiaramente gli scopi per i quali i dati sono utilizzati.

L´eventuale acquisizione dei dati personali da un terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l´organismo politico, il comitato o il candidato dal verificare, anche a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo: a) abbia informato gli interessati riguardo all´utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito; b) non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili. Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.