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5 - I dati genetici

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[doc. web n. 1637687] 

Relazione 2008 

Relazione 2008 - 2 luglio 2009
Parte II - L´attività svolta dal Garante

  
 

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Per quanto attiene al piano normativo, si è riferito nel par. 2.2. del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che consente il trattamento di dati genetici per accertare lo status di figlio o di coniuge ai fini del ricongiungimento con familiari, e nel paragrafo 20.2 del disegno di legge di ratifica del cd. "Trattato di Prüm" (d.l. n. 586) che prevede tra l´altro l´istituzione della banca dati Dna.

Per quanto riguarda l´attività propria del Garante, ad oltre un anno di applicazione dell´autorizzazione generale al trattamento di dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 (G.U. 19 marzo 2007, n. 65 [doc. web n. 1389918]), non sono state rilevate sostanziali problematiche applicative tali da giustificare la revisione delle disposizioni dell´autorizzazione.

Considerata la scadenza al 31 dicembre 2008 dell´autorizzazione in parola, l´Autorità ne ha prorogato l´efficacia di dodici mesi (G.U. 20 gennaio 2009, n. 15 [doc. web n. 1582871]).

Questo anche per tener conto, nel rilascio di una nuova autorizzazione, di eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore direttamente interessato. Al riguardo la Società di genetica umana (Sigu), all´esito del XI Congresso Nazionale, ha anticipato che intende sottoporre all´attenzione del Garante alcune proposte di modifica riguardanti, in particolare, la definizione di "dato genetico" tenendo conto dello sviluppo della conoscenza scientifica in materia.

È stato istituito un tavolo di lavoro con l´Ufficio del Garante e la Società di genetica umana per definire alcuni profili applicativi dell´autorizzazione generale; il Garante ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare nell´individuazione della soluzione per assicurare un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, conformando il trattamento dei dati genetici ai princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (Nota 25 giugno 2008).

In questo ambito è stato messo a punto un modello di informativa ad uso dei laboratori di genetica al fine di informare l´interessato che si sottopone a test genetici circa il trattamento di dati che lo riguardano.

Per la casistica, sul provvedimento del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1581365] relativo al trattamento di dati genetici da parte di un genitore per verificare la consanguineità del figlio, v. par. 12. Nel par. 7.2, infine, si dà conto della realizzazione, da parte dell´Arma dei Carabinieri-Reparto investigazioni scientifiche di Parma (Ris) delle misure di sicurezza volte a rafforzare, tra l´altro, il livello di protezione dei profili genetici conservati presso il Reparto (v. Relazione 2007, p. 70).