g-docweb-display Portlet

WP 104 - Documento di lavoro sulla protezione dei dati relativi ai diritti di proprietà intellettuale - 18 gennaio 2005 [1608182]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1608182]

Documento di lavoro sulla protezione dei dati relativi ai diritti di proprietà intellettuale
18 gennaio 2005 - WP 104

L´incremento della circolazione delle informazioni legato allo sviluppo di Internet pone il problema del controllo delle informazioni protette dal diritto d´autore, in particolar modo con riferimento ai diritti e agli obblighi dei soggetti che hanno interessi rispetto alle informazioni protette dal copyright e dei soggetti che sono coinvolti nel digital rights management. Il documento del Gruppo Articolo 29 è rivolto ai soggetti che partecipano a vario titolo nella gestione del copyright (titolari, produttori, fornitori di servizi e utenti).

Con riferimento alla tutela preventiva del diritto d´autore, nel documento sono state analizzate le tecnologie usate più frequentemente per il trattamento di dati personali. In alcuni casi viene chiesto all´utente di identificarsi per poter accedere a determinati contenuti, e viene associato al contenuto scaricato da Internet un identificatore univoco, che lega inscindibilmente l´utente a quel contenuto. In altri casi vengono impiegate tecniche di tracciamento finalizzate ad individuare gli utenti che scaricano documenti o altro materiale protetto senza averne il diritto: in questi casi i legittimi titolari del diritto d´autore ricorrono solitamente all´indirizzo Ip dell´utente, oppure impongono ai fornitori di servizi Internet di comunicare i dati in loro possesso, ovvero confrontano tali informazioni con i dati contenuti nei registri Whois.

Il Gruppo, rispetto ai casi appena descritti, ha ricordato la necessità di rispettare alcuni principi fondamentali in materia di protezione dati, e in particolare la possibilità di mantenere l´anonimato nelle operazioni che avvengono in Internet, l´impiego di identificatori univoci solo se disciplinato da specifiche norme nazionali secondo quanto previsto dalla direttiva n. 95/46/Ce, lo sviluppo di ausili tecnologici che consentano di ridurre l´ambito dei dati personali utilizzati in rapporto alle singole operazioni (Privacy Enhancing Technologies-Pet), l´obbligo di fornire agli interessati un´informativa adeguata e preventiva, il rispetto del principio di finalità e la necessità di delimitare il tempo di conservazione dei dati.

Con riferimento alla tutela ex post, finalizzata a individuare i soggetti sospettati di avere violato la normativa sul diritto d´autore, sono stati parimenti ribaditi alcuni principi. I dati contenuti nel registro Whois non devono essere utilizzati per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti, e gli Internet Service Provider (Isp) non sono tenuti a fornire a soggetti privati, titolari di diritti d´autore, le informazioni in loro possesso, raccolte per la fornitura dei servizi di tlc (diverso è il caso in cui la richiesta provenga da autorità giudiziarie o di polizia, sulla base di specifiche disposizioni di legge). Con riferimento al tempo di conservazione dei dati, gli Isp non sono tenuti a conservare a tempo indeterminato tutti i dati di traffico relativi a informazioni tutelate dal diritto d´autore. La conservazione di dati giudiziari può avvenire solo nel rispetto di rigide disposizioni adottate dai singoli Stati membri, i quali devono prevedere anche adeguate garanzie per gli interessati.

 

English version  Working document on data protection issues related to intellectual property rights -  18 January 2005 Working document on data protection issues related to intellectual property rights -  18 January 2005 (50 Kb)