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Newsletter del 2 marzo 2009

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N. 320 del 2 marzo 2009

• Vietate le telecamere negli spogliatoi
• No alle impronte digitali per le presenze dei lavoratori
• Traffico telefonico: direttiva corretta secondo la corte di giustizia UE

Vietate le telecamere negli spogliatoi
Il Garante le fa rimuovere in un centro dietetico
Si reca in un centro dietetico per perdere peso e finisce immortalata dalle telecamere negli spogliatoi. Interviene il Garante per la privacy che fa rimuovere l´impianto di videosorveglianza e cancellare le immagini registrate. L´Autorità si è pronunciata a seguito della segnalazione di una donna in cura presso un centro dietetico che ha denunciato l´installazione di telecamere collocate all´ingresso esterno, negli spogliatoi e nell´ambulatorio dove si effettuano le visite mediche. L´interessata ha dichiarato di essere stata sempre invitata dai medici a togliersi anche della biancheria intima prima di essere sottoposta alle visite.
 
A seguito delle ispezioni dell´Autorità è stato accertato che l´ambulatorio medico utilizzava cinque telecamere che registravano le immagini dei clienti, due installate all´ingresso della struttura e tre posizionate all´interno degli spogliatoi: due in quello femminile e una in quello maschile. La loro installazione è stata giustificata dalla struttura medica con motivi di sicurezza e tutela dei beni dei clienti, poiché in passato si erano verificati svariati furti. La presenza delle telecamere era segnalata con avvisi posti sulla porta di ingresso all´ambulatorio, sulla scala di accesso alla reception, nella sala di attesa, sulla porta di accesso al reparto cure e negli spogliatoi.
 
Nel suo provvedimento (relatore Giuseppe Fortunato), l´Autorità ha ritenuto che la collocazione di telecamere operanti in modo continuo negli spogliatoi determinasse un´intromissione ingiustificata nella vita privata delle persone risultando lesiva della loro riservatezza e dignità. E ha vietato all´ambulatorio l´ulteriore trattamento dei dati personali raccolti mediante l´impianto di videosorveglianza e la distruzione delle relative videoregistrazioni.

Il provvedimento ribadisce quanto stabilito in un precedente intervento del Garante del marzo 2007 relativo ad alcune telecamere installate negli spogliatoi di una piscina, che riprendevano indebitamente clienti e ospiti.
 
No alle impronte digitali per le presenze dei lavoratori
E´ uno strumento troppo invasivo e sproporzionato
Le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza è un strumento troppo invasivo e sproporzionato. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad un´azienda l´ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso un sistema di rilevazione di impronte digitali che l´azienda aveva fatto installare, in alcune delle sue sedi allo scopo di poter corrispondere l´esatta retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori. Il caso era stato sollevato da uno dei dipendenti che si era rivolto al Garante chiedendo che fosse verificata la correttezza dell´installazione di un sistema di rilevazione degli orari di ingresso e di uscita basato sull´impiego delle impronte digitali.
 
Dai controlli effettuati e dalle dichiarazioni rese all´Autorità dalla società non sono state individuate ragioni specifiche in grado di giustificare l´adozione di questo sistema di riconoscimento. Nelle sedi in cui era stato installato l´impianto non era stata infatti segnalata alcuna particolare e comprovata esigenza di sicurezza, come, ad esempio, potrebbe verificarsi laddove vi siano aree aziendali "sensibili" che richiedono particolari modalità di accesso. Per di più, il sistema era stato installato senza che fosse stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o vi fosse l´autorizzazione del Ministero del lavoro: procedura che, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti.
 
Richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l´Autorità ha dunque vietato all´azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo.
 
Traffico telefonico: direttiva corretta secondo la Corte di giustizia Ue
La Corte di giustizia Ue ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato nel 2006 dall´Irlanda contro Parlamento e Consiglio Ue rispetto alla direttiva 2006/24, che disciplina la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (http://curia.europa.eu...). In pratica, la Corte riconosce che Parlamento e Consiglio hanno scelto correttamente di emanare la direttiva in base all´articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato Ce).
 
L´articolo 95 del Trattato Ce permette al Consiglio Ue di adottare strumenti normativi (come le direttive) per armonizzare le legislazioni nazionali al fine di favorire il funzionamento del mercato interno. L´Irlanda (cui si era unita successivamente anche la Slovacchia) riteneva che la direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico non fosse finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno, bensì a favorire la raccolta di questi dati per scopi di sicurezza pubblica e lotta al terrorismo. Scopi che fanno parte, invece, della cosiddetta "cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale", disciplinata da un altro Trattato, quello sull´Unione Europea.
 
La Corte di giustizia ha respinto il ricorso facendo rilevare che la direttiva è stata adottata nel 2006 proprio per evitare incongruenze tra le norme che vari Paesi Ue, fra cui l´Italia, avevano già promulgato rispetto alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. Queste incongruenze avrebbero influito negativamente sul mercato interno: era quindi corretto il ricorso all´articolo 95 del Trattato Ce per porre rimedio a tale "distorsione".
 
La Corte ha ritenuto, inoltre, che la direttiva sul traffico telefonico e telematico non intendeva armonizzare le disposizioni sull´accesso ai dati e le modalità per il loro uso da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, come invece sostenuto dall´Irlanda. Tali disposizioni restano materia di cooperazione giudiziaria e di polizia ai sensi del Trattato Ue.
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Garante ai media: pubblicati dettagli che rendono identificabile la ragazza violentata a Roma  16 febbraio 2009 [doc. web n. 1589796]
Amministratori di sistema: prorogati i termini per gli adempimenti - 23 febbraio 2009 [doc. web n. 1591748]
 No ai test sulla paternità senza il consenso del figlio – 24 febbraio 2009 [doc. web n. 1592093]
Garante privacy su foto Eluana – 27 febbraio 2009 [doc. web n. 1594376]

 

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