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Attività giornalistica: dati relativi a minori - 27 novembre 2008 [1582436]

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[doc. web n. 1582436]

Attività giornalistica: dati relativi a minori - 27 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze inoltrate ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) a Editrice ZQ s.r.l., in qualità di editore del quotidiano "WH", a YZ in qualità di "direttore responsabile dati e sicurezza" della società editrice e ad QY, in qualità di giornalista della medesima testata, con le quali XY, in proprio e, insieme a KZ, quali esercenti la potestà sul figlio minore WY, con riferimento ad un articolo dal titolo "ZJ" pubblicato il HQ 2008 (nel quale "si scriveva del contrasto esistente tra il sig. XY ed alcuni genitori di (…) compagni di scuola del figlio"), hanno chiesto di conoscere l´origine dei dati personali relativi al sig. XY e al figlio in esso pubblicati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; rilevato che i ricorrenti, nel ritenere le informazioni in questione non corrette e nel lamentare la pubblicazione degli estremi identificativi del minore e di dati personali relativi alla sua salute, hanno chiesto la rettificazione dei dati ovvero la cancellazione e il blocco dei dati trattati, opponendosi al trattamento ulteriore degli stessi;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 luglio 2008, presentato da XY, in proprio e, insieme a KZ, quali esercenti la potestà sul figlio minore WY (rappresentati e difesi dall´avv. Antonio Ciccia) nei confronti di Editrice ZQ s.r.l., in qualità di editore del quotidiano "WH", YZ in qualità di "direttore responsabile dati e sicurezza" della società editrice e di QY, in qualità di giornalista, con il quale i ricorrenti, non avendo ricevuto riscontro, hanno ribadito le proprie richieste contestando l´esattezza della ricostruzione dell´asserito sinistro stradale prospettata nell´articolo, "i modi espressivi utilizzati", l´identificazione del minore e la diffusione di altri dati relativi alla sua salute pubblicati, ad avviso dei ricorrenti, in violazione delle disposizioni del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica e dell´art. 50 del Codice; ciò, dal momento che la vicenda di cui all´articolo fa seguito a un ricorso proposto dal sig. XY dinanzi al T.a.r. competente avverso un´ordinanza emessa dal sindaco per vietare il transito degli automezzi nella via in cui ha sede l´edificio scolastico frequentato da suo figlio; rilevato che gli interessati hanno chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione delle parti del 1° ottobre 2008 e la nota del 17 ottobre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 19 settembre 2008 con la quale i resistenti (rappresentati e difesi dall´avv. Patrizia Bugnano) hanno sostenuto che il trattamento dei dati personali dei ricorrenti sarebbe stato effettuato nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca; l´articolo in questione farebbe infatti riferimento a "un caso che era stato portato all´attenzione dei mass media già nell´anno 2006" e che è stato oggetto di una conferenza stampa organizzata il YJ 2008 "a difesa dei diritti della famiglia XY" da "un gruppo di esponenti politici locali (…) contattati" dallo stesso ricorrente, il quale avrebbe creato inoltre "occasioni per rendere notoria la vicenda che lo riguardava"; si tratterebbe inoltre "di una vicenda  di pubblico interesse, legata al conflitto che spesso si verifica fra il legittimo diritto di una persona con problemi di salute ad avere accesso ai servizi pubblici e gli ostacoli che spesso si frappongono all´esercizio di tale diritto, ostacoli burocratici o come in questo caso legati a conflitti all´interno del nucleo sociale ove si vive"; rilevato che, a parere dei resistenti, "l´attenzione al minore non era finalizzata a danneggiarlo bensì ad evidenziare una situazione di disagio e di difficoltà in cui un bambino si era venuto a trovare a causa dei suoi problemi di salute e a causa dei contrasti fra gli adulti";

VISTA la memoria del 26 settembre 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito di ritenere illecito il trattamento e hanno contestato la notorietà e la veridicità della notizia (l´incidente automobilistico di cui all´articolo), rilevando in particolare che sarebbe "del tutto irrilevante" il fatto che "la vicenda oggetto del ricorso si inserisca" nell´ambito di "una vicenda più complessa relativa alle condizioni di accesso di un bambino alla propria scuola"; rilevato inoltre che i ricorrenti hanno sottolineato l´illiceità della pubblicazione dei dati identificativi relativi al minore, ritenuti anche eccedenti e non pertinenti rispetto alla notizia fornita;

VISTA la memoria inviata via fax il 13 ottobre 2008 con la quale i resistenti hanno completato il riscontro fornito alle istanze ex art. 7, comma 2, avanzate dai ricorrenti e, nel ribadire la liceità del trattamento di dati personali già pubblicamente resi noti nell´ambito della conferenza stampa organizzata proprio su richiesta del sig. XY, hanno comunque manifestato la propria volontà di aderire alle richieste di cancellazione dei dati oggetto del ricorso;

VISTA la memoria del 20 ottobre 2008 con la quale i ricorrenti, nel richiamare le argomentazioni in precedenza svolte a sostegno delle proprie istanze di cancellazione e blocco dei dati, hanno preso atto delle intenzioni dei resistenti, dichiarandosi soddisfatti per le stesse e ribadendo la richiesta relativa alle spese;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 novembre 2008 con la quale i resistenti hanno dichiarato di aver aderito alla richiesta di cancellazione e blocco del trattamento dei dati in questione per il presente e per il futuro;

RILEVATO che il trattamento è stato effettuato dalla società editrice del periodico "WH" che ha pubblicato gli articoli diffondendo i dati personali in questione: nella vicenda, tale società (Editrice ZQ s.r.l.) riveste, quindi, il ruolo di titolare del trattamento, il quale risponde della sua liceità e correttezza in base al Codice in materia di protezione dei dati personali; ritenuto che il ricorso è inammissibile in riferimento alla figura del direttore responsabile della testata (il quale, nel caso di specie, riveste anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati) e della giornalista che ha redatto l´articolo nel quale i dati personali erano contenuti;

RILEVATO che, quanto al merito, il Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; rilevato che, in riferimento ai casi in cui i protagonisti della notizia sono minori, vanno rispettate anche le ulteriori disposizioni contenute o richiamate nel predetto codice di deontologia, le quali garantiscono una specifica tutela della figura dei minori;

RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento ha fornito, nel corso del procedimento, riscontro alle richieste formulate dai ricorrenti fornendo le informazioni di cui all´art. 7, comma 2, del Codice e aderendo integralmente alle restanti richieste di cui agli artt. 7, commi 3 e 4, del medesimo Codice; ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato riscontro prima della presentazione del ricorso, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di YZ e QY;

b) dichiara non luogo a provvedere in relazione al ricorso proposto nei confronti di Editrice ZQ s.r.l. in quanto la stessa ha fornito pieno riscontro alle richieste dell´interessato;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Editrice ZQ s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 27 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli