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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1580342]

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[doc. web n. 1580342]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 14 febbraio 2008 proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata a R.A.I.-Radiotelevisione italiana S.p.A. con la quale XY, dipendente della società resistente dal 1992, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione del loro contenuto in forma intelligibile, nonché della relativa origine, della logica e delle finalità del  trattamento, degli estremi identificativi dei responsabili e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono comunque venirne a conoscenza; rilevato che con tale richiesta, che pure fa riferimento al complesso di dati trattati dalla resistente, il ricorrente ha prodotto un elenco dettagliato di più di 1100 documenti e tipologie di documenti che lo stesso ritiene contenere dati personali che lo riguardano e di cui chiede pertanto la comunicazione;

VISTO il ricorso presentato il 12 agosto 2008 nei confronti di R.A.I.-Radiotelevisione italiana S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Maria Teresa Muglia), ritenendo parziale il riscontro fornito dalla società (in un incontro nel corso del quale gli è stata fornita copia di un cd-rom contenente, a suo avviso, solo una parte dei dati personali che lo riguardano che dovrebbero essere conservati dalla società), ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, chiedendo a questa Autorità di ordinare alla resistente, oltre alla conferma che il cd-rom consegnatogli contiene tutti i dati personali che lo stesso elenca nel ricorso, la comunicazione in forma intelligibile di quelli che non gli sarebbero stati comunicati (e contenuti in documenti –che lo stesso individua in 684 punti– tra i quali, ad esempio, quelli riportati in comunicazioni e-mail intercorse con colleghi), nonché la formazione di un elenco nel quale, in relazione ai singoli dati, vengano fornite indicazioni in ordine all´origine, alla logica, alle finalità e modalità del trattamento, nonché agli estremi identificativi dei responsabili; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di ottenere la comunicazione dei dati personali contenuti in un servizio giornalistico trasmesso da R.A.I.-Radiotelevisione italiana S.p.A. nell´ambito della trasmissione televisiva Report del HK dal titolo "HZ", attualmente disponibile sul sito Internet della società resistente, argomentando che nello stesso, seppure il proprio nominativo non fosse stato fatto, sarebbero state trattate informazioni che, a suo avviso, lo riguardano tali da renderlo identificabile; rilevato che il ricorrrente ha chiesto che le spese sostenute per il procedimento siano poste a carico della resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, l´ulteriore nota dell´11 novembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso, nonché il verbale dell´audizione delle parti del 15 ottobre 2008;

VISTE le memorie inviate via fax il 6 e il 10 ottobre 2008 con le quali la resistente, nel rappresentare di aver già fornito riscontro alle istanze del ricorrente a seguito dell´interpello preventivo e nel lamentare il fatto che le stesse fanno riferimento non a dati personali del ricorrente ma a interi documenti, ha fornito nuovamente le informazioni di cui all´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, confermando in particolare l´esistenza di dati personali relativi all´interessato e comunicando quelli detenuti mediante la consegna di un cd-rom nel quale gli stessi sono stati trasposti; rilevato che la resistente ha rappresentato che 221 tra i documenti che il ricorrente avrebbe indicato come assenti dal cd-rom consegnatogli a seguito dell´interpello preventivo gli sarebbero stati già comunicati; rilevato che, in ordine ai restanti dati personali non contenuti nel citato cd-rom e di cui il ricorrente ipotizza l´esistenza, la resistente ha dichiarato che gli stessi non sono stati comunicati perché non conservati dalla società (come, ad esempio, nel caso di dati "non più posseduti dalla società, in quanto concernenti per lo più e-mail, e relativi allegati, per i quali non sussiste (…) un obbligo legale di conservazione" o "di cui non esiste traccia in azienda, dato anche il periodo risalente cui si riferiscono"); rilevato che, in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali contenuti nella registrazione dell´intervista mandata in onda dalla trasmissione Report, la resistente ha dichiarato che il diniego si giustificherebbe tenuto conto che "non sono in essa contenuti dati riguardanti" il ricorrente, "trattandosi oltretutto d´intervista giornalistica finalizzata, nel contesto della trasmissione, ad individuare tipologie astratte di lavoratori"; rilevato che la resistente ha inoltre rappresentato che "il ricorrente persiste (…) nel richiedere documenti che la Rai ha, più volte, precisato di non avere nella propria disponibilità in quanto non più conservati e insiste altresì, nel richiedere corrispondenza di carattere personale inviata dall´interessato a dipendenti della Rai che non è mai stata nell´effettiva e libera disponibilità di quest´ultima ed insiste ancora nel richiedere documenti non contenenti dati personali", violando in tal modo i "canoni di buona fede e correttezza";

VISTE le memorie pervenute il 10 e il 14 ottobre 2008 con le quali il ricorrente ha ribadito le richieste formulate con il ricorso, rilevando che, nel nuovo cd-rom, la resistente si sarebbe "limitata ad aggiungere dei dati personali relativi al ricorrente del tutto estranei al presente giudizio, in quanto relativi al periodo successivo al riscontro del 29 febbraio scorso che ha portato" all´attuale ricorso e non avrebbe fornito idoneo riscontro in ordine ai dati non oggetto di comunicazione che, a suo avviso, dovrebbero essere conservati dalla società;

VISTA la memoria depositata il 7 novembre 2008 nella quale il ricorrente ha ripercorso le vicende relative alle proprie istanze di accesso ex art. 7 del Codice, ha sostenuto che "la Rai, alla luce di quanto da ultimo consegnato" con il cd-rom di cui al riscontro del 6 ottobre 2008 "e di quanto in precedenza consegnato all´interessato a seguito della predetta istanza di accesso", dovrebbe comunque, a suo avviso, comunicargli ancora "molta corrispondenza che incorpora dati personali" che lo riguardano e che indica espressamente;  rilevato che il ricorrente ha ribadito anche l´istanza di accesso ai dati che lo riguardano contenuti nel servizio trasmesso da Report e la richiesta di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la memoria datata 7 novembre 2008 con la quale la resistente, nel ricordare che, "a far data dal maggio 2000, l´interessato ha presentato una serie di istanze volte a richiedere documenti nella maggior parte dei casi dallo stesso formati e, comunque, prodotti alle quali la Rai ha sempre dato puntuale ed esaustivo riscontro, come accertato dall´Autorità con i provvedimenti del 21 febbraio 2001 e del 7 luglio 2005 con i quali, in relazione ai relativi ricorsi, è stato dichiarato il non luogo a provvedere, l´inammissibilità e l´infondatezza degli stessi" e ha rilevato di non poter non rilevare "che le ripetute istanze presentate dal sig. XY, la reiterata richiesta di documenti già più volte ricevuti e/o da lui stesso formati e/o non conservati dalla datrice di lavoro e/o non reperiti e/o fantasiosi e/o ignoti, le (…) doglianze mosse, rendono evidente l´abuso del diritto di accesso che si imputa al ricorrente";

VISTA la memoria inoltrata via fax il 17 dicembre 2008, a seguito di specifica richiesta da parte dell´Autorità, con la quale la resistente ha dichiarato che "i dati consegnati di volta in volta a riscontro delle istanze di accesso, mediante cd-rom, constano essere quelli effettivamente detenuti dalla RAI in quel momento" e che la presenza in riscontri successivi di eventuali dati mancanti in quelli precedenti è legata al fatto che gli stessi risultano essere stati acquisiti dalla società, in quell´intervallo di tempo, perché il ricorrente stesso li ha prodotti;

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso, come più volte rappresentato dal Garante anche tra le stesse parti dell´odierno procedimento in occasione di precedenti decisioni, consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, solo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento e che questi deve estrarre da atti e documenti che siano attualmente conservati presso i propri archivi; rilevato che tale diritto non permette di richiedere il diretto e illimitato accesso a documenti e a intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti negli archivi del titolare, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall´interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia dei documenti detenuti, ovvero di retendere determinate modalità di riscontro (salvo quanto previsto per la trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico: cfr. art. 10, comma 2, del Codice);

RILEVATO che, nel fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, il titolare del trattamento non è tenuto a ricercare o raccogliere presso terzi altri dati che non sono nella propria disponibilità e non sono oggetto, in alcuna forma, di un attuale trattamento (perché trattati originariamente e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati contenuti nella corrispondenza intercorsa, in qualunque forma, tra dipendenti di un determinato datore di lavoro, non siano mai stati nell´effettiva e libera disponibilità di quest´ultimo al quale, in tal caso -al di là dei profili di tutela della segretezza della corrispondenza che pur verrebbero in rilievo-, non competerebbero le decisioni in ordine alle loro finalità e modalità di trattamento – cfr. art. 4, comma 1, lett. f), del Codice);

RILEVATO inoltre che la scelta circa l´eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti può essere effettuata dal titolare del trattamento nel caso in cui l´estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare medesimo (art. 10, comma 4, del Codice) e che comunque l´adozione di tale modalità di riscontro non comporta l´obbligo in capo al titolare di fornire copia di tutti i documenti che contengano i "medesimi" dati personali dell´interessato, quando essi, come risulta nel caso di specie, siano conservati in più atti, lettere o note, ecc.;

RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali, nel consentire che la richiesta di cui all´art. 7, commi 1 e 2, del Codice "può essere rinnovata (…) con l´intervallo non minore di novanta giorni", non legittima tuttavia un esercizio di diritto di accesso che non risponda ai principi generali di buona fede e correttezza;

RILEVATO che, nel caso di specie, all´ampia istanza proposta dal ricorrente che fa riferimento ai dati contenuti in documentazione dallo stesso detenuta e conosciuta –tanto da essere elencata precisamente e dettagliatamente– il titolare del trattamento risulta aver consentito l´accesso, comunicando prima e nel corso del procedimento, in una delle forme previste dall´art. 10 del Codice (ovvero mediante la consegna di un supporto informatico), tutti i dati personali che lo riguardano effettivamente conservati come dalla stessa dichiarato espressamente, da ultimo anche nella nota inviata via fax il 17 dicembre 2008;

RILEVATO che, con specifico riferimento all´istanza volta a ottenere copia dell´intervista mandata in onda dalla trasmissione televisiva Report del HK –il cui testo, in parte trascritto nel ricorso e nelle memorie del ricorrente, è comunque liberamente disponibile presso il sito internet della resistente (insieme al filmato)–, non risulta che nella stessa siano state trattate informazioni personali che rendano identificabile l´odierno ricorrente e che dunque, alla luce del disposto di cui all´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, si configurino quali dati personali che lo riguardano; ciò, tenuto conto della genericità delle informazioni fornite, dei comportamenti e degli accadimenti descritti (che, nel caso di specie, nulla dicono circa l´identità dell´interessato) e della non chiara coincidenza di una delle informazioni ivi contenute con quelle relative all´attività lavorativa svolta dal ricorrente (nell´intervista si dice che "la storia ha inizio nel 2001" laddove quest´ultimo è stato assunto dalla resistente nel 1992);

RITENUTO che, alla luce di tali considerazioni, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice dal momento che il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro alle istanze formulate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, specificando nel corso del procedimento quanto aveva già rappresentato a seguito dell´interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda e della parziale inesistenza di dati personali oggetto dell´istanza, nonché del fatto che a molti dati personali comunicati dalla resistente il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva già avuto accesso in occasione di precedenti istanze di accesso e ricorsi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1580342
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso