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Aggiornamento 2009/2010 del Programma Statistico Nazionale - 22 ottobre 2008 [1565063]

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[doc. web n. 1565063]

Aggiornamento 2009/2010 del Programma Statistico Nazionale - 22 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

Vista la richiesta di parere sull´Aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010, trasmessa dall´Istituto nazionale di statistica (Istat) con nota n. SP859.2008;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, ha chiesto al Garante il parere sull´Aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2008-2010.

Nella richiesta l´Istituto ha precisato che la programmazione statistica nazionale è stata modificata con riferimento sia alla tempistica (passando da una programmazione a "triennio slittato" a una a "triennio fisso"), sia ai contenuti. Pertanto, l´Aggiornamento sottoposto al parere del Garante mette in evidenza le variazioni intercorse rispetto al primo anno del triennio regolato dal Psn 2008-2010 e contiene unicamente i prospetti identificativi dei progetti presentati per la prima volta nell´Aggiornamento 2009-2010, nonché quelli che presentano modifiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L´Istituto ha dichiarato che, a seguito delle osservazioni contenute nel parere del Garante sul Psn 2008-2010 del 15 novembre 2007, alcune schede identificative dei progetti presentati sono state integrate e rettificate. L´Istituto ha inoltre colto l´occasione per rappresentare all´Autorità di aver proseguito la propria attività volta a promuovere l´attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali nell´ambito del Sistema statistico nazionale (di seguito Sistan).

OSSERVA:

Il presente parere è formulato con riferimento ai trattamenti di dati personali emergenti dall´Aggiornamento 2009-2010. Al riguardo, con specifico riferimento agli allegati E e F alla nota trasmessa unitamente alla richiesta di parere, si evidenzia, come già rilevato dal Garante nel citato parere del 15 novembre 2007, che per i trattamenti di dati personali non inseriti formalmente nel Psn (o nei relativi aggiornamenti) l´informativa dovrà essere resa con altre idonee modalità secondo quanto previsto dallo stesso art. 6 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistan (Allegato A3 al Codice). Inoltre, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, salvo che gli stessi siano già puntualmente individuati da norme di legge o di regolamento, va ribadito che i relativi trattamenti possono essere effettuati solo dopo l´acquisizione del parere del Garante sul Psn e in modo conforme a quanto riportato nei prospetti identificativi dei progetti. Eventuali modifiche (ad esempio, quelle relative alla fonte dei dati raccolti) devono essere riprodotte nel Psn (o nei relativi aggiornamenti) e sottoposte preventivamente al parere del Garante, quale presupposto di liceità e correttezza del trattamento.

Analoghe considerazioni valgono per alcuni prospetti identificativi, principalmente relativi ai sistemi informativi, nei quali non sono allo stato riportate le informazioni sufficienti per esprimere il parere (ad esempio, i sistemi informativi statistici PAT-00022 Sistema informativo statistico, pag. 142, TOS-00019 Sistema informativo sulla finanza e sui servizi delle autonomie locali, pag. 146, MBE-00011 Luoghi della cultura non statali, pag. 161, EMR-00003 Anagrafe regionale degli studenti, pag. 151).

A fronte delle difficoltà rappresentate negli anni passati per la corretta interpretazione del concetto di "dato personale" da parte dei ricercatori, l´Istituto deve poi prestare particolare attenzione alla valutazione preliminare dei progetti da inserire nel Psn, al fine di individuare il trattamento di dati personali di persone fisiche o giuridiche attraverso una puntuale disamina delle variabili rilevate o elaborate (cfr. ad esempio, Settore Giustizia, paragrafo 2.2.4.).

Peraltro, anche in considerazione dei rilievi di seguito formulati, va valutata favorevolmente la dichiarata intenzione dell´Istituto di voler predisporre per il futuro nuovi prospetti identificativi per la presentazione dei progetti nel Psn.

Per quanto concerne l´esame analitico dell´Aggiornamento, pur prendendo atto del dichiarato impegno dell´Istat volto a dare compiuta attuazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali nell´ambito del Sistan, risulta necessario formulare le seguenti osservazioni, già in parte contenute anche nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali.

1. Informativa agli interessati e obbligo di risposta
In caso di raccolta di dati personali che non avvenga presso l´interessato, nel caso in cui fornire a quest´ultimo l´informativa richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l´informativa si considera resa se il trattamento è inserito nel Psn (art. 6, comma 2, del citato codice deontologico). Tale modalità semplificata di conferimento dell´informativa deve comunque consentire all´interessato di conoscere tutti gli elementi indicati dal Codice all´art. 13. Pertanto, qualora i titolari di trattamento intendano avvalersi di tale semplificazione, detti elementi devono essere indicati, anche cumulativamente, nei prospetti identificativi dei progetti, i quali devono risultare di agevole consultazione.

La modalità semplificata non è tuttavia utilizzabile in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari (v., art. 7, comma 2, d.lg. n. 322/1989). Infatti, l´obbligo di fornire tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari anche in caso di raccolta presso terzi. Come più volte evidenziato dal Garante in precedenti pareri, tale garanzia deve essere quindi attuata con modalità in concreto idonee ad assicurare il rispetto dell´eventuale volontà dell´interessato di non aderire alla ricerca; ciò, anche attraverso un´idonea informativa al momento della raccolta, anche se effettuata originariamente per scopi diversi da quelli statistici, ovvero prima della comunicazione dei dati al titolare della ricerca.

Al riguardo, va ancora ribadito quanto evidenziato dall´Autorità nei precedenti pareri in relazione alle schede informative relative a trattamenti effettuati nel settore sanitario volti a costituire registri di patologia (ad esempio, la rilevazione ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite, pag. 226). In assenza di specifiche disposizioni normative (da evidenziare accuratamente anche nell´informativa agli interessati), deve essere infatti salvaguardata la volontarietà dell´adesione al trattamento per finalità statistiche.

2. Corretta definizione delle tipologie dei dati trattati
Come evidenziato anche in relazione ai precedenti Psn, occorre evidenziare nuovamente la necessità di individuare in modo corretto la tipologia dei dati trattati nei prospetti identificativi in attuazione della specifica disciplina di settore, salvo che gli stessi siano già puntualmente individuati da norme di legge o di regolamento (cfr. art. 6-bis del d.lg. n. 322/1989 e artt. 20 e 21 del Codice e il parere del Garante del 15 dicembre 2005 sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Istat).

Tuttavia alcuni progetti (ad esempio, le rilevazioni IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato, pag. 147, SAL 00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, pag. 149, PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali, pag. 158; le elaborazioni IST-02217 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni non profit, pag. 146 e ECF-00087 Campione di dati elementari sui contribuenti Irpef, pag. 163; gli studi progettuali IST-02165 Sistema informativo statistico sulle istituzioni non profit, pag. 148, e ROM-00014 Studio progettuale per un´indagine sul lavoro e sulle condizioni di vita dei cittadini romani, pag. 164), inserite nel paragrafo relativo alle rilevazioni ed elaborazioni concernenti i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari (paragrafo 3.1, pagg. 142 e ss.), potrebbero riguardare anche informazioni sensibili. Una volta riscontrata tale circostanza, qualora il trattamento effettuato riguardi effettivamente tale ultima categoria di informazioni, occorre integrare la scheda informativa del progetto.

Inoltre, alcuni progetti di ricerca inseriti nel paragrafo 3.2, relativo a trattamenti di dati sensibili e giudiziari, sembrano interpretare in modo difforme la nozione di dato sensibile (ad esempio, la rilevazione IST-02017 Modulo ad hoc 2008: partecipazione al mercato del lavoro dei migranti presenta tra i principali caratteri rilevati il motivo del permesso di soggiorno che comporta il trattamento di tutte le tipologie di dati sensibili ivi indicate, mentre nello studio progettuale LPR-00111 Studio per l´analisi longitudinale del sistema delle comunicazioni obbligatorie, dove parimenti rileva il motivo del permesso di soggiorno, si limita il trattamento dei dati a quelli sullo stato di salute). Parimenti, non sembrano individuate correttamente le tipologie di dati sensibili oggetto della rilevazione (ad esempio, la rilevazione IST-02203 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in un´ottica di genere, pag. 184, indica tra i principali caratteri rilevati la partecipazione politica, ma non individua i dati idonei a rivelare le convinzioni politiche o l´adesione a partiti; la rilevazione IST-000925 Indagine continua sulle forze lavoro, pag. 239, non riporta il dato relativo all´adesione a organizzazioni sindacali; le rilevazioni MES-00001 Gli extracomunitari a Messina: condizioni percepite, difficoltà emergenti, interventi per l´integrazione, pag. 182, e IST-01924 Multiscopo sulle famiglie. Famiglie e soggetti sociali - anno 2009, pag. 197, relativamente ai dati sulla vita sessuale). Pertanto, qualora dovesse risultare un diverso inquadramento dei dati trattati nei termini sopra prospettati, le schede dovranno essere corrette.

3. Modalità di trattamento dei dati e conservazione
Analogamente a quanto evidenziato da questa Autorità nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali, anche alcuni dei nuovi progetti continuano a prevedere deroghe agli obblighi generali previsti dall´art. 6-bis, commi 5 e 6, del d.lg. n. 322/1989, nella parte in cui si prescrive di rendere anonimi i dati dopo la raccolta e si individuano cautele per l´eventuale conservazione di dati identificativi. Ciò, anche per quanto riguarda l´indicazione nelle schede informative delle ragioni che consentono di derogare ai princìpi generali sui tempi e le modalità di conservazione dei dati ai sensi dell´art. 11 del predetto codice deontologico.

Nei prospetti identificativi dei progetti inseriti nel Psn non vengono poi specificate analiticamente le comprovate esigenze in relazione alle quali è necessario disporre di dati identificativi anche dopo la raccolta in casi attentamente selezionati (ad esempio, la rilevazione IST-02258 Multiscopo sulle famiglie: discriminazioni per orientamento sessuale, pag. 192). Non sono inoltre specificate analiticamente le comprovate esigenze connesse alle particolari caratteristiche del trattamento per cui risulti impossibile custodire i dati identificativi separatamente da ogni altro dato personale, né, altresì, i fondati motivi per i quali la separazione comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato (ad esempio, la rilevazione IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie, pag. 223).

4. Comunicazione di dati sensibili e giudiziari
Con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, come correttamente illustrato nel paragrafo 1.1. dell´Aggiornamento, la comunicazione di tali tipologie di informazioni tra tutti i soggetti pubblici facenti parte del Sistan deve essere individuata specificamente nelle schede informative inserite nel Psn o in altra idonea disposizione legislativa o regolamentare (art. 6-bis del d.lg. n. 322/1989 e artt. 20 e 21 del Codice). Contrariamente a quanto indicato nel predetto paragrafo 1.1., anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici facenti parte del Sistan a soggetti privati che partecipano al Sistan devono essere espressamente individuate nel Psn, non risultando sufficiente, per tale tipo di operazioni, la preventiva autorizzazione del Garante di cui all´art. 5, comma 2, lett c), del codice deontologico richiamato dall´Istat (cfr. pag. 12 dell´Aggiornamento).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sull´Aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 a condizione che vengano apportate le modifiche indicate nei punti da 1) a 4) del presente parere, concernenti:

a) l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 6, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale e l´obbligo di risposta (punto 1);

b) la corretta compilazione delle schede per ciò che concerne le tipologie di dati trattati (punto 2);

c) le modalità di trattamento dei dati e i tempi di conservazione (punto 3);

d) la comunicazione dei dati sensibili e giudiziari (punto 4).

Roma, 22 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565063
Data
22/10/08

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


Vedi anche (10)