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RELAZIONE 2007 - PARTE II - L'ATTIVTÀ SVOLTA DAL GARANTE - PAR. 9 Propaganda politica ed elettorale

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[doc. web n. 1549167]

Relazione 2007 

Relazione 2007 - 16 luglio 2008
Parte II - L´attività svolta dal Garante

 

Indice generale 

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9. Propaganda politica ed elettorale
Il Garante ha adottato un provvedimento generale in prossimità delle elezioni amministrative del 27-28 maggio 2007 (Provv. 3 maggio 2007, in G.U. 7 giugno 2007, n. 130 [doc. web n. 
1409206]), e un altro in vista delle elezioni politiche e amministrative del 13-14 aprile 2008 (Provv. 28 febbraio 2008, in G.U. 8 marzo 2008, n. 58 [doc. web n. 1493909]).

In entrambi i casi sono state richiamate integralmente le prescrizioni interessati contenute nel provvedimento generale del 7 settembre 2005 (in G.U. 12 settembre 2005, n. 212 [doc. web n. 1165613]) sul trattamento dei dati senza informativa agli interessati.

In particolare, con il primo provvedimento è stato previsto che, decorsa la data del 31 luglio 2007, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati potevano continuare a trattare temporaneamente (anche mediante mera conservazione) i dati personali lecitamente raccolti secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, solo dopo aver informato gli interessati entro il 30 settembre 2007, nei modi previsti dal Codice. Con il secondo provvedimento, è stato invece stabilito che decorsa la data del 31 luglio 2008, i predetti soggetti debbano informare gli interessati entro il 31 ottobre 2008 per poter continuare a trattare i dati lecitamente raccolti.

Gli ulteriori princìpi affermati nei predetti provvedimenti si possono sintetizzare nei termini seguenti:

  • possono essere utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle fonti documentali detenute da soggetti pubblici, che in base a una specifica norma siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta quali, ad esempio, le liste elettorali e gli altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo;
  • i titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori senza il preventivo consenso degli interessati, ma non sono legittimati ad ottenere dagli uffici dell´amministrazione o dell´ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di propaganda elettorale, così come non sono utilizzabili i dati raccolti nell´esercizio di attività professionali e di impresa;
  • nell´ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, si possono utilizzare, senza un apposito consenso, dati personali relativi a iscritti e aderenti, nonché ad altri soggetti con cui si intrattengono regolari contatti. Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere tra i propri scopi anche le finalità di propaganda elettorale che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso;
  • i dati estratti dagli elenchi telefonici possono essere invece trattati a fini di propaganda elettorale per l´invio di posta ordinaria o di chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a seconda dei simboli apposti sull´elenco. Qualora si ricorra all´invio di fax, di messaggi Sms e Mms, o di e-mail, nonché a chiamate telefoniche senza l´intervento di un operatore oppure a chiamate a terminali di telefonia mobile, non è possibile svolgere attività di propaganda politica senza un consenso preventivo e specifico dell´interessato, basato su un´informativa che evidenzi chiaramente gli scopi per i quali i dati sono utilizzati;
  • l´eventuale acquisizione dei dati personali da un terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l´organismo politico, il comitato o il candidato dall´onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo: a) abbia informato gli interessati riguardo all´utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito; b) non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili. Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.

I predetti provvedimenti hanno avuto applicazione pratica a seguito di talune segnalazioni pervenute all´Autorità.

Un caso particolare ha riguardato un medico che aveva inviato messaggi di propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del 2007, estraendo i dati dei destinatari dalla lista dei pazienti dello studio medico presso il quale esercita la propria attività professionale.

A tal proposito è stato evidenziato che si possono utilizzare senza richiedere preventivamente il consenso specifico degli interessati a fini di propaganda elettorale (art. 24 del Codice) solo i dati estratti da fonti "pubbliche". Invece, qualora si presti un´attività o un servizio (ad es., presso una struttura sanitaria) o si svolga un´attività associativa no-profit a scopo diverso da quello politico, non è lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare candidati interni alla struttura o da questa sostenuti, senza previamente chiedere il consenso degli interessati (artt. 13 e 23 del Codice). Ciò, in quanto la finalità di propaganda non è riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti (Nota 19 febbraio 2008).