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L'azienda non può comunicare a terzi i dati giudiziari riferiti ai collaboratori - 2 aprile 2008 [1519711]

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[doc. web n. 1519711]

L´azienda non può comunicare a terzi i dati giudiziari riferiti ai collaboratori - 2 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il reclamo del 18 settembre 2007 presentato dalla sig.a XY (artt. 142 e ss. del Codice);

CONSIDERATO quanto asserito nel suddetto reclamo, secondo cui Gioia Fin S.p.A. (società deputata, in particolare, alla stipula di polizze fideiussorie e di cauzioni, presso la quale la reclamante ha collaborato in qualità di agente) e Assidoro S.p.A. (società addetta, per conto di Gioia Fin S.p.A., alla riscossione e al controllo delle polizze fideiussorie, comprese quelle stipulate dalla reclamante) avrebbero a più riprese comunicato a terzi (nella specie, ad alcuni collaboratori "esterni" di cui la reclamante era solita servirsi nell´esercizio della propria attività lavorativa), dopo l´interruzione del rapporto di collaborazione, alcuni dati personali alla medesima riferiti (nel dettaglio, la presentazione di alcune denunce a suo carico, da parte delle predette società, per appropriazione indebita e per emissione di fideiussioni false e la conseguente pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti);

RILEVATO altresì che, secondo la reclamante, tali comunicazioni sarebbero avvenute, in particolare, in assenza della prescritta informativa e in violazione dei princìpi di necessità e finalità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. b), del Codice);

VISTE le richieste dalla medesima formulate, con specifico riferimento al blocco del trattamento relativo all´ulteriore comunicazione a terzi delle informazioni personali come sopra identificate e all´irrogazione di eventuali sanzioni nei confronti delle società coinvolte (v. reclamo, pp. 5 e 6);

VISTA la nota di risposta del 16 novembre 2007 con cui l´amministratore unico di Assidoro S.p.A. si è dichiarato estraneo ai fatti, essendosi (a suo dire) limitato a inviare a Gioia Fin S.p.A. (e non a terzi) copia di detta denuncia penale dallo stesso presentata nei confronti della reclamante;

VISTA la nota di risposta del 16 novembre 2007 con cui l´amministratore unico di Gioia Fin S.p.A., nel confermare l´estraneità ai fatti di Assidoro S.p.A., ha dichiarato di essere stato costretto a comunicare ai collaboratori della reclamante le informazioni sopra richiamate onde evitare un ulteriore pregiudizio per la società ad opera della reclamante, la quale avrebbe continuato a stipulare polizze fideiussorie in nome e per conto di Gioia Fin S.p.A. anche successivamente alla revoca del mandato effettuata dalla società e alla conseguente interruzione del rapporto di collaborazione;

VISTA la documentazione prodotta da Gioia Fin S.p.A. a sostegno delle proprie deduzioni e, in particolare, la copia della revoca del mandato nei confronti della reclamante (cfr. all. n. 1 alla nota cit., p. 4) e della querela sporta nei suoi riguardi (cfr. all. n. 1 alla nota cit., pp. 1-3) nonché della corrispondenza intercorsa con alcuni suoi "clienti" (cfr. all. n. 2 alla nota cit., pp. 30, 36, 54, 68, 106, 113, 117, 121, 136, 158, 161, 171);

VISTE le ulteriori osservazioni del 14 dicembre 2007 con cui la reclamante, replicando a quanto sostenuto dagli amministratori unici delle due società, ha ritenuto coinvolte nella vicenda tanto Assidoro S.p.A., quanto Gioia Fin S.p.A.;

ESAMINATA la documentazione in atti;

RILEVATO che, contrariamente a quanto asserito dai predetti amministratori delegati, dalla documentazione acquisita emerge il coinvolgimento anche di Assidoro S.p.A., in considerazione della e-mail trasmessa dalla società in data 19 luglio 2007, la quale reca in allegato la denuncia sporta nei confronti della reclamante per appropriazione indebita (v. all. n. 3 al reclamo);

RILEVATO altresì che le comunicazioni effettuate da Gioia Fin S.p.A. e da Assidoro S.p.A., in assenza di elementi contrari –allo stato non comprovati dalle due società–, sono avvenute in assenza della prescritta informativa, in violazione pertanto dell´art. 13 del Codice;

RITENUTO inoltre che, alla luce della documentazione trasmessa, le comunicazioni in esame sono eccedenti rispetto alla finalità perseguita (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), attesa la possibilità, per le società in questione, di prevenire l´ulteriore stipulazione di contratti per conto di Gioia Fin S.p.A. dando comunicazione della sola circostanza dell´avvenuta revoca dell´incarico in capo alla reclamante (effettuata con comunicazione del 17 novembre 2006, in atti);

RITENUTO altresì che, oltre a quanto appena rappresentato, le menzionate società avrebbero comunque potuto tutelare i propri interessi mediante la semplice acquisizione presso i collaboratori della reclamante dell´elenco delle polizze fideiussorie emesse dalla medesima in nome e per conto di Gioia Fin S.p.A., senza necessità per le stesse di comunicare informazioni ultronee rispetto alla finalità perseguita (nel caso di specie, come detto, la presentazione di denunce penali nei confronti dell´interessata e la conseguente pendenza in capo alla stessa di un giudizio penale);

RILEVATO conseguentemente che le comunicazioni ai collaboratori della reclamante non risultano avvenute in conformità a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco o vietare il trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice;

RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti di Gioia Fin S.p.A. e di Assidoro S.p.A., il divieto dell´ulteriore comunicazione dei dati personali riferiti alla reclamante, relativi alla presentazione di alcune denunce per appropriazione indebita e per emissione di fideiussioni false e alla conseguente pendenza di un procedimento penale in capo alla stessa;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del provvedimento di divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RISERVATA con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per l´eventuale contestazione della violazione amministrativa concernente l´omessa informativa (artt. 13, comma 4, e 161 del Codice);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti di Gioia Fin S.p.A. e Assidoro S.p.A. il divieto dell´ulteriore comunicazione a terzi di dati della reclamante relativi al procedimento penale pendente e alle denunce penali presentate a suo carico, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli