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Iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti - 24 aprile 2008 - [1514260]

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[doc. web n. 1514260]

Iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti - 24 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della difesa;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento che apporta alcune modifiche al d.m. 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l´iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti, istituito presso il predetto Ministero (artt. 3 e 4, l. n. 185/1990).

Lo schema prevede che la domanda di iscrizione al registro sia integrata mediante l´indicazione di ulteriori informazioni da parte delle imprese interessate, consistenti ne "l´elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all´1% del capitale sociale", nonché mediante "l´impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprietà" (art. 1 d.m. n. 96/1991; art. 1 dello schema).

In base a quanto si desume dalla relazione illustrativa, tali modifiche consentirebbero al Ministero della difesa -attraverso la conoscenza dell´eventuale ingresso di soci esteri nel controllo delle imprese nazionali iscritte nel registro- di far fronte all´impegno assunto dal nostro Paese in attuazione di un accordo quadro relativo al settore dell´industria europea per la difesa, che comporta la consultazione tempestiva con i Paesi firmatari in merito agli investimenti esteri in imprese nazionali (art. 7 dell´accordo quadro sulle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell´industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con l. 17 giugno 2003, n. 148).

OSSERVA

Lo schema di decreto amplia il novero delle informazioni raccolte attraverso la domanda di iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

Il trattamento di tali dati è effettuato dal Ministero della difesa in base alla normativa in materia di controllo dell´esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ai sensi della quale tali operazioni, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell´Italia (art. 1, comma 1, l. n. 185/1990; l. n. 148/2003).

Nell´ambito della politica estera si colloca, poi, l´accordo quadro citato in premessa, che prevede il tempestivo ed efficace avvio di un processo di consultazione tra le Parti firmatarie, "al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e altri interessi legittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate le società implicate nella ristrutturazione e quelli di qualsiasi altra Parte che si affida a tali società per la fornitura di articoli e di servizi per la difesa". Tale processo di consultazione è attuato anche mediante la raccolta, presso le imprese nazionali, di alcune informazioni tra le quali figurano quelle concernenti il passaggio delle medesime imprese sotto il controllo straniero diretto o indiretto o la creazione di società transnazionali per la difesa (c.d. Std; art. 7, comma 1, accordo cit.).

Il trattamento dei dati personali necessario per applicare il regolamento è soggetto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e deve essere quindi effettuato nel rispetto dei princìpi di finalità, proporzionalità e pertinenza dei dati, che implicano, tra l´altro, l´individuazione chiara delle informazioni richieste (artt. 11 del Codice). Ciò comporta che nelle domande e nel registro, a proposito dell´elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, dovranno essere indicati esclusivamente i dati personali strettamente necessari a individuare tali soggetti.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento che apporta modifiche al d.m. 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l´iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti, fermo restando che nelle domande e nel registro, a proposito dell´elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, dovranno essere indicati esclusivamente i dati personali strettamente necessari a individuare tali soggetti.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli