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Natura pubblica dei soggetti

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Natura pubblica dei soggetti

Ai sensi dell´art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996, il centro sociale, quale struttura facente capo direttamente all´amministrazione comunale, è legittimato ad acquisire informazioni presso gli uffici finanziari, gli enti previdenziali ed i singoli comuni di provenienza per verificare la posizione reddituale e patrimoniale degli ospiti.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 69 [doc. web n. 40799]


Le Agenzie regionali per l´impiego istituite dalla legge n. 56/1987, in quanto soggetti pubblici, soggiacciono alla speciale disciplina prevista dagli artt. 27 e 22, comma 3 della legge n. 675/1996, che consentono il trattamento dei dati solo se previsto da apposite previsioni di legge. Ne consegue che va esclusa la possibilità di rendere pubbliche le liste di mobilità in favore di aziende o associazioni di categoria che ne facciano richiesta, in quanto la normativa di settore (artt. 6 e ss. della legge n. 223/1991; d.lg. n. 469/1997; decreto del Ministero del lavoro dell´8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 1998) prevede un obbligo di connessione e di scambio dei dati solo tra soggetti specificamente individuati (Ministero del lavoro, regioni, enti locali, imprese di fornitura di lavoro temporaneo e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro).

  • Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 55 [doc. web n. 42272]


Ai fini dell´applicazione della legge n. 675/1996, la società che gestisce il servizio telefonico non può essere considerata come un soggetto pubblico (principio affermato in fattispecie di richiesta da parte del Ministero delle telecomunicazioni alla T.I.M. s.p.a. di comunicare dati anagrafici, numero telefonico e data di cessazione del contratto di un campione di abbonati ed utenti, al fine della verifica dei tempi di restituzione dell´anticipo per le conversazioni interurbane).

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 107 [doc. web n. 30851]


All´Ufficio italiano cambi si applica la particolare disciplina prevista, per i soggetti pubblici, dall´art. 27 della legge n. 675/1996 in materia di operazioni di trattamento dei dati personali, ivi comprese quelle inerenti alla loro comunicazione e diffusione (fattispecie relativa alla raccolta, comunicazione e diffusione dei dati relativi all´anagrafe dei valori mobiliari, disciplinate dal d.P.R. n. 148/1998).

  • Garante 26 luglio 1999, in Bollettino n. 9, pag. 65 [doc. web n. 40991]


L´Ufficio per la mediazione penale di Milano, costituito su iniziativa di più soggetti pubblici in base ad un protocollo d´intesa, è strutturalmente dotato di caratteristiche tali da consentirne l´ascrizione alla sfera degli organismi pubblici che, operando per finalità di assistenza sociale, specie in favore di minori, possono trattare dati di carattere personale per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 50 [doc. web n. 40675]


Alle Agenzie del territorio, attesa la loro natura di enti pubblici ai sensi del d.lg. n. 300/1999, si applica la disciplina prevista dalla normativa in materia di protezione dei dati personali per i soggetti pubblici, i quali possono effettuare il trattamento dei dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 6 [doc. web n. 1066118]


Il trattamento di dati personali effettuato dalla camera di commercio, attesa la sua natura di ente pubblico non economico, deve essere ricondotto nell´ambito dell´art. 27 della legge n. 675/1996, in virtù del quale il trattamento da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

  • Garante 30 ottobre 2002, [doc. web n. 1138468]


Stante la natura pubblica dell´Automobile Club d´Italia (legge n. 70 del 1975), l´attività di trattamento dei dati personali effettuata dagli uffici di tale ente è soggetta al regime delineato dall´art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996, che impone di tenere conto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti di settore. Ciò vale anche per la tenuta di particolari atti, documenti, elenchi e registri pubblici, per i quali speciali disposizioni di legge e di regolamento – anche anteriori all´entrata in vigore della legge n. 675/1996, ma non incompatibili con essa – possono subordinare l´iscrizione, l´annotazione, la cancellazione, la notificazione o la documentazione di determinati fatti o circostanze a specifiche procedure, imposte o diritti anche di segreteria, i quali non possono essere aggirati invocando, sul piano del trattamento dei dati (e quindi in altra sede), la gratuità dell´attuazione di alcuni diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067305]